Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15317/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 9797/2019 depositata il 09/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che
con decreto del Tribunale Penale di Roma del 10 settembre 2019 veniva liquidato all’avvocato NOME COGNOME un compenso di 960 euro oltre accessori per aver difeso in un procedimento penale NOME COGNOME, ammesso al patrocino a spese dello Stato, a far data dal 7 settembre 2015, in forza di ordinanza del 26 aprile 2015 (data indicata nel provvedimento del 21 gennaio 2019 di cui infra; nel ricorso si menziona, per evidente errore la data del 26 aprile 2018) della Corte d’ appello di Roma -Sez. I Penale . Con provvedimento del 21 gennaio 2019, lo stesso Tribunale Penale di Roma revocava il provvedimento di liquidazione poichè gli importi richiesti dall’avv. COGNOME erano relativi ad attività dallo stesso svolte antecedentemente all’ammissione al beneficio. L’avvocato COGNOME presentava ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. contro il provvedimento di revoca lamentandone la illegittimità. Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 2021, n.23222, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero della Giustizia. Il Tribunale motivava il rigetto affermando che era ‘risultata mancante, in radice, una valida domanda’ di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che quindi il Tribunale Penale aveva legittimamente ‘revocato la precedente ordinanza di ammissione’;
l’avvocato COGNOME ricorre per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con due motivi sui quali insiste con memoria;
il Ministero della Giustizia ha depositato ‘atto di costituzione’ tardiva;
4.il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:
il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 158 e
159 c.p.c. ed al c.d. diritto vivente di codesta S.RAGIONE_SOCIALE ovvero, in ogni caso, assoluta carenza del potere di decidere del giudice che emise sua sponte il provvedimento di revoca della liquidazione, nonché violazione degli artt. 99 e 170 d.p.r. n. 115/2002, rilevante ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 360 co. 1 n. 4 e/o n. 3 c.p.c.’.
Sotto questa rubrica il ricorrente lamenta che il rigetto del ricorso contro il provvedimento di revoca della liquidazione del compenso sia stato basato sulla ritenuta correttezza della revoca della ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove invece esso ricorrente aveva proposto ricorso in opposizione alla revoca, in data 21 gennaio 2019, del decreto di liquidazione del 10 settembre 2018.
Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva errato nel non tener conto della irrevocabilità del decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
il secondo motivo di ricorso è rubricato: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’. Il ricorrente ripropone la questione posta con il primo motivo sotto diverso angolo visuale sostenendo che la revoca del decreto di liquidazione è un provvedimento abnorme essendo stato adottato ‘in assenza di opposizione e sulla base dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede’;
il terzo motivo è così rubricato: ‘In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nonché dell’art. 10 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; e/o difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 111 co. 7 Cost. e 132 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.’. Il ricorrente lamenta di essere stato condannato a rifondere al Ministero spese
processuali in misura di 2800 euro ‘palesemente eccessiva rispetto al risibile valore della controversia di euro 960,00’;
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati assieme.
Essi sono fondati.
Il decreto di liquidazione può essere impugnato soltanto mediante il rimedio della opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n.17684 del 16/10/2012), ma non può essere revocato in autotutela dal giudice che lo ha emesso poiché l’autorità giudiziaria emittente, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (v., da ultimo, Cass. n.29002/24 che richiama Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008 e Corte Cost. 192/2015; v. altresì, nello stesso senso con riguardo alla revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario, Cass. n.20640 del 31/08/2017; in tema di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, Cass. n.36340 del 23/11/2021).
Nel caso di specie il decreto non è stato impugnato. È stato illegittimamente revocato d’ufficio dal giudice che lo aveva emesso. L’ordinanza impugnata è errata e deve essere cassata.
il terzo motivo di ricorso resta assorbito, dovendosi rimettere al Tribunale di Roma, in diversa composizione, quale Giudice del rinvio, la liquidazione delle spese dell’intero processo;
in definitiva, devono essere dichiarati fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere dichiarato assorbito il terzo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la
causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in diversa