Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
Oggetto:
revoca
affidamenti
bancari
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME pec
e
EMAIL
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria per la gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio di que st’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1851/2017 della Corte di Appello di Torino del 8.8.2017 non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE Individuale “RAGIONE_SOCIALE” congiuntamente, hanno convenuto in giudizio la banca RAGIONE_SOCIALE s.p.a. per rispondere dei danni che sarebbero stati a loro cagionati a seguito della sua condotta illegittima ed arbitraria.
Le Esponenti, in particolare, lamentavano che la banca avesse revocato illegittimamente, con effetto immediato, senza preavviso e senza motivazione alcuna, gli affidamenti concessi alle RAGIONE_SOCIALE nonostante non vi fosse stato alcun inadempimento/ritardo da parte delle ricorrenti nel far fronte ai propri obblighi contrattuali; nonostante avessero tentato di pagare le rate del mutuo fondiario e dei finanziamenti anche dopo la comunicazione della banca di revoca unilaterale di ogni affidamento e nonostante, a loro detta, fosse stato loro impedito di operare sui rispettivi conti di appoggio. Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da ultimo deducevano che la banca avesse proceduto senza alcun preavviso alla segnalazione alla Centrale dei Rischi per l’intero ammontare degli importi dei quali la banca aveva chiesto il rientro.
La banca asseriva di aver agito nel rispetto formale delle normative vigenti, avendo proceduto alla revoca degli affidamenti concessi esclusivamente in ragione della notifica di un decreto di citazione a giudizio dei legali rappresentanti delle ricorrenti per presunti fatti di reato commessi ai danni di alcuni istituti di credito, tra cui la convenuta, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al pagamento delle somme di cui risultavano debitrici al momento del recesso unilaterale della banca.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 18/2016 del 7.3.2016 accoglieva integralmente le domande delle RAGIONE_SOCIALE, e riteneva, pertanto, ingiustificato il recesso ed illegittima la segnalazione delle Ricorrenti presso la Centrale dei Rischi e condannava la banca a risarcire danni, quantificati in via equitativa, in € 35.000 per ciascuna delle esponenti, oltre alla rifusione delle spese di causa.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino. La Corte di Appello di Torino con la sentenza impugnata accoglieva l’appello e riformava integralmente la sentenza di I grado e, accogliendo la riconvenzionale promossa, condannava l ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME al pagamento della somma di € 1.227.554,44 e l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 1.274.378,39, oltre accessori.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e l’ RAGIONE_SOCIALE NOME hanno presentato ricorso con un motivo articolato in più profili.
In data 31.5.2019 la sola RAGIONE_SOCIALE presentava rinunzia al ricorso in Cassazione, per intervenuto accordo transattivo con la Banca. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a., in data 10.6.2019 accettava la rinunzia.
Con decreto presidenziale in data 3.7.2019 veniva pertanto dichiarata l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l’ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con prosecuzione nel resto del processo.
RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME ha presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si deduce :
Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2043 c.c. dell’art. 1375 c.c., dell’art. 1366 c.c., dell’art. 1186 c.c., dell’art. 1461, dell’art. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe:
attribuito l’onere della prova, riguardante la gius tificazione o meno del recesso immediato, ai sensi dell’art. 1845 cc, non solo alla banca, bensì anche ai clienti;
ritenuto legittimo e non contrastante con i principi di correttezza e buona fede il recesso immediato della banca da tutti i
rapporti priv o di espressa motivazione, sol perché quest’ultima avrebbe potuto essere richiesta alla banca o sarebbe stata desumibile dalla pendenza del procedimento penale a carico dei clienti, per fatti risalenti ad anni addietro, e nonostante detto procedimento si fosse poi chiuso con la piena assoluzione degli imputati;
in violazione degli artt. 1186 e 1461 cc, consentito il recesso della banca da tutti i rapporti per una ragione -la pendenza del procedimento penale di cui sopra -da cui non sarebbe neppure astr attamente desumibile la sussistenza di un ‘evidente pericolo’ per il ‘conseguimento della controprestazione’, ai sensi dell’art. 1461, cit., né tantomeno l’insolvenza dei ricorrenti mai dedotta in giudizio -o la diminuzione delle garanzie, ai sensi dell ‘art. 1186, cit. ;
accolto la domanda riconvenzionale della banca di condanna al pagamento dei debiti, illegittimamente considerati scaduti, senza alcuna prova della sussistenza e dell’entità degli stessi.
Ritenuta la particolare rilevanza, tra le altre, della questione di diritto -su cui non risultano precedenti di questa Corte -se sia legittimo il recesso per giusta causa intimato dalla banca senza indicazione della ragione giustificativa, e dunque la opportunità che il ricorso sia trattato nella pubblica udienza;
P.Q.M .
Visto l’art. 375, ultimo comma, c.p.c.;
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima