Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29877 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29877 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17128-2016 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE 8018440587;
– intimato –
I
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, GLYPH i , depositato il 04/01/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie depositate dal ricorrente;
v
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, sezione lavoro, con sentenza in data 20 novembre 2015, rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado e contestualmente revocava l’ammissione RAGIONE_SOCIALE‘appellante al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (ammissione che era stata disposta con delibera del RAGIONE_SOCIALE in data 17 settembre 2013), rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Con decreto in data 4 gennaio 2016, il Presidente delegato RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, senza la fissazione di alcuna udienza, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal COGNOME ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato contenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello del 20/11/2015, ritenendo che poiché la revoca era stata disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 co. 2 del DPR n. 115/2002, era preferibile l’orientamento seguito da parte dei giudici di legittimità secondo cui anche tale ipotesi di revoca era impugnabile unicamente con il ricorso per Cassazione, e non anche ai sensi del menzionato art. 170, in analogia con le ipotesi di revoca disposte dal giudice penale.
Per la cassazione di detto decreto il COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con il primo motivo (error in iudicando; violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto; violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 99, 112, 136, 142 e 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.; violazione del principio espresso dalla Corte di cassazione circa il
carattere di rimedio generale previsto dall’art. 170 cit.; error in procedendo; violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15,artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.) il ricorrente denuncia la “duplice abnormità” RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, la quale per un verso disconoscerebbe all’opposizione ex artt. 170 Testo unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15,artt. 702bis e 702-ter c.p.c. la natura di rimedio generale avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e, per l’altro verso, sarebbe stata resa senza assicurare il contraddittorio con la parte, essendo stata anche omessa la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, come invece imposto dalle norme sul procedimento sommario di cognizione alle quali fa rinvio l’art. 155 del D. Lgs. n. 150/2011.
Il secondo mezzo è rubricato “error in procedendo: errato utilizzo RAGIONE_SOCIALEa forma di sentenza in luogo del decreto motivato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136); irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘apparenza del provvedimento in riferimento alle norme speciali rispetto alle ordinarie norme processuali; natura paragiurisdizionale dei provvedimenti in materia di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato; autonoma previsione di un diverso sistema impugnatorio; non definitività del provvedimento di rigetto e/o revoca del beneficio con conseguente inammissibilità del ricorso diretto per cassazione; criterio RAGIONE_SOCIALEa forma consapevolmente adottata dal giudice; principio di prevalenza RAGIONE_SOCIALEa sostanza sulla forma”. Secondo il ricorrente, la soluzione adottata dal Collegio RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di “preferire la forma RAGIONE_SOCIALEa sentenza rispetto a quella del decreto motivato” “pareva essere frutto di una non proprio meditata valutazione”: mancando una “consapevole scelta”, il giudice investito RAGIONE_SOCIALEa opposizione avrebbe dovuto ritenere corretto il rimedio impugnatorio esperito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al decreto di revoca.
I due motivi – da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione – sono fondati, occorrendo a tal fine assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, già occupatasi di una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, e che ha visto coinvolta la medesima parte (Cass. n. 29228/2017).
Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato disposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata adottata, per avere l’interessato agito in giudizio con mala fede e colpa grave, con la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che ha deciso la causa di merito, vertente in tema di opposizione avverso un’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito scaturente da otto cartelle esattoriali per crediti previdenziali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e crediti RAGIONE_SOCIALE, e non con un separato decreto.
La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall’art. 136 Testo unico RAGIONE_SOCIALEe spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (comma 2); (c) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito gli
effetti RAGIONE_SOCIALEa revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ufficio finanziario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).
Tuttavia, in un caso nel quale la revoca ex tunc RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato era stata disposta, per la pretestuosità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dall’interessato, con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, anzichè “con un provvedimento interinale”, questa Corte (Cass., Sez. 6-2, 13 aprile 2016, n. 7191) ha ritenuto che, “trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario RAGIONE_SOCIALE‘appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizian. 115 del 2002, ex artt. 99-170″.
Il problema che il ricorso pone è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anzichè con un separato decreto, la parte che voglia dolersi RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7191 del 2016, cit., oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.
Il Collegio ritiene che sia preferibile il secondo corno RAGIONE_SOCIALE‘alternativa.
Invero, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in RAGIONE_SOCIALE alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEa revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale: solitamente il Ministero
RAGIONE_SOCIALEa giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, a meno che la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘esattezza RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe entrate sia parte necessaria del procedimento: Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2016, n. 22148).
Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti RAGIONE_SOCIALEa causa cui il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ammissione si riferisce.
D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio ( in tal senso dovendosi disattendere il contrario principio espresso da Cass. n. 26966/2011, rimasto isolato nella successiva giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il rimedio impugnatorio sarebbe sempre ed unicamente il ricorso per cassazione ex art. 111 co. 7 Cost.).
Conclusivamente, va riaffermato il seguente principio di diritto:
“In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi
escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”, precisandosi che si tratta di soluzione che ha trovato ulteriore conferma da ultimo in Cass. n. 3028/2018, nonché in Cass. n. 32028/2018).
L’accoglimento dei GLYPH primi GLYPH due GLYPH motivi GLYPH determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del terzo e del quarto motivo, relativi al merito RAGIONE_SOCIALEa proposta opposizione.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta altresì la cassazione del decreto impugnato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che la deciderà in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 25
settembre 2019.