Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9833-2021 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE TARANTO, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente-
sul ricorso 9877-2021 proposto da:
AZIENDA SANITARIA RAGIONE_SOCIALE TARANTO, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
R.G.N.9833/2021 R.G.N. 9877/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 07/11/2024
CC
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 20/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 31.1. 20 la corte d’appello di Lecce ha riformato la sentenza del tribunale di Taranto e confermato i decreti ingiuntivi opposti con i quali il signor COGNOME aveva ottenuto differenze di retribuzione di posizione variabile aziendale maturate in suo favore dall’1/1/2003 al 31/10/2006.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che la Asl a seguito dell’incorporazione nell’Asl di Taranto dell’ Azienda Ospedaliera INDIRIZZO di Taranto e del passaggio alla prima dei dirigenti medici in forza alla seconda- aveva rideterminato la retribuzione dei medici, intendendo garantire il principio di unicità del trattamento economico a parità di funzione nel rispetto del plafond complessivo del fondo utilizzabile per la posizione variabile aziendale. La Corte ha poi aggiunto che i valori della retribuzione variabile aziendale andavano riconosciuti dall’anno 2003, ossia dall’unificazione delle due aziende, e ha precisato che il
limite dato dalle disponibilità del fondo non può mai giustificare delle riduzioni perché la retribuzione di posizione è riducibile secondo il contratto integrativo solo in caso di valutazione negativa del dirigente e non altrimenti, tanto più per decisione unilaterale dalla Asl.
Quanto, poi, alle differenze pretese sulla retribuzione di posizione minima contrattuale ha ritenuto non pertinente la motivazione addotta dal Tribunale (secondo cui la retribuzione di posizione viene assorbita nel valore complessivo che risulta dalla graduazione delle funzioni) perché in questo caso la definitività era stata già assicurata a partire dal 2003 ed inoltre la variabile aziendale si aggiunge al minimo contrattuale sicché non sono ammissibili operazioni di compensazione.
Avverso tale sentenza ricorre la ASL per cinque motivi. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso n. 9877/2021 va riunito a quello iscritto al n. 9833/2021 perché entrambi riferibili alla medesima sentenza della corte d’appello di Lecce.
Passando all’esame dei motivi di ricorso il primo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360 co. 1, n. 1 e 4, c.p.c. per violazione della giurisdizione.
Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1, n. 3 e 4, c.p.c. violazione di legge per omessa retrocessione della
causa in ragione della questione di giurisdizione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.
I motivi sono inammissibili. Alla questione di giurisdizione non fa cenno la sentenza gravata che, tra l’altro, riassume diversamente il contenuto della sentenza di primo grado. L’azienda ricorrente , pertanto, avrebbe dovuto, per evitare la statuizione di inammissibilità, riportare il contenuto della pronuncia del tribunale e dell’appello (questi atti non sono specificamente localizzati e risulta solo prodotta la sentenza del tribunale e non l’appello); per converso, il ricorso non riporta la domanda di cui al decreto ingiuntivo, né le ragioni dell’opposizione, né la decisione di primo grado di cui l’appello non avrebbe tenuto conto, con conseguente impossibilità di verificare se la questione proposta in questa sede sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e se si sia formato sulla stessa il giudicato interno.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 26 e 39 comma 6 del contratto per la dirigenza medica 1998/2001 nonché 24 del decreto legislativo 161 del 2001 e 2112 c.c., e censura il capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’efficacia della graduazione delle funzioni disposta dalla delibera n. 2438/2006 doveva decorrere dal gennaio 2003, ossia dalla data dell’incorporazione. Sostiene che entrambe le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non rispondono al vero, perché la delibera del 2006 aveva carattere di provvisorietà ed era motivata dall’intento di assicurare la omogeneizzazione dei trattamenti dei
dirigenti medici provenienti da due diverse ASL.
Il motivo è inammissibile perché finisce per sollecitare un diverso accertamento di merito sul contenuto della delibera e sull’ammontare del trattamento retributivo assicurato prima e dopo l’incorporazione ed inoltre non censura con argomentazioni giuridiche pertinenti la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse applicabile l’art. 2112 c.c. e conseguentemente non potesse essere ridotta la variabile aziendale della retribuzione di posizione in precedenza assicurata.
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 1241 c.c., 24, comma 11, 37, comma 4, e 39, comma 4, del CCNL 3.11.2005, per avere escluso la compensazione tra la retribuzione di posizione minima contrattuale (PMC) spettante da un lato e, dall’altro lato, la retribuzione variabile aziendale.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta pienamente con la motivazione data dalla Corte che, con una prima ratio decidendi , ritiene non pertinenti le difese della Asl in merito al carattere provvisorio della retribuzione di posizione variabile aziendale, da conguagliare al momento della determinazione della complessiva retribuzione di posizione, perché la graduazione delle funzioni era definitiva, secondo il giudice d’appello, già a partire dal 2003. Questa ratio non è minimamente censurata dal motivo sicché opera il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni,
ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019).
Il quinto motivo lamenta violazione degli articoli 60 ccnl 1990-1994 e 50 ccnl del 1997-2001, 2 e 63 del d.lgs. n. 165/2001, 2112 c.c., per avere la corte territoriale trascurato i limiti di capienza del fondo.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha valutato la questione della capienza del fondo ed ha sostenuto che l’adeguamento dello stesso deve essere effettuato in funzione della dotazione organica (nella specie andava incrementato il fondo a seguito dell’accorpamento) e la sua corretta costituzione non può giustificare la riduzione del trattamento accessorio.
Spese secondo soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME che ha reso la prescritta dichiarazione.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre