Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 593 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 593 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 317/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TARANTO RG n. 1423/2021 Repert. n. 4069/2022 depositata il 16/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso la revoca RAGIONE_SOCIALE sua
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Taranto all’esito del primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella contumacia dell’Amministrazione, con ordinanza RG n. 1423/2021 -Repert. n. 4069/2022 del 16.11.2022, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio rientrasse nella previsione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e che, dunque, legittimato passivamente fosse l’Ufficio finanziario.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002.
In particolare, il ricorrente lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto il rimedio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.
Il motivo è fondato.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenendo che l’opposizione in questione sarebbe regolata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
Tale assunto, tuttavia, è erroneo.
Invero, come già più volte precisato da questa Corte, in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in
mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell’art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e RAGIONE_SOCIALE imprese private incaricate RAGIONE_SOCIALE demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o dinieghi di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la deneghi (cfr.: Cass. n. 13807/2011; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 12719/2012; Cass. n. 21685/2013).
Come recentemente rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità ha seguito e consolidato la soluzione di cui innanzi, « affermando ripetutamente che l’art. 170, richiamato in materia di patrocinio dall’art. 84 ai fini RAGIONE_SOCIALE opposizione a decreti di liquidazione dei compensi, in assenza di previsione espressa, costituisce, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disposizioni del testo unico, un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012; Cass. n. 21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass. n. 33562 del 2021) » (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20929/2025).
Quanto, poi, all’aspetto specifico RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva, occorre osservare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è il RAGIONE_SOCIALE, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (cfr.: Cass. n. 2517/2019; quanto alla sussistenza
RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si vedano anche: Cass. n. 21700/2015; Cass. n. 22148/2016; Cass. n. 22281/2020; Cass. n. 15219/2022; Cass., Sez. Un., n. 20929/2025).
Peraltro, la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è messa in discussione neppure nell’ordinanza impugnata.
Una volta risolte le questioni giuridiche sollevate con il ricorso, deve rilevarsi che correttamente l’odierno ricorrente aveva proposto l’opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ed aveva instaurato il contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’opposizione stessa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non, invece, essere definita con la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione resistente.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.
L ‘ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, perché provveda al riesame RAGIONE_SOCIALE domanda in applicazione dei principi suesposti.
Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME