Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23585/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 2048/2023 depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, rigettando il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei riguardi della dott.NOME COGNOME, dirigente medico di 1° livello in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la
decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto la pretesa economica relativa alle differenze economiche determinate dalla maggior prestazione di 20 minuti resa per ogni giorno di assenza, dichiarando l’illegittimità del sistema di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario assolto a seguito di assenza per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari del ricorrente nel periodo 1 gennaio 2013 -31 dicembre 2018, sistema secondo il quale per ogni turno giornaliero di assenza ai fini del debito l’assenza stessa veniva computata nella misura di sei ore, quando invece l’orario giornaliero ordinario era di sei ore e venti minuti.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad unico motivo, cui resiste la dott.ssa NOME COGNOME con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. dell’Area dirigenza medica del 3 novembre 2005; lamenta in particolare la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
La censura è fondata, come da precedente specifico di questa Corte -dal quale non vi sono motivi per discostarsi e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -secondo cui il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l ‘ azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità
datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
In applicazione di tale principio, attesa la specularità della fattispecie in esame, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso della dirigente.
Per la novità e peculiarità della questione, oggetto, peraltro, di giudizi con alterni esiti dinanzi ai giudici del merito, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda d i NOME COGNOMECOGNOME Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024