Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36140 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36140 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17420-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliat o in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 16/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie depositate dai controricorrenti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento NOME e COGNOME NOME, chiedendo la revoca della donazione effettuata in favore dei convenuti ex art. 801 c.c.
Ricordava che nel 2012 era deceduta la moglie NOMENOME zia dei conv enuti, i quali nell’imminenza della morte si erano mostrati affettuosi e premurosi verso lo zio.
Questi, a seguito del decesso della moglie, era divenuto unico proprietario di una casa sita in Calceranica, sviluppantesi su due livelli che era il luogo prediletto per le vacanze dai coniugi quando erano in vita, che erano soliti ivi accogliere parenti ed amici.
Confidando nell’affetto dei convenuti, era addivenuto quindi alla decisione di donare loro la propr ietà dell’immobile, senza nemmeno riservarsi l’usufrutto, come era sua in iziale intenzione, ciò anche a seguito delle insistenze dei futuri donatari.
Aveva però previsto che in caso di donazione avrebbe potuto conservare in loco gli arredi ed i beni mobili di cui si era invece riservato la proprietà.
Una volta però intervenuta la donazione, nella quale era previsto che il COGNOME o, in relazione ai beni m obili, ‘avrebbe potuto ritirarli nei tempi e nei modi da lui stesso stabiliti’, i nipoti avevano dapprima eseguito dei lavori di ristrutturazione del bene,
in contrasto con quelle che erano le preferenze estetiche della zia, manifestando anzi la volontà di distruggere i beni mobili presenti nella casa.
L’atteggiamento di ingratitudine dei nipoti era poi continuato, tanto da denotare la fattispecie di cui all’art. 801 c.c.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito con la sentenza n. 1198/2017 ha rigettato la do manda, stante l’intervenuta decadenza dell’azione proposta.
Infatti, la condotta integrante ingratitudine risaliva ed era stata percepita già nel febbraio del 2014, sicché la citazione del 29/9/2015 era di oltre un anno successiva.
Era invece accolta la domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti a custodire i beni mobili nell’abitazione oggetto della donazione.
La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 16 del 17 gennaio 2020 ha rigettato l’appello del COGNOME.
Era effettivamente meritevole di accoglimento la censura dell’appellante circa la dichiarata decadenza dall’azione proposta , e ciò in quanto la prospettazione dell’attore individuava in maniera ragionevole la piena consapevolezza del comportamento integran te gli estremi dell’ingratitudine nella conversazione telefonica del novembre del 2014, rispetto alla quale la domanda risultava essere tempestiva.
Tuttavia, non vi era prova che effettivamente i convenuti avessero posto in essere i presupposti che legittimavano l’accoglimento della domanda.
L’unic a teste diretta aveva riferito di una conversazione nella quale i NOME avevano invitato l’attore a rimuovere gli arredi ed a posizionarli altrove.
Aveva aggiunto di avere ascoltato parte della telefonata nel corso della quale il COGNOME era impallidito e stava per sentirsi male.
Peraltro, si era poi corretta precisando che non erano stati i NOME a riferire dello spostamento dei beni mobili, ma alcuni amici dell’a ttore che avevano visto i beni sul terrazzo.
Ne derivava che non era possibile affermare l ‘esistenza dell’ingiuria grav e per chiedere la revocazione, in quanto non concretava tale ipotesi il mero invito a spostare i mobili, riferito dalla teste in termini abbastanza approssimativi e non chiari.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di un motivo.
Gli intimati resistono con controricorso, illustrato da memorie.
Preliminarmente occorre dare atto dell’irrilevanza ai fini della decisione del ricorso del decesso nelle more del ricorrente, peraltro riferito solo dai controricorrenti nella memoria, in ragione del principio per cui nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (cfr. ex multis , Cass. n. 24635/2015).
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 801, 2721 e 2729 c.c.
Si deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha escluso che ricorresse un’ipotesi di revocazione della donazione per ingratitudine dei donanti, con violazione delle regole in tema di prova testimoniale.
Non è stato dato rilievo al fatto che la telefonata del novembre del 2014, di cui riferisce la teste escussa, era una valida
estrinsecazione della grave ingiuria in danno del donante, avendo i donatari richiesto di rimuovere quei beni che erano i ricordi di un sentimento forte che legava il ricorrente alla defunta moglie.
La minaccia di distruzione dei beni deve poi ricavarsi dal fatto che l’a ttore fosse impallidito nel corso della telefonata, reazione questa che solo tale minaccia avrebbe potuto indurre.
Ne deriva che la sentenza ha malamente valutato le prove raccolte non attribuendo la giusta rilevanza agli elementi indiziari raccolti tali da fondare l’esistenza di una grave pre sunzione.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha fatto puntuale riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 20722/2018) l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. (conf. Cass. n. 22013/2016; Cass. n. 7487/2011; Cass. n. 7033/2005).
Questa Corte ha altresì in tempi più risalenti sostenuto che (Cass. n. 754/1973) costituisce apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, quello dei giudici di merito i quali abbiano ritenuto che in dati comportamenti di un donatario fossero da ravvisare gli estremi dell’ingratitudine prevista dall’art 801 cod. civ. ai fini della revocazione della
donazione, potendosi del pari sostenere che rientra nelle valutazioni discrezionali del giudice di merito stabilire se, correttamente individuata una determinata condotta, la stessa costituisca una grave ingiuria tale da legittimare la revocazione della donazione.
La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha ritenuto che non vi fosse prova della minaccia da parte dei convenuti di distruzione dei beni ancora collocati all’interno dell’immobile donato, ove l’attore non avesse sollecitamente provveduto alla loro rimozione, aggiungendo anche, sempre alla luce della coerente ed argomentata disamina della deposizione della teste addotta da parte attrice, che l’invito alla rimozione dei beni era stato riferito in termini abbastanza approssimativi e non chiari.
Orbene, tenuto conto del fatto che la stessa donazione contemplava la possibilità che il COGNOME potesse liberare il bene donato da tutto l’arredamento e dalle suppellettili, sia pure nel tempo che lo stesso avesse ritenuto opportuno e necessario (e ciò sul presupposto che non sussistesse un diritto a conservare in loco i beni perpetuamente, ma che fosse prospettata, sia pure secondo le modalità più confacenti al donante, la liberazione dell’immobile), la richiesta rivolta dai convenuti al donante di procedere al ritiro dei beni non appare idonea a configurare quella grave ingiuria necessaria ai fini dell’ accoglimento dell’ azione di revocazione ex art. 801 c.c., stante anche la mancata specificazione delle modalità con le quali tale richiesta era stata avanzata, e non essendo stato dimostrato che a tale richiesta si fosse accompagnata la minaccia di distruzione dei beni, in assenza di una immediata rimozione (anzi proprio il fatto che poi alcuni testi abbiano riferito di avere visto gli stessi beni collocati
su di un terrazzo della casa, conferma piuttosto che siano stati spostati ed accantonati, ma pur sempre all’interno della proprietà donata).
Né può deporre per una diversa conclusione la reazione soggettiva dell’attore, come riferita dal teste (era impallidito e si stava sentendo male), ben potendo la stessa ricollegarsi non necessariamente alla gravità ed alla durezza dei toni della richiesta, quanto piuttosto ad una maggior sensibilità del donante, correlata al particolare legame affettivo che lo univa ai beni, ciò pur a fronte di una sollecitazione alla liberazione dell’immobile, di cui pur si dava contezza nell’atto di donazione.
La doglianza risulta, quindi, nel complesso mirata a contrastare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie come operato dal giudice di merito, aspirando quindi ad una diversa e più appagante soluzione sempre in punto di fatto, esito questo precluso in sede di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023