Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11781 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23175-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 498/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 207/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Retribuzione
R.G.N.23175/2023
COGNOME
Rep.
Ud.11/02/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di macchinista, volta a sentir dichiarare il diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell’intera indennità di utilizzazione professionale giornaliera nonché dell’indennità di assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva di settore, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute a tali titoli;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione;
la società ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente;
1.1. il primo motivo denuncia ‘la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. in relazione alle norme della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicate da Trenitalia (art. 34.8 del ‘Contratto Aziendale FS’ 2003, art. 31.5 de l ‘Contratto Aziendale FS’ 2012 e 2016, art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, art. 77.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, art. 25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016), per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che le predette norme della contrattazione collettiva siano nulle perché in contrasto con i principi dettati dall’ ordinamento comunitario (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea) e interno (art. 36 Cost., comma 3, art. 2109 c.c. e art. 10 D. Lgs. 2003, n. 66) in materia di retribuzione delle giornate di fer ie’;
1.2. il secondo motivo denuncia ‘la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per non avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del G ruppo FS esclude o limita l’incidenza sul trattamento retributivo feriale abbiano natura risarcitoria, indennitaria e/o occasionale e che, in quanto tali, non debbano incidere sul trattamento feriale’;
1.3. il terzo motivo denuncia, in via subordinata, ‘la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4 c.c., degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dell’art. 18, l. 300/1970, come modificato dall’art. 1 comma 42 della l. 92/2012, per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sia oggi assistito da un regime di
stabilità e che, conseguentemente, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro’; 2. i primi due motivi di ricorso , da esaminarsi congiuntamente per connessione, nonostante le osservazioni della difesa della società, attentamente esaminate, sono infondati nei sensi espressi da numerosi precedenti di questa Corte pronunciati in analoghi contenziosi e che si sono formati prima con la società RAGIONE_SOCIALE (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e poi sono stati ribaditi anche con l’odierna ricorrente (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024);
tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell’ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente
anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza ‘dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)
pertanto, a tali precedenti (ulteriormente ribaditi da Cass. n. 2487 del 2025) si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
parimenti infondato il terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, oramai consolidato e dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, secondo cui:
‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessa zione del rapporto di lavoro’ (Cass. n. 26246 del 2022 ; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023, n. 31708/2024);
pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore del controricorrente che si è dichiarato anticipatario;
considerato poi che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023);
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi; condanna parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 febbraio