Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8200 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9352/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro RAGIONE_SOCIALE
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (LLCPQL64A08I820R)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 362/2024 depositata il 04/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4.3.24 la corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del 25.1.22 del tribunale della stessa sede, ha condannato l’EAV al pagamento della somma di euro 5770 oltre accessori e compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto sussistere il diritto del lavoratore a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell’indennità perequative e compensative e dell’indennità di turno; quanto alle spese di lite, la corte ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio per la sussistenza di gravi ed eccezionali regioni ‘considerate la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito’.
Avverso la detta sentenza ricorre il lavoratore sulle spese per un motivo, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha proposto ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il lavoratore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale non può essere accolto.
Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l’art. 92, comma 2, c.p.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente all’autorità giudiziaria di compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti» ma anche quando sussistono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», per disparità di trattamento integrante una violazione dell’art. 3 Cost.
Ne deriva che le divergenze giurisprudenziali possano integrare i presupposti cui il nuovo art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. condiziona la possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite, quando, in difetto di un intervento nomofilattico di legittimità, la giurisprudenza di merito (v. para. 15 della sentenza costituzionale, in particolare) non abbia ancora trovato un assetto definitivo.
Quanto al ricorso incidentale, con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del contratto collettivo in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 nella parte in cui non esclude dal computo complessivo delle giornate di ferie i quattro giorni di permesso ed applica anche a questi le indennità per cui è causa.
Il motivo è infondato in quanto, ai sensi dell’articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall’art. 1 l. n. 90/54, e dell’art. 29 dell’accordo nazionale 2015 e dell’accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell’anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che
ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza che, considerata la portata di ciascun ricorso ed il relativo oggetto, essenzialmente è del convenuto (che ha svolto considerazioni nel merito della controversia e non solo sulle spese, come invece fatto dal ricorrente principale). Dette spese sono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del suo procuratore.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale.
p.q.m.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.
La Presidente
NOME