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Retribuzione Segretario Comunale: No alla somma

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2282/2024, ha stabilito che la retribuzione di un segretario comunale che presta servizio per più enti in convenzione non deve essere calcolata sommando la popolazione dei singoli comuni. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede già un’indennità aggiuntiva specifica per questa situazione, e un calcolo basato sulla sommatoria creerebbe un’ingiustificata duplicazione del compenso. La Corte ha inoltre chiarito che la convenzione tra enti non dà vita a un nuovo soggetto giuridico autonomo.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione Segretario Comunale in Convenzione: la Cassazione fa chiarezza

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2282 del 23 gennaio 2024, ha affrontato una questione di grande rilevanza per gli enti locali e i loro funzionari: come si calcola la retribuzione segretario comunale quando questi opera al servizio di più comuni tramite una convenzione? La Suprema Corte ha stabilito un principio chiaro: non è corretto sommare la popolazione dei diversi comuni per determinare la fascia retributiva. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti del Caso

Un segretario comunale, titolare di una sede di segreteria in convenzione tra più comuni, aveva richiesto che il suo trattamento economico fosse calcolato sulla base della sommatoria della popolazione di tutti gli enti serviti. Secondo la sua tesi, la segreteria convenzionata doveva essere considerata come un’entità unica, la cui dimensione demografica, e di conseguenza la fascia retributiva, derivava dalla somma dei suoi componenti. Questa interpretazione avrebbe comportato un significativo aumento della sua retribuzione di posizione.

L’Analisi della Corte: la corretta interpretazione sulla retribuzione segretario comunale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del segretario, fornendo un’interpretazione precisa della normativa e della contrattazione collettiva. I giudici hanno chiarito due punti fondamentali.

Il primo punto riguarda la natura giuridica della “convenzione”. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, una convenzione tra comuni per la gestione associata del servizio di segreteria non crea un nuovo ente o un autonomo soggetto di diritto. Si tratta semplicemente di una modalità organizzativa per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). Pertanto, non esiste un’entità unica la cui popolazione possa essere sommata.

Il secondo e decisivo punto si concentra sulla disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria. La Corte ha evidenziato che il CCNL ha già considerato e regolato specificamente l’ipotesi del servizio prestato in sedi convenzionate.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si basano su un’analisi rigorosa delle fonti normative e contrattuali. L’articolo 45 del CCNL 16.5.2001 prevede che al segretario titolare di sedi convenzionate spetti una “retribuzione mensile aggiuntiva” pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Questa disposizione, secondo la Corte, costituisce l’unico differenziale economico previsto per compensare i maggiori oneri derivanti dal lavoro su più sedi.

Accogliere la tesi della sommatoria delle popolazioni porterebbe a una duplicazione ingiustificata del compenso. Il segretario beneficerebbe, infatti, sia di una retribuzione di posizione più elevata (calcolata su una fascia demografica fittiziamente allargata) sia dell’indennità aggiuntiva specifica prevista dal CCNL per la stessa situazione. La Corte ha definito questo esito come una “duplicazione non giustificabile”.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che le tabelle di classificazione delle segreterie, sia quelle storiche (D.P.R. 749/1972) sia quelle integrate nei CCNL successivi, fanno sempre riferimento alla popolazione di “singoli” comuni, senza mai contemplare un criterio di sommatoria per le sedi convenzionate.

Le conclusioni

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il calcolo della retribuzione segretario comunale in convenzione deve seguire scrupolosamente le indicazioni del CCNL. Non è ammessa la sommatoria della popolazione degli enti convenzionati per determinare la fascia retributiva. Al segretario spetta la retribuzione di posizione calcolata in base alla fascia demografica del comune di riferimento (solitamente il capofila o il più popoloso), a cui si aggiunge la specifica indennità mensile prevista dal contratto collettivo per il servizio su più sedi. Questa decisione fornisce un criterio univoco e vincolante, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e prevenendo indebiti aggravi per le finanze degli enti locali.

Come si calcola la retribuzione di un segretario comunale che lavora per più comuni in convenzione?
La retribuzione si calcola sulla base della fascia di popolazione del singolo comune di riferimento (di norma quello capofila o il più grande), a cui si aggiunge una specifica indennità mensile prevista dal CCNL per il servizio in sedi convenzionate, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Una convenzione tra comuni per il servizio di segreteria crea un nuovo ente autonomo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la convenzione è una mera forma di organizzazione per la gestione coordinata di un servizio e non dà vita a un nuovo soggetto giuridico distinto dai comuni che la costituiscono.

Perché non è possibile sommare la popolazione dei comuni in convenzione per determinare lo stipendio del segretario?
Non è possibile perché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non lo prevede. Anzi, il CCNL ha già stabilito un meccanismo specifico per compensare il maggior carico di lavoro, ovvero un’indennità aggiuntiva. Sommare le popolazioni creerebbe una duplicazione ingiustificata del compenso, in quanto il segretario riceverebbe sia uno stipendio base più alto sia l’indennità aggiuntiva per la medesima circostanza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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