Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20695-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 273/2019 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 51/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/04/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.273/19, la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME volta ad
Oggetto
Rivalutazione
pensione
indennità mobilità
R.G.N. 20695/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2025
CC
ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione degli artt.3, co.4-bis l. n.223/91 e 8 l. n.155/81.
Riteneva la Corte che COGNOME, il quale aveva acquisito il diritto a pensione durante il periodo di percezione della c.d. mobilità lunga, sebbene non facente parte del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione aerea, cui ha riguardo il citato art.3, co.4bis, avesse comunque diritto al calcolo del valore della retribuzione pensionabile con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria.
COGNOME NOME NOME rimasto intimato.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 , co.1 e 9 l. n.223/1991, e dell’art.8 l.n.155/1981, in quanto il valore della retribuzione pensionabile andava calcolato alla luce della retribuzione di riferimento ai fini del trattamento di integrazione salariale straordinaria, retribuzione di riferimento che comprende i soli emolumenti retributivi corrisposti in via ordinaria, con esclusione ad esempio della retribuzione per lavoro straordinario.
Il motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass.6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte ha, dunque, errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8 , co.2 l. n.155/1981, poiché avrebbe dovuto applicare le disposizioni richiamate nel principio di diritto sopra richiamato, ed in particolare l’art.7 , co.9 l. n.223/91 e l’art.8, co.4 l. n.155/81.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale dell’11 aprile