Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
OGGETTO:
revocazione – sentenza di accertamento della validità di una clausola contrattualcollettiva che disciplina la retribuzione spettante durante le ferie
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 20216/2022 pubblicata in data 23/06/2022, n.r.g. 12420/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con qualifica di primo ufficiale, esponeva che la retribuzione dei giorni di ferie percepita era inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro, a causa del fatto che, secondo le clausole del
c.c.n.l. trasporto aereo, nella relativa base di computo non erano inclusi gli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, di indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.
Pertanto, adiva il Tribunale di Civitavecchia per ottenere l’accertamento del suo diritto all’inclusione delle predette voci nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, pronunziando ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., ha dichiarato l’irrilevanza sia delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate dalla società) degli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs. n. 185/2005, per asserita violazione degli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost., sia delle questioni pregiudiziali (sollevate dalla società) di interpretazione e di validità degli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE e 3 della direttiva 2000/79/CE; ha precisato che l ‘indennità di volo era stata scissa dalle parti sociali in due componenti, quella integrativa (con lo scopo di compensare l’effettivo numero di ore di volo effettuate dai piloti e dai comandanti) e quella minima garantita (attribuita in misura fissa sulla base dell’anzianità di servizio); ha infine dichiarato nulle, per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 36, co. 3, Cost. e 4 d.lgs. n. 185/2005, tutte le clausole del c.c.n.l. trasporto aereo (e segnatamente l’art. 10 sezione per il personale navigante-tecnico) che, a partire dal luglio 2014, escludevano l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie del personale viaggiante.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., ha parzialmente accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nulli tà dell’art. 10 c.c.n.l. cit. a partire da luglio 2014, ‘ limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane ‘, previste dall’art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE, ‘ esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall’indennità di volo integrativa ‘.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395, co. 1, n. 4), c.p.c., affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- La società ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta che questa Corte sia incorsa in un errore di fatto -dovuto all’erronea percezione del contenuto del ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 12420/2021 e dei documenti di causa, segnatamente del c.c.n.l. trasporto aereo -per avere erroneamente supposto l’inesistenza di un meccanismo che riconosc a una media delle ore di volo anche nella retribuzione feriale, tale essendo invece quello previsto dagli artt. 10 e 26 c.c.n.l. cit. laddove garantiscono comunque la corresponsione dell’indennità di volo minima garantita, che a dire della ricorrente -tiene conto del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo, sicché nessun effetto disincentivante si produce da questo sistema retributivo delle ferie previsto dal contratto collettivo.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
È inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non indica esattamente dove e come, nell’originario ricorso per cassazione , abbia prospettato questa deduzione, di cui la Corte avrebbe omesso o errata la percezione. Tutte le parti del ricorso per cassazione riportate nel ricorso per revocazione (pp. 912) attengono alla giustificazione della ‘libertà’ delle parti sociali di determinare la retribuzione spettante durante le ferie. In nessun punto si legge che l’indenni tà di volo minima garantita esprima una media dell’indennità di volo percepita durante le ore di volo effettivo.
Il motivo è per il resto infondato.
Come ha già ricordato sia il Tribunale, sia questa Corte nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, l’art. 26 c.c.n.l. regola l’indennità di volo (prevista in via generale dall’art. 907 cod.nav.). Questa clausola collettiva dispone testualmente che ai piloti in servizio è riconosciuto per dodici mensilità il pagamento ‘ di un’indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) ‘.
Il testo della clausola è univoco ed era stato riportato anche dalla società nel suo ricorso per cassazione (p. 17) iscritto al n.r.g. 12420/2021.
In nessun punto di quella clausola l’IVMG è determinata come sostiene per la prima volta in questa sede la società -secondo un criterio che tenga conto del riconoscimento della media delle ore di lavoro (volo) effettivamente svolte. L’unico criterio di determinazione dell’IVMG è, infatti, l’anzianità di servizio.
In tal senso sono all’evidenza anche le tabelle A e B, richiamate dall’art. 26 cit., a suo tempo riportate da RAGIONE_SOCIALE nel suo ricorso per cassazione (pp. 18-19) iscritto al n.r.g. 12420/2021.
Anche dall’esame del primo motivo di quel ricorso per cassazione non si evince alcun passaggio in cui la società abbia prospettato che l’IVMG sia determinata sulla base del riconoscimento di una media di ore di lavoro (volo) effettivamente svolte.
In ogni caso la tesi della società ricorrente, secondo cui l’IVGM sarebbe un ‘volato forfettizzato’ e per ciò stesso sufficiente ai fini voluti dal precetto costituzionale (art. 36, co. 3, Cost.) e dalla direttiva europea del 2003, non può essere condivisa.
Questa tesi postula, infatti, l’equivalenza tra la nozione di ‘volato forfettizzato’ e quella di ‘meccanismo che tenga conto … del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo’ (v. ricorso per revocazione, p. 20). Tale equivalenza non solo è rimasta del tutto indimostrata, ma può dirsi all’evidenza smentita ed esclusa proprio dalle tabelle allegate A e B cui rinvia l’art. 26 c.c.n.l. cit.. In queste, infatti, sono previste cifre fisse in relazione alle due categorie (comandanti e piloti), cifre differenziate unicamente in funzione dell’anzianità di servizio. Non vi è alcun aggancio alla media delle ore di volo effettivamente svolte, ciò che altrimenti avrebbe determinato una variabilità individuale di questa voce retributiva, variabilità invece esclusa in radice e comunque non prospettata né in quel ricorso per cassazione, né nel ricorso per revocazione. Anche in quest’ultimo, infatti, la ricorrente ammette che si tratta di ‘una voce compensativa intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dal personale navigante’ (v. ricorso per revocazione, p. 21), ossia una componente del corrispettivo legata alla tipologia di mansioni, non alla quantità di ore di volo effettivamente eseguite, né -dunque -alla media di tale quantità.
In conclusione, né quel ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g.
12420/2021), né il testo del c.c.n.l. prodotto contenevano il dato -giuridico e fattuale -in questa sede prospettato dalla ricorrente, sicché l’asserito errore di fatto (di tipo percettivo) addebitato a questa Corte si rivela inesistente.
Laddove, invece, la ricorrente intendesse prospettare una diversa soluzione ermeneutica, farebbe allora valere un supposto errore di diritto, sicché il ricorso per revocazione sarebbe, sotto questo profilo, inammissibile, perché il rimedio è invece limitato agli errori di fatto.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che questa Corte, nella sentenza n. 20216/2022, abbia erroneamente supposto che, per effetto della mancata percezione dell’indennità di volo integrativa nella retribuzione delle quattro settimane di ferie, COGNOME NOME sia stato dissuaso dal fruire delle ferie.
Il motivo è inammissibile, perché a sua volta frutto di un fraintendimento, ossia di un evidente errore di percezione del significato delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza n. 20216 cit.
In tale decisione, infatti, questa Corte non ha mai ragionato e argomentato tenendo conto della effettiva mancata fruizione delle ferie da parte del COGNOME, ma solo della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell’effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l..
Infatti, nella citata sentenza, ai parr. 24-25 questa Corte ha affermato:
‘ 24. Nel caso in esame, invero con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede … è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi od omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite ‘.
In tal senso è, peraltro, l’univoca giurisprudenza europea citata e motivatamente seguita nella sentenza revocanda, giurisprudenza che impone
una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, tale cioè da poter indurre il dipendente a non fruire delle ferie.
3.- La domanda di revocazione va dunque rigettata.
4.- La statuizione sulle spese è necessaria.
Con la presente decisione viene confermata la sentenza di questa Corte della quale è stata (infondatamente) chiesta la revocazione. Quindi la controversia relativa all’a ccertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione del contratto collettivo (art. 420 bis c.p.c.) riceve in tal modo la sua definizione insuscettibile di (possibile) modifica.
La presente pronunzia ha carattere ‘decisorio’ e definitivo.
Essa, infatti, attiene certo ad una sentenza che si inserisce ‘in via incidentale’ nel processo di merito, ancora in corso , definendone il segmento pregiudiziale relativo alla domanda di accertamento della nullità parziale della clausola contrattual-collettiva regolativa della retribuzione spettante durante le ferie annuali. Tuttavia, definisce la controversia relativa ad asseriti errori di fatto di questa sentenza (oggetto della domanda di revocazione), risultati inesistenti. In considerazione di questo contenuto definitivo, quindi, impone una statuizione anche sulle spese , a prescindere dall’esito del giudizio di merito ancora pendente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura che tiene conto del valore necessariamente indeterminabile della controversia, perché avente ad oggetto la domanda di revocazione di una sentenza di legittimità limitata all’accertamento pregiudiziale dell’efficacia, della validità e dell’interpretazione di un contratto collettivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data