Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27877 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6101/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC, degli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3093/2023 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 19.9.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale controricorrente, dirigente medico dipendente della RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate per effetto dell’errato calcolo del debito orario assolto mediante le assenze per ferie, festività, malattie e similari. In particolare, l’allora ricorrente contestava all’RAGIONE_SOCIALE il riconoscimento di sol e 6 ore di debito assolto per ogni giornata di assenza giustificata, a fronte di un debito orario settimanale di 38 ore, che, diviso per le 6 giornate lavorative della settimana, avrebbe dovuto portare al riconoscimento di un debito assolto di 6 ore e 20 minuti. Da ciò sarebbe conseguita la necessità di un indebito maggior tempo di lavoro effettivo per coprire l’ orario settimanale di 38 ore.
La domanda del dirigente medico venne accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, e la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE
Contro la sentenza della Corte territoriale l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il lavoratore si è difeso con controricorso.
L ‘ attuale ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che il ricorso è ammissibile, nel senso che -contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente -espone i fatti di causa essenziali
all’illustrazione del la critica svolta nei confronti della sentenza impugnata e le norme di diritto e di contratto collettivo che si assumono violate (art. 366 c.p.c.).
Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 , all’art. 27 medesimo decreto, nonché all’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica del 3.11.2005».
La ricorrente invoca il «principio di onnicomprensività della retribuzione» del personale con qualifica di dirigente, per sostenere che l’eventuale erroneità del metod o di calcolo del debito orario assolto nelle giornate di assenza (metodo che dichiara di avere nel frattempo spontaneamente modificato) non avrebbe potuto comunque far sorgere il diritto del dirigente al pagamento di differenze retributive.
Il ricorso è fondato, sulla base di quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire nelle sentenze con cui sono stati decisi altri ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente, alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 20796/2024; 21129/2024; 21529/2024; 21530/2024; 21567/2024; 21575/2024; 21886/2024; 21887/2024).
In quei precedenti è stato affermato il seguente principio di diritto, al quale si intende qui dare continuità: « Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese,
senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia d ipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici ».
Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a « una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l ‘ attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative » e che l’organizzazione dei turni di lavoro « non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale ‘ Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall ‘ amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (…) ‘ .
Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all’esecuzione della prestazione in senso stretto.
Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente.
In particolare, una simile richiesta non può essere ricollegata al superamento del limite, sopra indicato, di 38 ore che, in realtà, rappresenta non un massimo, ma un minimo prestazionale ».
Da tali condivisibili argomenti consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione del l’impugnata sentenza . Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) con reiezione dell’originario ricorso del lavoratore.
Nonostante la totale soccombenza del lavoratore, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo , considerati il diverso esito dei due gradi di merito e il solo recentissimo affermarsi di un chiaro orientamento di legittimità.
6 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda del lavoratore;
compensa le spese dell’intero processo . Così deciso in Roma, il 24.10.2024.