SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 217 2026 – N. R.G. 00002127 2025 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies
c.p.c. –
Causa d’ opposizione n.: NNUMERO_DOCUMENTO r.g. vertente fra:
(cf: ), avvocato, in giudizio di persona; RAGIONE_SOCIALE.
PARTE OPPONENTE
nei confronti di
(cf:
), non costitui-
to;
PARTE OPPOSTA
P.
Oggi 14/01/2026 , alle ore 12:30, dinanzi al AVV_NOTAIO ff della 3^ Sezione Civile AVV_NOTAIO COGNOME con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP NOME COGNOME–
li, nei locali del INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono comparsi:
Per parte opponente , l’AVV_NOTAIO Per parte opposta, nessuno
Il giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiara contumace il .
L’avvocato insiste sull’opposizione e si riporta ai propri atti.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il AVV_NOTAIO f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(cf: giudizio di persona; C.F.
), avvocato, in
PARTE OPPONENTE
nei confronti di
(cf:
), non costitui-
P.
PARTE OPPOSTA
avverso
il decreto depositato il 13.11.2025, comunicato in pari data, col quale la Corte d’Appello di Firenze, sezione penale, ha, nel procedimento penale nn. 112/2020 RGA e 14952/2019 RGNR, revocato il proprio decreto di liquidazione di compensi all’avvocato di ufficio di imputato irreperibile depositato il 10.11.2025.
CONCLUSIONI
2
LA FUNZIONARIA
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
CHIEDE che il AVV_NOTAIO della Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente ricorso in opposizione avverso il decreto di revoca del decreto di liquidazione gli liquidi la somma di euro 530,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di causa e rifusione della somma di euro 43,00 per contributo unificato e euro 27,00 per bollo pagata all’atto di iscrizione a ruolo del presente ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L’AVV_NOTAIO ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, lamentando che la Corte d’Appello non poteva revocare il proprio precedente decreto, cl quale gli aveva già liquidato, per la difesa d’ufficio di la somma di € 530,00, oltre accessori.
Ad avviso dell’opponente, in particolare, il decreto di liquidazione è un provvedimento giurisdizionale e, dunque, il giudice che lo emette, avendo con ciò consumato la potestas iudicandi , non può revocarlo in autotutela, come se fosse un provvedimento amministrativo.
Il , ritualmente evocato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
L’opposizione è fondata.
3.1 È documentato che la Corte d’Appello di Firenze, sezione prima penale, ha emesso, dapprima, un decreto di liquidazione deliberato il 10.11.2025, che risulta depositato in cancelleria in pari data; indi, in calce, un secondo decreto deliberato il 10.11.2025, ma depositato
in cancelleria il 13.11.2025, col quale, sul rilievo che l’imputato non poteva considerarsi irreperibile di fatto, avendo nominato poi un difensore di fiducia, ha revocato il precedente decreto di liquidazione (doc. 9).
È altresì documentato che i due decreti sono stati contestualmente comunicati all’avvocato opponente il 13.11.2025 (doc. 8), la cui opposizione, dunque, è tempestiva, perché proposta con ricorso depositato il 18.11.2025.
3.2 Nessun dubbio può esservi che anche il decreto di revoca, al pari di quello di pagamento, sia opponibile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002.
Infatti, la revoca di un decreto di pagamento equivale, nella sostanza, a un decreto di rigetto della domanda di pagamento e dunque non può che seguirne il regime impugnatorio.
3.3 Il giudice, avendo già speso il suo potere di decidere sulla istanza di liquidazione col decreto del 10.11.2025, venuto a giuridica esistenza con il deposito in cancelleria in pari data, non poteva revocarlo.
Il decreto di liquidazione, infatti, ha natura pienamente giurisdizionale, decidendo sul diritto dell’avvocato a essere retribuito dall’Erario per la difesa di talune categorie di imputati.
Pertanto, il giudice penale non poteva, sul presupposto d’avere successivamente rilevato l’insussistenza dei requisiti per il pagamento, revocare la liquidazione, la quale poteva essere rimossa esclusivamente mediante opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.
In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass. sez. 2^ civ. ord. 13.5.2025 n. 12800 e Cass. sez. 2^ civ. ord. 11.11.2024 n. 29002, invocate dall’opponente, possono anche rammentarsi Cass. sez. 2^ civ. 10.4.2015 n. 7251; Cass. sez. 6^-2 ord. 31.8.2017 n. 20640), alla quale il giudice intende qui uniformarsi.
3.4 Pertanto, annullato il decreto di revoca, deve confermarsi e pronunciarsi la liquidazione, secondo quanto in precedenza stabilito, riconoscendo all’opponente un compenso di € 530,00, oltre agli accessori.
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico del , secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla somma qui riconosciuta, oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta; e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso, in concreto accentuata dalla contumacia dell’opposto.
Pertanto: € 71 ,00 fase 1, € 71 ,00 fase 2 ed € 105,00 per la fase 4, in tutto € 247,00, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 70,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento dell’opposizione proposta da
nei confronti del , annulla il decreto depositato il 13.11.2025, comunicato in pari data, col quale la Corte d’Appello di Firenze, sezione prima penale, ha, nel procedimento penale nn. 112/2020 RGA e 14952/2019 RGNR a carico di revocato il proprio decreto di liquidazione di compensi all’avvocato di ufficio già depositato il 10.11.2025, e, per l’effetto, liquida in favore dell’AVV_NOTAIO , per quella difesa di ufficio, la somma di € 530,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge , ponendo il pagamento a carico dell’Erario;
2. condanna il a rimborsare a le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 317,00 , di cui € 70 ,00 per esborsi ed € 247,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 14/01/2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.