Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 29824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4778-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 216/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/08/2020 R.G.N. 438/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO. FATTI DI CAUSA
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 10/09/2025
CC
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa società, con cui era stata fatta opposizione avverso il decreto emesso dal t ribunale ai sensi dell’art. 28 l.n. 300/70, sulla domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la decisione del tribunale circa la antisindacalità del comportamento tenuto dalla società in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU. Spiegava la corte di merito che, indette le elezioni in questione in data 13 marzo 2017 su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE convenuto aveva presentato proprie liste elettorali ai sensi dell’art. 2 co.2 dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994. Successivamente, in data 19 aprile, la RAGIONE_SOCIALE comunicava che avrebbe sospeso dal comitato elettorale i propri rappresentanti e, il giorno 26 aprile 2017, comunicava di non procedere al rinnovo delle RSU. A tale decisione aderivano successivamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
In tale contesto, pur a seguito di richiesta in data 20 aprile da parte della RAGIONE_SOCIALE, la società datrice di lavoro non provvedeva a inviare i tabulati contenenti gli elenchi dei dipendenti e la conferma delle elezioni.
Tale comportamento era ritenuto antisindacale dalla corte territoriale, in quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe avallato le scelte di RAGIONE_SOCIALE, di revocare le elezioni già indette, così impedendo il confronto elettorale.
La corte valutava che, una volta indette le elezioni, pur se tale indizione è rimessa alle scelte delle OOSS firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell’A.I. e del CCNL applicato ( art. 2 AI del 1994), le stesse non potevano essere revocate, in quanto, dal momento della indizione, tutte le OOSS erano poste sullo stesso piano, con pari diritti quanto allo svolgimento delle elezioni.
Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso.
La USB rimaneva intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art 28 l.n. 300/70; degli artt. 2,4,5, 10 A.I. 1994; artt. 1362, 366, 1374 c.c., per aver, la corte di merito, ritenuto che, una volta indette, le elezioni non potevano essere revocate.
2)Con la seconda censura è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo costituito dalle effettive ragioni determinative dei comportamenti assunti dalle organizzazioni sindacali, impegnati in dinamiche conflittuali interne, rispetto alle quali la società datrice di lavoro era mera spettatrice, limitandosi a dar corso a quanto deciso dalle OO.SS., uniche detentrici dei poteri di iniziativa sulle elezioni.
3)L’ultima censura ha riguardo alla violazione dell’art. 28 SL per non aver, la corte di merito, valutato l’obbligatorietà del comportamento tenuto dalla società (Cass. 5657/2001).
4)-Le censure denunciate pongono, sotto vari profili, il tema della possibilità di revoca delle elezioni indette dal RAGIONE_SOCIALE in ragione del disposto dell’art. 2 co.2 dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994, e, dunque, della possibilità di riconoscere al RAGIONE_SOCIALE promotore del momento elettorale anche la possibilità di intervenire per revocarlo.
Si tratta di questione di rilievo nomofilattico da affrontare nella pubblica udienza, cui si rinvia.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Roma 10 settembre 2025 La Presidente
NOME COGNOME