Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35888 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35888 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23496-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 1092/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 3110/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO. RILEVATO
-che, con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all ‘interno delle pratiche di mutui dal medesimo effettuata nel periodo dal luglio 2011 all’agosto 2013;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’Istituto, a seguito della modifica del precedente regime ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in base al quale l’attività di redazione delle perizie tecnico estimative era da intendersi estranea alle ordinarie e remunerate mansioni del tecnicodipendente, quale professionista incaricato, legittimato, non trattandosi di erogazione sine titulo, al recupero mediante trattenuta delle somme già corrisposte per le attività esauritesi prima della modifica del regime e non tenuto alla corresponsione dei compensi per gli incarichi affidati fino al 14 agosto 2013;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, COGNOME;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 166/2010 e successive modifiche nonché della legge n. 662/1996, in relazione ai principi di cui agli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale il travisamento della disciplina dell’invocato Regolamento RAGIONE_SOCIALE da cui si desumerebbe il carattere istituzionale dell’attività di concessione dei mutui edilizi con conseguente inapplicabilità de ll’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 53 d.lgs. n. 165/2001 in relazione ai principi di cui agli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non essendo ammessa in favore dei dipendenti pubblici alcuna attribuzione patrimoniale al di fuori del trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, non ricorrendo nella specie l’eccezione di cui all’invocato art. 53;
-che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 30682/2023) secondo cui, già alla stregua del Regolame nto ex RAGIONE_SOCIALE, l’attività di redazione di perizie tecniche estimative per la concessione di mutui edilizi è stata correttamente ricompresa, quale attività istituzionale, nei compiti d’ufficio del personale dipendente, dovendosi pertanto escludere, ai sensi dell’art. 45, d.lgs. n. 165/2001, la remunerabilità dei relativi incarichi, il cui affidamento non integra gli estremi dell’ipotesi dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001;
-che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che