Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10313/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEdomicilio digitale alla PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è pure domiciliato ex lege
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.1504/2023 depositata il 28/03/2023 nel procedimento iscritto a RG n. 13813/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento radicato avanti al Tribunale di Bologna, conseguente all’istanza di riconoscimento della protezione internazionale o complementare dello straniero: rigettata detta istanza, l’ammissione provvisoria al beneficio era stata revocata per ritenuta manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.
Il provvedimento di revoca era stato inutilmente opposto avanti al Tribunale di Bologna.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, fondandolo su un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha depositato controricorso; esso si è successivamente costituito chiedendo di essere sentito per il caso di fissazione di eventuale udienza e instando comunque per il rigetto del ricorso.
Formulata proposta di definizione anticipata -perché le doglianze articolate sarebbero andate a colpire valutazioni di merito supportate da motivazione non illogica-, il ricorrente ha sollecitato, ex art.380 bis c.p.c., la decisione del ricorso.
All’esito dell’adunanza in camera di consiglio conseguentemente fissata si osserva quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso proposto NOME COGNOME lamenta la violazione di legge ‘ per manifesta illogicità/carenza di motivazione con riguardo alla temerarietà della lite, alla mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso che doveva risultare ictu oculi infondato e ha richiesto un supplemento di istruttoria. Il supplemento di istruttoria ha avuto esito positivo (non è stato inconcludente). Il compagno di viaggio in condizioni sostanziali identiche al ricorrente ha ottenuto l’accoglimento parziale del
ricorso (con accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato)’. Il provvedimento di revoca del beneficio, fondato sulla circostanza dell’intervenuto rigetto della domanda di protezione internazionale, e la successiva ordinanza di rigetto dell’opposizione presentata avverso di esso avanti al Tribunale di Bologna, avrebbero sottolineato nulla più che la pretesa infondatezza evidente della richiesta di protezione respinta: in concreto non vi sarebbero stati invece i presupposti di applicazione dell’art.136 co 2 DPR n.115/2002, perché la domanda proposta aveva effettivamente richiesto un’istruttoria articolata con successive integrazioni, tale da escludere sia la situazione di evidenza manifesta richiamata, sia la prospettabilità di una colpa grave e/o di temerarietà in capo al richiedente.
Dopo la proposta di definizione anticipata del ricorso, formulata sul presupposto della natura meritale dei rilievi svolti dal ricorrente, risulta essere stato accolto il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento di dinego della richiesta protezione internazionale. Nell’ordinanza di questa Corte n.24045/2023, depositata con l’istanza di decisione del ricorso, la cassazione del decreto di rigetto della protezione internazionale richiesta da NOME COGNOME, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, è stata disposta per violazione di legge, in accoglimento del primo motivo di doglianza articolato per manifesta illogicità e/o carenza di motivazione rilevante ex art.360 n.3 c.p.c.
Ora, appare evidente che l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale incide direttamente sulla possibilità di considerare effettivamente esistenti, allo stato, i presupposti di cui all’art.136 co 2 DPR n.115/2002 posti a giustificazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato: la
questione deve essere rivalutata in sede di merito anche alla luce dell’ordinanza n.24045/2023 di questa Corte di legittimità.
Il ricorso proposto deve essere conseguentemente accolto con cassazione dell’ordinanza ex art.702 ter c.p.c., 170 DPR n.115/2002 e 15 d. lgs. n.150/2011, e rinvio al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà pure sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del