Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13043 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21286/2023 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 484/2023 pubblicata in data 02/05/2023, n.r.g. 85/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Gli odierni controricorrenti, dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, hanno domandato al Tribunale di Milano l’accertamento del loro diritto al computo dell’indennità di assenza dalla residenza, della indennità scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione
OGGETTO:
retribuzione per ferie – nozione – inclusione di determinate voci – accertamento in concreto
professionale (IUP) nella base di computo della retribuzione spettante per i giorni di ferie e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, non avendo quest’ultima computato le predette voci nella retribuzione feriale.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello ha rigettato il gravame interposto dalla società.
4.Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, illustrati poi da memoria.
5.- I lavoratori hanno resistito al ricorso con controricorso.
6.- Il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso.
7.- La società ricorrente ha presentato tempestiva istanza di decisione.
8.- Il Collegio si è riservata la decisione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Va premesso che nella proposta di definizione accelerata il Consigliere delegato ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso per l’esistenza di plurimi precedenti sulle identiche questioni, riguardanti le società RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 19716/2023; Cass. n. 19663/2023; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 33803/2023; Cass. n. 33793/2023; Cass. n. 33779/2023; Cass. n. 33713/2023; Cass. n. 19711/2021) e RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 13972/2024).
2.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 1362 ss. c.c., 31 dei contratti collettivi aziendali del 2012 e del 2016.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 1362 ss. c.c., 41, punto 1.3, 31 del contratto collettivo aziendale del 2003, 36, punto 5, dei contratti collettivi aziendali del 2012 e del 2016.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n.
2003/88/CE, 10 d.lgs. n. 66/2003, 2019 c.c., 36 e 39 Cost., 77, punto 2.4 dei CCNL mobilità -attività ferroviarie del 2012 e del 2016.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 10 d.lgs. n. 66/2003 e 2019 c.c.
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 36 e 39 Cost. e dei principi giurisprudenziali espressi dalla Corte G.U.E.
Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 267 TFUE e del principio di diritto vivente sulla efficacia ultra partes delle sentenze della Corte G.U.E., 7 direttiva n. 2003/88/CE, 10 d.lgs. n. 66/2003, 2019 c.c., 36 e 39 Cost.
Con il nono motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 10 d.lgs. n. 66/2003 e 2019 c.c.
I motivi -ai quali si riferisce la P.D.A. e da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono infondati alla luce delle ragioni già compiutamente esposte ed articolate nei precedenti di questa Corte esattamente indicati nella P.D.A. ed ai quali è sufficiente quindi rinviare, ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.
Nell’istanza di decisione la ricorrente insiste sul la natura non retributiva dell’indennità di assenza dalla residenza ex art. 77 CCNL cit. e sulla necessità di una comparazione anno per anno per verificare il potenziale effetto dissuasivo del mancato computo delle voci oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Entrambi gli argomenti non meritano accoglimento.
Con riguardo al primo profilo questa Corte ha espressamente affermato che ‘ l’indennità per assenza dalla residenza … in quanto voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti
con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro; … in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile; … ‘ (Cass. ord. n. 19992/2024).
Con riguardo al secondo profilo questa Corte ha già motivatamente affermato che l’incidenza d ell’ effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024). Da tale argomentato convincimento la ricorrente non offre ragioni per discostarsi.
3.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 c.p.c., 7 della direttiva n. 2003/88/CE, 1362 ss. c.c., 31 del contratto collettivo aziendale del 2003 e 32 dei contratti collettivi aziendali del 2012 e del 2016, per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi su un motivo specifico di appello, che riguardava il computo anche dell’indennità per scorta vetture eccedenti.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo riportato la ricorrente la parte della sentenza di primo grado che aveva motivato sul riconoscimento del computo anche di tale indennità nella retribuzione feriale, né il motivo di appello con cui aveva censurato la relativa statuizione, per consentire a questa Corte di rilevare e valutare l’omessa pronunzia censurata.
4.Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 7 direttiva n. 2003/88/CE, 26t7 del TFUE e del principio di diritto vivente sull’efficacia ultra partes delle sentenze della Corte G.U.E. dovuto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante
la diversità fattuale e strutturale delle fattispecie concrete analizzate dalla Corte europea rispetto al caso concreto qui in esame.
Il motivo è inammissibile, perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.).
5.Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ delle premesse del CCNL sul principio di inscindibilità e degli artt. 1362 ss. c.c.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già precisato che la c.d. clausola di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili, non potendo la contrattazione collettiva derogare a una norma imperativa e addirittura determinare la caducazione dell’intero contratto, trasformando la nullità parziale in nullità totale. In particolare il meccanismo dell’integrazione automatica ex art. 1339 c.c. esclude che possa aversi nullità totale in presenza di una nullità soltanto parziale (Cass. n. 27920/2021).
Ne consegue che la clausola di inscindibilità, nel significato voluto dalla ricorrente, volta ad impedire il meccanismo inderogabilmente imposto dall’art. 1339 c.c., sarebbe quindi a sua volta nulla per contrasto con tale norma imperativa. Si tratterebbe allora di un risultato da rifiutare, in quanto in palese violazione del criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non trova applicazione lo speciale regime sanzionatorio di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis , ult. co., c.p.c., atteso che la presente ordinanza decide anche su motivi rimasti estranei alla P.D.A. e quindi non può dirsi a quest’ultima conforme.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dei controricorrenti.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in