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Retribuzione medici: la Cassazione fa chiarezza

Dei dirigenti medici avevano richiesto il pagamento di una specifica componente salariale, la ‘retribuzione di posizione minima unificata’. L’azienda sanitaria si era difesa sostenendo di aver già corrisposto somme equivalenti sotto la voce ‘differenza sui minimi’. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d’appello, ha chiarito che le due voci non rappresentano emolumenti distinti. La ‘differenza sui minimi’ è un correttivo previsto dal CCNL per garantire parità di trattamento economico a parità di incarico, rientrando quindi nella più ampia nozione di retribuzione di posizione. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame.

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione di Posizione dei Medici: la Cassazione Chiarisce il Ruolo della ‘Differenza sui Minimi’

La corretta interpretazione delle voci in busta paga è spesso fonte di contenzioso nel diritto del lavoro, specialmente in settori complessi come quello sanitario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, stabilendo che la voce ‘differenza sui minimi’ non è un emolumento a sé stante, ma un meccanismo correttivo per garantire l’equità salariale.

I fatti di causa

La vicenda ha origine dall’azione legale intrapresa da alcuni dirigenti medici nei confronti di un’Azienda Ospedaliera Universitaria. I medici chiedevano il riconoscimento del loro diritto a percepire la ‘retribuzione di posizione minima unificata’, spettante a seguito dell’attribuzione di un incarico di elevata professionalità, con decorrenza dal 2012.

L’Azienda Sanitaria si era opposta alla richiesta, sostenendo di aver già corrisposto le somme dovute, sebbene sotto una diversa dicitura nei cedolini paga: ‘differenza sui minimi’. Secondo l’Azienda, questa voce era funzionale a parificare il trattamento economico complessivo dei medici, annullando le disparità create dai diversi percorsi di carriera.

Le decisioni dei giudici di merito

In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande dei medici. La Corte d’appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, accogliendo le ragioni dei professionisti. Secondo i giudici d’appello, la voce ‘differenza sui minimi’ e la ‘retribuzione di posizione minima unificata’ erano due istituti distinti e non sovrapponibili. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’Azienda non avesse fornito la prova di aver pagato esattamente quanto richiesto, basandosi su un’interpretazione formalistica delle voci indicate in busta paga.

L’analisi della Cassazione sulla retribuzione di posizione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Azienda Sanitaria, censurando la decisione della Corte d’appello. Il punto cruciale dell’analisi ha riguardato l’interpretazione dell’allegato 7 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la Cassazione ha chiarito che questo allegato non ha una portata limitata nel tempo, ma serve a guidare l’applicazione delle norme contrattuali anche per gli sviluppi di carriera futuri.

La Corte ha spiegato che la voce ‘differenza sui minimi’ serve proprio ad annullare le disparità di trattamento economico tra dirigenti che, pur svolgendo incarichi di pari importanza e responsabilità, avrebbero percepito una retribuzione di posizione diversa a causa della loro ‘storia’ retributiva. Si tratta, in sostanza, di un correttivo aziendale variabile, finalizzato a garantire il principio di ‘parità di funzioni, parità di retribuzione’.

Le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura sistematica e funzionale della contrattazione collettiva. I giudici di legittimità hanno ritenuto errata l’interpretazione della Corte d’appello, che si era fermata a un dato puramente formale (la diversa nomenclatura delle voci retributive). La vera funzione della ‘differenza sui minimi’, come emerge dalle tabelle esplicative dell’allegato 7 al CCNL, è quella di equiparare la retribuzione complessiva di posizione dei dirigenti. Questo emolumento, definito ‘differenza sui minimi’, non è altro che uno strumento per raggiungere l’obiettivo di una ‘posizione unica’ e di un trattamento economico equo.

La Suprema Corte ha affermato che la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare l’eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall’Azienda Sanitaria alla luce di questa corretta interpretazione, verificando se le somme erogate come ‘differenza sui minimi’ avessero effettivamente soddisfatto, in tutto o in parte, la pretesa dei medici relativa alla retribuzione di posizione minima unificata, eventualmente anche tramite una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).

Le conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a una diversa sezione della Corte d’appello. Quest’ultima dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio di diritto secondo cui l’allegato 7 del CCNL si applica anche ai dirigenti che ottengono incarichi di livello superiore successivamente al periodo 2002-2003. La decisione sottolinea l’importanza di andare oltre il ‘nomen iuris’ delle voci retributive per comprenderne la reale funzione e garantire l’effettiva applicazione dei principi di equità e parità di trattamento stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La voce in busta paga ‘differenza sui minimi’ è un emolumento diverso dalla ‘retribuzione di posizione minima unificata’?
No, secondo la Cassazione non si tratta di emolumenti diversi. La ‘differenza sui minimi’ è un correttivo economico introdotto dalla contrattazione collettiva per equiparare la retribuzione complessiva di posizione di medici con incarichi analoghi ma con percorsi di carriera differenti, rientrando quindi nello stesso emolumento.

L’allegato 7 del CCNL Dirigenza Medica 2002-2005 si applica solo ai medici già in servizio al 31 dicembre 2001?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che le regole e gli esempi contenuti nell’allegato 7 si applicano non solo ai dirigenti medici già in servizio a quella data che abbiano ricevuto un incarico superiore nel biennio 2002-2003, ma anche a quelli che ottengono tali incarichi successivamente.

Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Azienda Sanitaria, ha cassato la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato la causa ad un’altra sezione della stessa Corte per una nuova decisione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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