Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 94 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 94 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30205-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2484/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/06/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE sosteneva di avere partecipato al bando RAGIONE_SOCIALE POR 2000/2006, Misura 1.7. ‘RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE Smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE‘ al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEo stabilimento industriale da realizzare sul suolo sito in Acerra ed acquistato dal RAGIONE_SOCIALE nel 2005.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura conclusasi con decreto n. 882 del 7/9/2007 la metal risultava assegnataria di un finanziamento a fondo perduto di euro 1.007.690,00 di cui erano stati erogati la prima e la seconda quota per un importo complessivo di euro 806.152,00.
Con raccomandata del 2008 la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a trasmettere alla Regione RAGIONE_SOCIALE la documentazione necessaria per ottenere l’ultima quota di finan ziamento, cui era seguita una richiesta di integrazione da parte RAGIONE_SOCIALEa regione nonché la richiesta RAGIONE_SOCIALEa ‘Iscrizione al Registro Provinciale RAGIONE_SOCIALE‘, cui la società RAGIONE_SOCIALE non aveva dato seguito.
La società affermava, inoltre ,di avere richiesto al RAGIONE_SOCIALE la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere di infrastrutturazione primaria, alla quale esso era obbligato, con ripetute comunicazioni del 8 luglio 2008, del 20 gennaio 2009, del 9 aprile 2009, con anche l’istanza di potere anticipare le relative spese inviando la relativa nota alla regione RAGIONE_SOCIALE con la quale si rappresentava che la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe predette opere da parte del RAGIONE_SOCIALE aveva impedito la presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione finale di spesa necessaria per ottenere il contributo, non ché l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa società nel registro RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. A ciò aveva fatto seguito,
tuttavia, l’adozione del decreto dirigenziale n. NUMERO_DOCUMENTO del 14 settembre 2009 con cui la regione RAGIONE_SOCIALE aveva revocato il contributo concesso ad RAGIONE_SOCIALE per non essere stato acquisito il certificato di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe procedure semplificate, il cui possesso si rendeva necessario per ottenere l’autorizzazione all’attività. Detto decreto era stato impugnato dinanzi al Tar che, però, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Conseguentemente con atto di citazione ritualmente notificato il 27 maggio 2010 la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di accertare l’illegittimità del decreto di revoca RAGIONE_SOCIALEa regione Campa nia n.96 del 2009 e per l’effetto, anche previa disapplicazione del predetto atto, condannare la regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento del contributo RAGIONE_SOCIALE di cui al POR 2000/2006; la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la condotta ill ecita e la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per l’effetto condannarlo all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture primarie (rete viaria, fognaria, idrica, elettrica) nonché al risarcimento dei danni.
6. Si costituiva la regione RAGIONE_SOCIALE che contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea deducendo che la revoca del contributo era stata causata dalla mancata produzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘attrice RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE all’esercizio degli impianti di recupero ovvero la regolare iscriz ione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le procedure semplificate, nonché RAGIONE_SOCIALEa documentazione finale di spesa entro il termine stabilito. Osservava infatti che il bando di gara alla voce ‘requisiti dei soggetti destinatari’ (punto 1.5. azione g) prevedeva espressam ente il possesso in capo all’aspirante RAGIONE_SOCIALE‘ <>, necessaria nel caso in cui l’impianto di gestione dei RAGIONE_SOCIALE avesse richiesto l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, o la regolare iscriz ione nella RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (attualmente iscrizione nel Registro Provinciale RAGIONE_SOCIALEe Procedure Semplificate), entro 20 mesi
dalla data di concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo, requisito non ancora ottenuto dalla società attrice al momento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione del contributo, essendo, a tale ultima data, in possesso soltanto del requisito RAGIONE_SOCIALEa iscrizione al Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese e non del requisito dianzi richiamato, da acquisire entro il termine di 20 mesi dalla data di concessione del finanziamento.
Inoltre la regione eccepiva che l’attrice aveva inviato tardivamente la documentazione finale di spesa oltre il termine di due mesi dalla data finale fissata al 31 dicembre 2008 in applicazione del punto 1.17 del bando di gara alla lett. g) a pena di revoca del contributo. La regione escludeva, infine, la ricorrenza di un’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione per inadempimento del RAGIONE_SOCIALE, in quanto gli inadempimenti contestati erano riconducibili alla sola società attrice.
Da ultimo la regione RAGIONE_SOCIALE formulava domanda riconvenzionale per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attrice alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 806.152,00 erogata a titolo di primo e secondo acconto maggiorata degli interessi di legge.
Si costituiva pure il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che eccepiva la propria estraneità rispetto alle vicende relative alla perdita del contributo RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE evidenziava in ogni caso la natura non perentoria del termin e di 12 mesi previsto nell’atto di assegnazione per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe predette opere, così come la mancanza in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘obbligo stesso di procedervi.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2013, previa disapplicazione del decreto RAGIONE_SOCIALE di revoca del contributo, condannava la regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa società attrice RAGIONE_SOCIALEa quota a saldo del contributo già concesso e pari ad euro 200.538,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; al contempo il tribunale rigettava la
domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa regione nonché quella proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite da quest’ultimo sostenute.
12. A giustificazione RAGIONE_SOCIALEa decisione il tribunale ha individuato la causa RAGIONE_SOCIALEa revoca del contributo nella mancata produzione del certificato di iscrizione nel Registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe procedure semplificate, come esplicitato nel decreto ed ha considerato inconferente rispetto a questa motivazione il riferimento alle condizioni di cui al punto 1.17 G del bando, cioè la mancata produzione finale di spesa nel termine ivi indicato.
Ciò posto, il tribunale ha pertanto affermato l’insussistenza del motivo di revoca atteso che la società aveva documentato la propria iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ‘ sin dal 10 ottobre 2007, la cui gestione era poi passata alla provincia ai sensi del d. lgs. n. 4 del 2008, puntualizzando inoltre che non era richiamato al punto 1. 5 del bando POR RAGIONE_SOCIALE 2000-2006 la necessità di ottenere, per evitare la revoca del contributo, anche il certificato di iscrizione nel Registro Provinciale RAGIONE_SOCIALEe procedure semplificate, non richiamato nell’articolo anche pe rché introdotto successivamente.
Quanto alla domanda proposta dall’attrice nei confronti del RAGIONE_SOCIALE il tribunale ha escluso la natura perentoria del termine entro il quale il RAGIONE_SOCIALE era tenuto a realizzare le opere infrastrutturali, e dato atto tuttavia che lo stesso RAGIONE_SOCIALE si era più volte attivato al fine di ottenere lo svincolo dei fondi destinati al comparto industriale di Acerra, il che escludeva, quindi, l’inadempimento colpevole RAGIONE_SOCIALEo stesso.
15. La domanda di risarcimento è stata infine respinta per l’assenza di elementi di prova del danno richiesto.
Avverso detta pronuncia ha proposto gravame in via principale la regione RAGIONE_SOCIALE al fine di conseguire la riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata
sentenza e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Nel giudizio d’appello si è costituita la società RAGIONE_SOCIALE contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa regione e formulando appello incidentale per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per sentirlo condannare all’e secuzione RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture primarie nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il RAGIONE_SOCIALE costituendosi nel giudizio d’appello ha eccepito l’inammissibilità per tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che l’interesse alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale nei confronti del RAGIONE_SOCIALE derivava non dall’impugnazione principale spiegata dalla regione bensì dalla statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata; in subordine ins isteva per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale contestandone la fondatezza.
La corte territoriale con la sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso ha accolto l’appello principale proposto dalla regione e per l’effetto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza i mpugnata, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 805.152,00, oltre interessi.
20. La corte territoriale ha inoltre dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE per t ardività là dove ha gravato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria avanzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
La corte territoriale ha dichiarato, invece, infondato l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE nella parte relativa al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di impossi bilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE Regionale o Provinciale, la cui mancanza ha determinato la revoca del contributo , per l’inadempimento colpevole del RAGIONE_SOCIALE. confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando la parte soccombente alle spese.
Nel dettaglio RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo di gravame principale con il quale la regione lamentava l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo giudice là dove ha erroneamente ritenuto la società RAGIONE_SOCIALE in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara..
Sul punto la corte di merito ha osservato che all’epoca di emanazione del bando e cioè il 14 novembre 2006, il d. lgs. n. 152 del 2006 contenente il testo unico in materia di ambiente nella sua prima versione, affidava alle sezioni regionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la competenza per la tenuta dei RegRAGIONE_SOCIALE per le procedure semplificate che il predetto decreto del 2008 aveva poi affidato alle province istituendo altresì, l’RAGIONE_SOCIALE che succedeva all’RAGIONE_SOCIALE disciplinato dal d. lgs. n. 22/ 97.
Nel bando di gara al punto 1.6 (Tipologia RAGIONE_SOCIALEe attività ammissibili) era previsto, così si legge nella sentenza impugnata, che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia RAGIONE_SOCIALE e, quindi, al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe realizzazione di impianti destinati alle attività di recupero di RAGIONE_SOCIALE e quindi al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di RAGIONE_SOCIALE di cui agli art. 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/2006.
Questi ultimi, in particolare gli articoli 215 216, -prosegue la corte territoriale prevedono che con l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di recupero e smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE da pa rte RAGIONE_SOCIALE‘impresa, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano le comunicazioni di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. La norma prescrive inoltre, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa suddetta verifica, alla comunicazione di inizio di attività per le suddette attività, debba essere allegata documentazione dalla quale evincere: a) il rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni e RAGIONE_SOCIALEe norme tecniche specifiche di cui al comma
1; b) il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme tecniche di sicurezza RAGIONE_SOCIALEe procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. Il bando al paragrafo azione g) prevedeva poi che l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’atti vità di recupero RAGIONE_SOCIALE ovvero l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era necessaria ‘pena la revoca del contributo’.
25. In tale contesto normativo la corte di merito ha ritenuto che l’iscrizione a tale RAGIONE_SOCIALE è ben diversa dalla iscrizione posseduta dalla soc ietà RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto relativa alla sola attività di trasporto dei RAGIONE_SOCIALE e non al recupero, da ciò la corte distrettuale ha desunto il mancato possesso da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione e la legittimità del decreto di revoca del contributo RAGIONE_SOCIALE.
26. Con riguardo all’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, volto a censurare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per non avere realizzato le opere infrastrutturali primarie, la corte dichiara l’inammissibilità in quanto tardivo, per essere l’interesse ad impugnare il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza sul punto indipendente dall’impugnazione principale svolta dalla regione, essendo collegati dall’attor e nel primo giudizio la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEa regione e quella nei confronti del RAGIONE_SOCIALE attraverso un cumulo soggettivo di domande fondate su titoli diversi ed autonomi. Poiché l’appello incidentale è stato proposto in data 30 ottobre 2014 avverso la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa il 19 dicembre 2013 e quindi oltre il termine di 6 mesi previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ., ne consegue, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa corte di merito, l’inammissibilità per tardività .
27. Al contrario la corte d ‘appello ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE riguardante la censura del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui mancanza ha comportato la revoca del contributo per inadempimento colpevole del RAGIONE_SOCIALE,
trattandosi di domanda intimamente connessa con il rapporto e l’assetto di interessi investito dall’impugnazione principale.
28. Tale profilo di gravame incidentale è tuttavia ritenuto infondato reputando la corte di merito condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa convenzione (che al secondo capoverso prevedeva ‘La società acquirente prende atto RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi e che per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere di pura azione si prevede la loro funzionalità nel termine di 12 mesi dalla stipula del presente atto ‘) non consentiva di ritenere persa per RAGIONE_SOCIALE l’utilità economica, nel caso di mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere infrastrutturali nel termine di 12 mesi, ter mine sganciato dalle vicende RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento del contributo RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di smaltimento e recupero dei RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa società assegnataria del lotto industriale.
29. La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello sin qui r iassunta e pubblicata il 6 giugno 2017 è chiesta dalla società RAGIONE_SOCIALE con ricorso avviato per la notifica il 18 dicembre 2017 ed affidato a due motivi, cui resiste la regione RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 12 marzo 2018 ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso avviato per la notifica il 29 gennaio 2018.
30. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380bis.1. cod. proc. civ. .
considerato che
31. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ., del controricorso RAGIONE_SOCIALEa regione RAGIONE_SOCIALE notificato il 12 marzo 2018 a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricevuta notifica del ricorso per cassazione in data 20 dicembre 2017 (sia alla regione che al RAGIONE_SOCIALE) (cfr. pag. 1 del controricorso).
32. La notificazione del controricorso RAGIONE_SOCIALEa regione RAGIONE_SOCIALE è cioè avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla scadenza dei venti
giorni fissati per il deposito del ricorso, come previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. .
33. Ciò posto, il primo motivo del ricorso (error in judicando violazione e falsa applicazione del bando -azione g- paragrafo 1.5 violazione e falsa applicazione del d. lgs. 152/2006 artt.214-216 violazione del principio di legalità di cui agli articoli 3-24 e art. 97 Cost. – violazione del princip io RAGIONE_SOCIALE‘auto vincolo in connessione con l’articolo 360 numero 3) deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per avere la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE statuito la legittimità del decreto di revoca, per un motivo, quale la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE pr ovinciale, non previsto dalle ipotesi di revoca di cui al bando del 14/11/2006. Assume parte ricorrente che alla predetta data era valido e vigente il d.lgs. 152/2006 nella sua prima versione che affidava alle sezioni regionali la tenuta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, istituendo l’RAGIONE_SOCIALE (che succedeva a l’RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n.22/1997).
34. Assume la ricorrente che il registro RAGIONE_SOCIALE era istituito dal d. lgs. n.4 /2008, art. 2, comma 36, di modifica del d.lgs. 152/2006 e pertanto è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando. Ciò posto RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa al finanziamento richiesto con il decreto dirigenziale n. 1245 del 27 dicembre 2006 avendo esibito e comprovato la titolarità dei requisiti soggettivi di cui al punto 1. 5 azione g) ovvero di essere titolare RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed alcuna iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe procedure semplificate era al tempo invocabile in quanto legislativamente non ancora prevista e non presente nel bando POR, a pena di revoca del finanziamento.
35. Il secondo motivo ( error in judicando -violazione e falsa applicazione del bando-azione g-par.1.5 -violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.152 del 2006 artt.214-216 in connessione
con l’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) deduce, fermo il carattere assorbente di quanto dedotto con il primo motivo, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnat a là dove ha ritenuto che l’iscrizione posseduta dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, sia diversa dall’iscrizione al Registro RAGIONE_SOCIALE in quanto ‘relativa alla sola attività di trasporto dei RAGIONE_SOCIALE e non a querlla di recupero (cfr. certificato di iscrizione in atti).
36. Assume la ricorrente che in base alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 152 del 2006 vigente all’atto RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del bando (14.11.2006) e come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALEo stesso certificato in atti la ditta era autorizzata all’attività di raccolta e trasporto RAGIONE_SOCIALE sottoposti alle procedure semplificate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 216 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero e ‘pertanto la corte d’appello sarebbe incorsa in violazione di legge là dove aveva ritenuto la società priva RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione all’attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE oltre a quella di trasporto’.
37. Ciò posto va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata relative al rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE avevano acquisito autorità di giudicato.
38. Il giudice d’appello ha infatti dichiarato ina mmissibile la censura RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE perché tardiva per essere l’interesse all’impugnazione sorto in capo all’appellante incidentale da lla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e non dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALEa regione.
39. Inoltre la corte d’appello ha dichiarato, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, infondata la censura finalizzata ad
imputare al RAGIONE_SOCIALE la responsabilità per la mancata iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asse rito inadempimento del RAGIONE_SOCIALE alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere infrastrutturali primarie.
Dette statuizioni non sono state però oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE che ha limitato il ricorso alla pronuncia di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘a ppello principale proposto dalla regione RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata e, conseguentemente, va disposta l’estromissione dal giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle censure contenuta nel primo e secondo motivo, esse sono strettamente connesse e possono essere esaminate congiuntamente; le censure sono infondate non ravvisandosi le denunciate violazioni.
Come argomentato dalla corte territoriale la società ricorrente non risulta aver prov ato che l’iscrizione posseduta dalla RAGIONE_SOCIALE corrisponda a quella richiesta nel Bando al paragrafo Azione g) e riguardante l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’attività di recupero RAGIONE_SOCIALE ovvero l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come previsto dal d.lgs. 4/2008.
La censura del ricorrente assume l’illegittimità del requisito preteso dalla regione RAGIONE_SOCIALE assumendone il carattere successivo rispetto al tenore originario del bando.
L’assunto non consi dera, però, che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello espressamente richiama il contenuto del bando là dove prevedeva al punto 1.6. (tipologia RAGIONE_SOCIALEe attività ammissibili) che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia RAGIONE_SOCIALE e, quindi, al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di RAGIONE_SOCIALE di cui agli art. 214, 215 e 216 d.lgs. 15’/2006 . Inoltre il bando di gara, paragrafo Azione g) contemplava espressamente la
revoca del contributo in caso di mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria iscrizione avente ad oggetto l’attività di recupero dei RAGIONE_SOCIALE.
46. Ebbene tali argomentazioni non sono scalfite del richiamo alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE‘autovincolo che sottende la novità del r equisito richiesto e comportano il rigetto del ricorso di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
47. Atteso il complessivo esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore del RAGIONE_SOCIALE vittorioso nella misura liquidata in dispositivo, mentre nulla va disposto a favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, attesa l’inammissibilità del controricorso.
48. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite a favore del RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro 4100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima RAGIONE_SOCIALE