Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19097-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3739/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 4832/2015;
R.G.N. 19097/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto gli appelli riuniti proposti da COGNOME NOME avverso due sentenze di primo grado, l’una non definitiva di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e revoca del decreto ingiuntivo di Euro 137.102,66 emesso per contributi non versati dal 1993 alla RAGIONE_SOCIALE, l’altra definitiva con condanna del COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 91.543,60 a titolo di contributi omessi nel periodo non prescritto dal 2006 al 2011 e RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di Euro 2.100,00 dovuta come sanzione per il mancato invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione obbligatoria ex art. 44 del Regolamento di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; l’appellante asseriva l’inesistenza di un obbligo con tributivo in presenza di un trattamento pensionistico erogato da RAGIONE_SOCIALE sin dal gennaio 2010, in relazione ad un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente, e pertanto, non sussistendo un obbligo ma una mera facoltà di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, non era tenuto al versamento di quanto preteso dall’ente , essendo anche in possesso dei requisiti per la cancellazione.
La Corte territoriale ha invece confermato l’argomento del primo giudice circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo per coloro che abbiano esercitato la facoltà di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, pur non avendone l’obbligo , né il richiedente aveva diritto alla restituzione di quanto versato non risultando la cessazione dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE; ed ha respinto la doglianza di omesso esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il COGNOME avesse espressamente richiesto in data 26/1/2013 la cancellazione
dall’Albo con effetto retroattivo con restituzione dei contributi versati, poiché la norma regolamentare che prevedeva la cancellazione dall’Albo a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato in caso di iscrizione ad altra forma di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria era stata abrogata dal regolamento entrato in vigore l’1/1/2013, e poiché gli effetti RAGIONE_SOCIALEa cancellazione decorrono non dalla domanda -non v’è effetto costitutivo -ma dall’emissione del provvedimento deliberativo di cancellazione emesso dal RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva, impugnata insieme con la sentenza definitiva nel termine di decadenza per quest’ultima e non per la prima, e infondata la doglianza sul criterio di calcolo seguito dal consulente tecnico in ordine all’annualità 2008.
Ricorre per cassazione il rag. COGNOME COGNOME affidandosi a due motivi a cui la RAGIONE_SOCIALE resiste con tempestivo controricorso. Entrambi hanno depositato memorie. 3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26/2/2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia sotto un duplice profilo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c., la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 co.3 c.p.c. nonché l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla eccepita tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa Previdenza entrato in vigore l’1/1/2013, in allegato al suo ricorso in appello (incidentale) notificato il 17/2/16, stanti il divieto assoluto di nuovi mezzi di prova in appello e l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa indispensabilità ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione quale eccezione al divieto
di ‘nova’ in appello, come risultante all’esito RAGIONE_SOCIALEa novella legislativa di cui al d.l. 83/2012 conv. in L. n.134/2012, e la possibilità di produrre il nuovo documento già nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado depositata il 5/10/2013, nè era stato dimostrato dalla RAGIONE_SOCIALE di non aver potuto produrre precedentemente il Regolamento per causa a sé non imputabile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa e insufficiente motivazione nonché violazione ed errata applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c.: la sentenza avrebbe affermato che, se la delibera di cancellazione (del 2013) decorresse dalla sua richiesta ‘i contributi di cui si discute sarebbero comunque dovuti, perché maturati in data an teriore’, e tuttavia, prima del nuovo Regolamento l’iscrizione era solo facoltativa non obbligatoria. Inoltre, sostiene che il Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, assurta a pubblica amministrazione, vada interpretato a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 disp. prel. cod.civ. ed aggiunge che la irretroattività vale per le norme penali, mentre in ambito civile la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale non esclude che la domanda abbia efficacia retroattiva, purché sia rispettata la ragionevolezza e non si ponga in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente garantiti: chiunque dovrebbe poter contare sul mantenimento di una situazione giuridica a suo favore, di fronte ad una inaspettata modifica, in presenza di un’aspettativa ragionevolmente fondata. La disposizione del previgente Regolamento del 2004 che prevedeva la facoltatività di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE beneficiari di altra pensione, era stata infatti superata dal nuovo regolamento del 2013 che aveva eliminato la possibilità di restituzione; ed invece, il ricorrente, che al momento RAGIONE_SOCIALEa sua iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non sapeva che sarebbe stato poi abrogato
l’art. 45 del Regolamento del 2004 inerente alla possibilità di chiedere la restituzione dei contributi soggettivi in caso di mancato raggiungimento del requisito anagrafico, aveva chiesto la cancellazione in data 28/1/2023 con restituzione dei contributi versati non potendo maturare il minimo necessario per le prestazioni previdenziali, e si duole che la RAGIONE_SOCIALE non abbia previsto una normativa transitoria, in tal modo cagionando un mutamento RAGIONE_SOCIALEa propria posizione soggettiva di titolare di un diritto a chiedere la restituzione a soggetto obbligato ad integrale pagamento, evidenziando una disparità di trattamento con coloro che avevano esercitato l’opzione restitutoria prima del 31/12/2012. In definitiva, la modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni contrattuali costituisce una grave violazione al principio di buona fede, quale modifica unilaterale del rapporto. Nelle memorie illustrative si riporta ai motivi precisando che nel rito del RAGIONE_SOCIALE in via eccezionale possono essere ammesse anche d’ufficio nuove prove indispensabi li per la dimostrazione o negazione dei fatti costitutivi dei dritti controversi, a condizione che siano stati tempestivamente allegati e sussistano altri mezzi istruttori ritualmente dedotti ed acquisiti, meritevoli di approfondimento, o che la parte fosse impossibilitata a produrli.
Nel controricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce la inammissibilità del ricorso non essendo denunciabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione stante il limite del sindacato di legittimità alla sola verifica del minimo costituzionale e non essendo consentita la ‘mescolanza o sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei’, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa chiarezza e specificità dei motivi ex art. 366 n.4 c.p.c., peraltro in presenza di una pronuncia c.d. ‘doppia conforme’ che esclude la sindacabilità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del fatto. Ribadisce che chi facoltativamente si
iscrive alla RAGIONE_SOCIALE ha l’obbligo di versare i contributi, essendo l’iscrizione la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, e se fino al 2012 l’iscritto poteva chiederne la restituzione sapendo di non poter raggiungere gli anni di contribuzione necessaria per conseguire una prestazione previdenziale, con le nuove disposizioni regolamentari l’iscrizione non è più facoltativa ed è abrogata la disposizione sulla restituzione dei contributi; oggetto del giudizio non era l’accertamento se il richiedente avesse diritto alla cancellazione (non era stato contestato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cancellazione), e da quando, bensì se quegli fosse o meno tenuto al versamento; e non rileva conoscere le sorti del regolamento dopo il 2013 bensì se il ricorrente fosse tenuto al versamento omesso per il periodo quinquennale non prescritto (dal 2006 al 2011). Inoltre, le modifiche unilaterali del regolamento sono consentite in autotutela in virtù RAGIONE_SOCIALEa autonomia gestionale organizzativa contabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconosciutale ex d.lgs. 509/94. E sostiene, infine, l’inesistenza di un principio generale di restituzione di contributi legittimamente versati per i quali manchino i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale e la legit timità RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa restituzione dei contributi versati. Nelle memorie precisa che non era mai stata contestata la legittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la domanda di cancellazione, e che attraverso i due motivi il ricorrente mira, in realtà, ad ottenere una revisione RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
4. Il ricorso non è fondato.
Sul primo motivo si osserva che il richiamo normativo e giurisprudenziale compiuto dal ricorrente (Cass. 26522/17 sul
criterio di indispensabilità non più riportato nel testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 co.3 c.p.c.) non è pertinente al caso di specie, poiché la normativa di riferimento nel rito del RAGIONE_SOCIALE è l’art. 437 c.p.c. che espressamente prevede l’inammissibilità di nuov i mezzi di prova in appello, ‘salvo che il collegio anche d’ufficio li ritenga indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa’. Sul punto, anche di recente questa Corte ha osservato che nel rito del RAGIONE_SOCIALE il giudice di appello valuta l’ammissibilità d ei documenti prodotti in base alla loro rilevanza e cioè ‘ all’indispensabilità ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo ‘ (sez. Lav., ord . n. 19829/2924), precisando che ‘ costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado ‘ (sez. Lav., ord. n. 16358/2024).
5.1 – Nel caso in esame, si osserva anche che il documento (Regolamento RAGIONE_SOCIALEa Previdenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) è stato approvato con Decreto Interministeriale del 17/12/2013 ed il relativo Comunicato è stato pubblicato su G.U. 22/2/2014 n.44, valevole come con dicio juris di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto regolamentare con operatività retroattiva (lo asserisce Cass. Sez. lav. ord. 26360/2023 al par. 5.3 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), sicché cronologicamente, alla data di deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva di costituzione del convenuto in primo grado (del 5/10/2013)
neppure si era avverato l’evento condizionate di efficacia del nuovo regola mento, la cui entrata in vigore, peraltro, all’art. 45 -norma conclusiva-, è stata prevista a partire dall’1/1/2013 determinando l’abrogazione del precedente Regolamento di esecuzione approvato con D.I. del 22/4/2004, salvo quanto previsto nel nuovo regolamento. Non ricorre, dunque, alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa norma processuale, non correttamente invocata per la disciplina del rito del RAGIONE_SOCIALE, sulla possibilità di produrre in appello documenti nuovi, dovendosene escludere la tardività e la non indispensabilità ai fini del decidere, ma anche l ‘eventuale imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE di una omessa produzione in primo grado.
6. Sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa omessa ed insufficiente motivazione del giudice di appello sulla eccepita tardività di produzione del predetto Regolamento, devesi osservare che, laddove il ricorrente lamenti un ‘ omessa pronuncia sulla eccezione difensiva, essa non è fondata ove il giudice l’abbia implicitamente respinta; attraverso la compiuta valutazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza contenutistica del medesimo documento, invero, la Corte territoriale l’ha ritenuto indispensab ile per la soluzione del caso concreto (sulla distinzione fra omessa pronuncia ed omessa motivazione, cfr. Cass. ord. n. 27551/2024) e la parte non illustra un diverso argomento logico in forza del quale la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia sarebbe stata diversa se quel documento non fosse stato valutato, ovvero la decisività di una eventuale motivazione, non resa, sull’utilizzo del documento che asserisce essere stato prodotto tardivamente, ossia l’affermazione di un effetto ex tunc RAGIONE_SOCIALEa domanda di cancellazione e la non debenza RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dalla percezione del trattamento pensionistico dal 2010 in dipendenza dalla iscrizione ad altro fondo previdenziale derivante da un
pregresso rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente. Invero, questa Corte (ord. n.26360/2023) ha precisato che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa iscrizione/cancellazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la tematica RAGIONE_SOCIALEa successione di regolamenti trovino la loro fonte normativa nell’art. 1 d.lgs. 509/94, sia per quanto riguarda la trasformazione in associazione con personalità giuridica di diritto privato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, inclusa nell’elenco A allegato al decreto legislativo, ‘ ferma restando l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione e RAGIONE_SOCIALEa contribuzione ‘, sia per la riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 2, cit. d.lgs.; ed in particolare sui regolamenti adottati dalle Casse, è stato precisato che ‘ questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla RAGIONE_SOCIALE; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e Cass., sez. lav., 26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE)’ ed ancora, che ‘ Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il «RAGIONE_SOCIALE» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994). L’approvazione ministeriale non incide sulla formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed esula dalla fattispecie costitutiva del
regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l’esistenza e la validità. L’approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 cod. civ.), sin dall’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso ‘.
Ove pure residuasse un argomento a favore RAGIONE_SOCIALEa carenza motivazionale sull ‘ infondata eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale, rileverebbe ad ogni modo un fondamento normativo sulla obbligatorietà di iscrizione e contribuzione (che nel caso di specie si traduce nella obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEa seconda, una volta accertata la prima), sulla natura negoziale del regolamento e sulla ammissibile retroattività degli effetti ad avveramento RAGIONE_SOCIALEa condicio juris RAGIONE_SOCIALE‘approvazione ministeriale (lo ricorda l’ultimo inciso del Comunicato di approvazione del Regolamento, pubblicato su G.U. n.44/2014, ‘ La RAGIONE_SOCIALE provvederà ad assumere il conseguente atto deliberativo di ratifica ‘ ).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Premesso che nell’atto difensivo il ricorrente non riporta il contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma regolamentare antecedente e successiva alla riforma del 2013, ossia la disposizione che prima prevedeva la facoltatività del l’iscrizione e di seguito ne imponeva l’obbligatorietà, rilevante come difetto di autosufficienza nella trascrizione di un atto avente natura negoziale, va in primo luogo evidenziato che non è corretta la doluta violazione del canone interpretativo di c ui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi; il regolamento che non ha natura di fonte primaria o subprimaria, ma negoziale, non è soggetto alla regola tipica di ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALEa legge nel tempo ‘ né alla verifica, in sede di legittimità, RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto,
espressivo RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale privatizzato, secondo canoni diversi da quelli codificati all’art. 1360 cod. civ. e 1362 e ss. cod. civ., di cui il ricorrente non lamenta la violazione. Soccorre nuovamente, al riguardo, l’orient amento già espresso da questa Corte con ord. n.26360/2023 circa la natura negoziale del regolamento, immutata anche dopo l’approvazione ministeriale che opera come avveramento RAGIONE_SOCIALEa condizione con efficacia retroattiva.
7.1Ed in quell’analogo precedente caso giurisprudenziale, a sconfessare un’ipotizzabile perpetuatio nell’affidamento alla permanenza RAGIONE_SOCIALEe previsioni del precedente Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 2004, era stato anche osservato che il procedimento di modificazione si era già estrinsecato in epoca antecedente alla domanda di cancellazione e restituzione, ossia, per quanto in questa sede rileva, con una delibera del novembre 2012 (ed anche una successiva del febbraio 2013), prima di culminare nella delibera conclusiva del 9/9/2013 (quella poi recepita nel decreto interministeriale del 17/12013); ivi si legge che: ‘ Anche a voler mutuare i parametri che il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi adopera nel sindacato di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEe modificazioni sfavorevoli RAGIONE_SOCIALEa normativa attinente ai rapporti di durata, si deve osservare che il mutamento di disciplina è tutt’altro che repentino e inopinato. Non sussistono, dunque, quei caratteri d’imprevedibilità, idonei a sostanziare il vulnus al principio di affidamento e a denotare il contrasto con l’art. 3 Cost. (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017, punto 8.3. del Considerato in diritto). Non solo pendeva da tempo una procedura di modificazione del Regolamento, ma tale procedura era già giunta al suo epilogo do po una serrata interlocuzione con l’autorità ministeriale. In un contesto siffatto, non si può dunque predicare un legittimo affidamento nell’immutabilità RAGIONE_SOCIALEe regole, peraltro inerenti a un
rapporto di durata, per sua natura tutt’altro che impermeabile alle modificazioni e alle evoluzioni. 7.6. -L’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina promana di per sé dalla necessità di conformarsi alle regole vigenti al tempo RAGIONE_SOCIALEa domanda, individuate in relazione alla tendenziale retroattività RAGIONE_SOCIALE‘approvazione ministeriale al momento di adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera di modificazione del Regolamento o al momento indicato nella delibera stessa. Tali conclusioni sono poi confermate a fortiori dalla più rigorosa disciplina apprestata dal Regolamento con il richiamato art. 45.’
8. Sul punto RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa nuova disposizione regolamentare è stato affermato che ‘7.6.1. A tale riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che la previsione in esame, nel proiettare l’efficacia retroattiva in un arco temporale più ampio (fino al gennaio 2013), si prefigge di attuare le più restrittive disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge statale, dettate da ultimo dal d.l. n. 201 del 2011 ‘. L’autonomia RAGIONE_SOCIALEe Casse non è quindi legibus soluta. E non si può trascurare che i Ministeri, investiti RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALEa delibera e del compito di valutarne la conformità alla legge e agli obiettivi inderogabili di equilibrio finanziario, hanno approvato anche la retroattività fino al gennaio 2013, alla luce RAGIONE_SOCIALEe indicazioni desumibili dalla stessa legislazione statale, senza riscontrare antinomie di sorta. Concludendo, nella citata precedente pronuncia di questa Corte si afferma che l’individuazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del nuovo regolamento del gennaio 2013 ‘ non interviene ex abrupto e in maniera subitanea e imprevedibile, ma si riconnette alla circostanza che, a quella data, già fosse stata avviata la ridefinizione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche’ … ‘con l’obiettivo di dare attuazione alle cogenti disposizioni statali già da tempo operative. Anche da questo
punto di vista, non si ravvisano i profili di antitesi con la legge, specificamente denunciati con il ricorso .’ Per poi concludere al punto 7.7 che ‘ Alla luce dei rilievi svolti, non può essere accolta la pretesa di perpetuare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento ‘.
Non vi sono ragioni per discostarsi dai precedenti innanzi enunciati. Al rigetto del ricorso non fa seguito, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale su entrambi i temi trattati nei due motivi di doglianza difensiva.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 26