Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34157 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8107-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 351/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 302/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che con sentenza del 1^ febbraio 2018 la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe ore eccedenti prestate quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno o, in subordine, di quello pari ad euro 6.000,00 lordi annui previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Nazionale 18.11.2009 e dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE‘Intesa del 18.5.2010;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che: a) l’art. 87 c. 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all’orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%; b) in relazione alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è rinvenibile nell’art. 30 del CCNL alcuna delega in favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa perché siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL; c) in mancanza di una delega RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa né l’accordo del 18.11.2009 né le Intese successive potevano statuire in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, il COGNOME.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, lamenta l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma invocata, asserendo essere l’alternativa prevista dal comma secondo per la determinazione del compenso in questione riferibile anche ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica;
-con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale nella parte in cui esclude, in contrasto con le norme invocate, il rinvio in via generale dalla contrattazione di comparto a quella integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio;
-che il primo motivo risulta infondato tenuto conto che l’art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica dettando al c. 1 la disciplina del trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetari; invece, in relazione ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica l’art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato “nel limite orario settimanale del precedente comma 1, … con la maggiorazione prevista dal presente articolo”, sicché il dato testuale e quello sistematico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nell’art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore ‘di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del 10% ovvero, in
alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione RAGIONE_SOCIALEa sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3),
-che tale differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità RAGIONE_SOCIALEa posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa (POF) e ai progetti RAGIONE_SOCIALEa singola istituzione scolastica;
-che parimenti infondato risulta il secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente escluso in base al tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, che, contrariamente a quanto qui sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, non reca alcun richiamo alla precedente disciplina, la pretesa delega alla contrattazione collettiva integrativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe attività aggiuntive e RAGIONE_SOCIALEe ore eccedenti d’insegnamento, come, del resto, si evince dalla disposizione contenuta nell’art. 4 del CCNL che, nell’individuare le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando, che essa è “finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe professionalità coinvolte”, non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica;
-che il ricorso va dunque rigettato, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte ed ormai consolidato ( cfr. Cass. n. 19441/2018 e successive conformi alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
-non occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P .R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2023.