Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3247/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO;
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCE n. 945/2018, pubblicata l’11 luglio 2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE in servizio presso la sede di Lecce, ha esposto, con ricorso depositato il 9 febbraio 2012 presso il Tribunale di Lecce, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva indetto una procedura di selezione per la copertura di 85 posti categoria C3 con decorrenza 31 dicembre 2006 e che, nonostante, all’esito della stessa procedura e in seguito a scorrimento, egli fosse risultato vincitore e avesse ottenuto l’attribuzione della detta categoria, la P.A. av esse riformulato la graduatoria revocando, in conseguenza di una decisione del Consiglio di Stato, la nomina dal medesimo NOME COGNOME in favore di altro partecipante alla selezione, tale NOME COGNOME, detraendo le somme da lui percepite in eccesso rispetto a quelle a cui avrebbe avuto diritto in base alla precedente qualifica.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, il riconoscimento della categoria C3 e la restituzione delle somme indebitamente detratte.
Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 248/2016, ha accolto in parte il ricorso, limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme di cui sopra.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
Il solo NOME COGNOME si è costituito.
nonché
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 945/2018, ha rigettato il gravame , ritenendo si dovesse presumere che il lavoratore avesse espletato mansioni di maggior impegno e rilievo nell’ambito del processo produttivo dell’area .
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il solo NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 9, 11, 12 e 13 del CCNL 2006/2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNL, in relazione all’art. 63, comma 5, d.lgs. n. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La RAGIONE_SOCIALE.A. rileva che la procedura selettiva oggetto di causa sarebbe stata indetta sotto il regime del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici sottoscritto il 1° ottobre 2007 (quadriennio 2006/2009).
L a Corte d’Appello di Lecce, però, non avrebbe applicato questo CCNL, con la conseguenza che non avrebbe tenuto conto che tale contratto, rispetto a quelli precedenti, avrebbe innovato il sistema di classificazione del personale, strutturandolo solo sulle macroaree A, B e C , nell’ambito di ciascuna delle quali le attività, le prerogative e le connesse responsabilità sarebbero state omogenee per il personale facente parte della medesima area.
Ne sarebbe derivato che le progressioni di natura esclusivamente economica previste all’interno della stessa area non sarebbero state collegate a differenti posizioni giuridiche e livelli di attività e di responsabilità.
Non avrebbe potuto più effettuarsi, quindi, alcuna differenziazione contenutistica delle mansioni dentro l’area C e, quindi, non sarebbe stato possibile riconoscere al lavoratore le somme di denaro richieste, atteso che la posizione C2 non si sarebbe caratterizzata, rispetto alla C3, per il riconoscimento di mansioni superiori.
Con il secondo motivo la P.A ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel presumere lo svolgimento in fatto di mansioni superiori per il periodo dal dicembre 2006 al dicembre 2009 in ragione della semplice circostanza della revoca a posteriori dell’inquadramento nella posizione C3.
Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate, come già deciso da questa stessa sezione, in un caso analogo, con ordinanza n. 3855 del 12 febbraio 2024 (non massimata).
Infatti, il CCNL normativo 2006-2009, economico 2006-2007, relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici del 1° ottobre 2007, pacificamente applicabile nella specie, dispone, ai commi da 1 a 6, che:
‘ 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C.
Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL.
Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nel livello economico iniziale dell’area.
I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell’area di appartenenza.
Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi degli enti.
Ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima
area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali ‘ .
Il successivo art. 9 dispone, ai commi 1 e 2, che:
‘1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001, per la parte demandata alla contrattazione.
Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell’area immediatamente superiore’ .
L’art. 11, comma 1, del CCNL 2006/2009 prescrive che:
‘1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione sono possibili:
sviluppi economici all’interno delle aree:
si realizzano mediante progressione economica all’interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13; ‘.
Gli artt. 12 e 13, commi 1-4, del medesimo CCNL stabiliscono che:
Art. 12
‘ 1. Le parti si danno atto che, alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
Nell’ambito dell’area, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successivi livelli economici, i cui valori annui, comprensivi degli incrementi di cui all’art. 33, sono stabiliti nell’allegata t abella F.
I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo di livello nazionale o di sede unica, nel rispetto dei criteri generali previsti dall’art. 13.
Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 36, comma 1, destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica ‘ .
Art. 13
‘1. Gli sviluppi economici di cui all’art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica.
I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità.
I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
i titoli culturali e professionali posseduti;
specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale, conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
I criteri di cui al comma 3 – integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica – sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evit are l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico ‘ .
Dall’esame delle disposizioni del CCNL 2006/2009 sopra riportate si evince che non è possibile distinguere, all’interno della medesima area, fra mansioni superiori e inferiori, essendo possibile, all’interno di questa, solo un sistema di sviluppo economico correlato al maggiore grado di capacità professionale
progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
Esistono, quindi, dei distinti livelli economici che, però, non si caratterizzano perché correlati a ipotetiche mansioni superiori o inferiori.
La Corte d’Appello di Lecce ha richiamato gli artt. 12 e 13 del CCNL citato per rilevare che la progressione economica all’interno dell’area corrisponde al maggiore grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza e che questa avviene in base al livello di esperienza maturato, ai titoli culturali o professionali, agli specifici percorsi formativi e di apprendimento con valutazione finale dell’arricchime nto professionale.
Tali circostanze, però, dimostrano ulteriormente che la promozione al livello economico superiore non è ricollegata al l’affidamento di mansioni diverse da quelle esercitate in precedenza e non possono condurre ad affermare il diritto del lavoratore a una diversa retribuzione a prescindere dal suo legittimo inquadramento in un determinato livello economico.
Pertanto, venuta meno la determina che aveva attribuito al lavoratore il livello economico C3 a decorrere dal 31 dicembre 2006, il controricorrente non aveva titolo a pretendere differenze retributive per il periodo fino al 31 dicembre 2009 (data in cui il livello economico in questione gli fu poi effettivamente assegnato).
Errata deve ritenersi, altresì, per le ragioni finora esposte, la statuizione della Corte d’appello di Lecce in ordine all’esistenza, a carico della P.A., di un onere di allegare e dimostrare che, nel periodo de quo , ‘all’odierno appellato fossero state di fatto attribuite funzioni operative riconducibili ad un livello di professionalità inferiore a quello formalmente assegnato’.
Infatti, venendo in rilievo un’attività rientrante, per comune ammissione delle parti, all’interno della stessa area originaria di appartenenza, detto onere non era configurabile.
Il terzo motivo, con il quale la PRAGIONE_SOCIALE ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., non deve essere esaminato, alla luce dell’accoglimento di quelli precedenti.
3) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda del lavoratore volta ad ottenere la restituzione delle differenze retributive richieste dall’RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal dicembre 2006 al dicembre 2009, ferma la decisione di rigetto della domanda di diverso inquadramento già passata in giudicato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente, inquadrato nell’area C, livello economico C2, al quale sia stato erroneamente riconosciuto, con una determina, poi revocata, della P.A. di appartenenza, il più elevato livello economico C3, non ha diritto, per il periodo di vigenza di tale determina, a trattenere la maggiore retribuzione percepita in relazione a quest’ultimo livello economico’.
L ‘esito diverso del giudizio ne i gradi di merito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero processo ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore volta ad ottenere la restituzione delle differenze retributive oggetto di causa;
-compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 23