Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 2680  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15042-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, CURCIO SALVATORE, DELLE DONNE NOME,  COGNOME  NOME,  EVANGELISTA  NOME, COGNOME  NOME,  tutti  domiciliati  in  ROMA  INDIRIZZO
Oggetto
Retribuzione
durante il
periodo
feriale
R.G.N. 15042/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentati  e  difesi  dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1482/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 906/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di  consiglio  del  15/11/2023  dal  Consigliere  AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede, che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe indicati, tutti dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza, rige ttando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, e aveva condannato detta società al pagamento degli importi chiesti da ciascun dipendente.
1.1.  La  Corte  territoriale,  nel  richiamare  taluni  propri precedenti aventi ad oggetto le medesime questioni trattate nella controversia in esame, ha, tra l’altro, evidenziato che i lavoratori avevano allegato in primo grado le buste paga, i
contratti collettivi e i conteggi dei crediti e che tale documentazione appariva sufficiente al fine di dimostrare la fondatezza delle loro pretese.
1.2. Ha ricordato che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione nell’esaminare la questione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di ‘retribuzione’ che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore.
1.3. Il giudice di appello ha poi respinto il motivo di gravame in cui si lamentava l’erronea inclusione nella retribuzione feriale, da parte del primo giudice, delle voci ‘condotta’, ‘riserva’ e ‘assenza dalla residenza’, richiamando la motivazione di altro proprio precedente specifico, e ritenendo che tale motivazione era estensibile all’indennità di ‘assenza dalla residenza’, relativamente alla quale rilevava la sussistenza di un nesso intrinseco con le mansioni e con la figura del macchinista, a compensazione di un ‘incomodo’ rappresentato dal non avere un luogo fisso di lavoro.
1.4.  La  Corte  d’appello  ha,  inoltre,  reputato  che  le ulteriori considerazioni dell’appellante -in merito alla fruizione effettiva delle ferie da parte degli appellati, al fatto che durante il periodo di ferie i lavoratori fruiscano dell’intera retribuzione  (poiché  le  voci  variabili  sono  calcolate  con riferimento  al  mese  precedente),  ed  infine  al  fatto  che
nessuno dei ricorrenti abbia fruito di più di 15 giorni al mese di ferie (cosicché il pregiudizio sarebbe pari circa alla metà di quanto paventato) -, da un lato, sono irrilevanti poiché occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie, dall’altro, sono infondate, poiché le modalità di distribuzione temporale del potenziale pregiudizio (se collocato nel mese successivo alle ferie, oppure ripartito in mesi diversi dell’anno) non alte ra in alcun modo la sostanza RAGIONE_SOCIALE questione.
1.5. Inoltre, il giudice di appello ha escluso che, per effetto dell’interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell’onnicomprensività. Sottolinea, infatti, che non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo RAGIONE_SOCIALE retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all’esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
1.6. Ha escluso poi che i compensi per attività di condotta e di riserva fossero stati assorbiti nella voce retributiva ‘Patto di competitività’, in quanto le indennità suddette erano state semplicemente utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività,  ma  la  loro  erogazione  è  stata  mantenuta  in aggiunta allo stesso.
1.7. Infine, la Corte ha escluso che per le somme chieste operasse  la prescrizione, evidenziando che, nel  regime novellato dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per effetto
delle  modifiche  apportate  dalla  legge  n.  92  del  2012,  la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi.
I lavoratori intimati resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso  è  denunciata  la violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  7  RAGIONE_SOCIALE  direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 oltreché dell’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e dell’art. 2109 del cod. civ. in relazione alla disciplina da applicarsi in tema  di ferie retribuite.
1.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe poggiato l’intero impianto argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza sull’errato presupposto dell’efficacia vincolante dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine al concetto di ferie retribuite espresso dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE, di cui l’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 sarebbe precipua espressione e trasposizione nel diritto interno. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al contrario, il d.lgs. n. 66 del 2003 è attuazione di direttive differenti rispetto a quella oggetto di commento da parte delle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia (le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE). Pertanto, l’interpretazione giurisprudenziale non sarebbe automaticamente applicabile in via ana logica all’articolo 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e tantomeno alla restante normativa
interna preesistente dettata dall’articolo 2109 del cod. civ. e dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione. La CGUE è interprete del diritto dell’Unione ma spetta al giudice nazionale farne discendere la risoluzione del caso concreto.
 Con  il  secondo  motivo  è  denunciata  la  violazione  e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ.  in  relazione  alla  definizione  ed  al  concetto  di  ‘ferie retribuite’ come espressi dalla Cassazione ai quali la sentenza non si è uniformata. Conseguentemente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa contrattuale di riferimento in RAGIONE_SOCIALE ed in particolare con riferimento all’art. 20.3. del contratto collettivo aziendale RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Sostiene la società che i giudici d’appello si sarebbero discostati dai principi espressi dalla Cassazione in materia di determinazione e quantificazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo feriale la cui nozione è rimessa alla contrattazione collettiva. Così facendo, avrebbe trascurato di considerare la previsione dell’art. 20.3 del contratto collettivo aziendale di RAGIONE_SOCIALE che esclude dette voci dalla retribuzione feriale e vi ricomprende il minimo tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli assegni ad personam pensionabili, il salario professionale e l’indennità di turno.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ancora una volta,  la  violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  7  RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE, in relazione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in tema di ferie retribuite.
3.1. Sostiene che il fine ultimo dell’interpretazione data alla  disciplina  dalla  giurisprudenza  europea  sia  quello  di
salvaguardare il diritto all’effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, ad evitare che una retribuzione ‘non  paragonabile’  a  quella  ‘ordinaria’  abbia  un  effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo del diritto alle stesse.
3.2.  Sottolinea  che  una  retribuzione  feriale  inferiore  a quella ordinaria può ben essere in linea con la giurisprudenza europea  a  condizione  che  le  diminuzioni  non  siano  tali  da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie. Esse  si  pong ono  in  contrasto  con  l’obiettivo  perseguito dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva qualora la retribuzione risulti irrisoria e tale da ledere appunto il diritto irrinunciabile alle ferie.
3.3. Rileva che ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale a quella  erogata  durante  il  servizio  non  avrebbe  utilizzato aggettivi  come  ‘paragonabile’  o  ‘in  linea  di  principio’  o, ancora,  non  avrebbe  fatto  riferimento  alla  diminuzione  di retribuzione  che  fosse  idonea  a  dissuadere  i  lavoratori  dal godimento delle ferie.
3.4. In conclusione, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione  durante  il  periodo  di  ferie  deve  coincidere  con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento senza tener conto del fatto che l’effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che  tutti i ricorrenti  avevano pacificamente beneficiato delle ferie.
3.5. In subordine, poi, chiede alla Corte di sottoporre con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché questa possa chiarire, attraverso l’interpretazione autentica,  la ratio e il  contenuto  nella
nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 88/2003.
 Con  il  quarto  motivo  di  ricorso  è  denunciata  la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge  n.  92  del  2012  in  materia  di  prescrizione  dei  crediti retributivi vantati dai controricorrenti.
4.1. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente erroneamente la Corte territoriale, muovendo da una errata lettura delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale nn. 63 del 1966 e 174 del 1972, aveva ritenuto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro fosse stato modificato in modo talmente incisivo da far riemergere quel metus del lavoratore che giustifica la sospensione RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione fino alla conclusione del rapporto di lavoro. Sostiene la società che invece le tutele apprestate dal legislatore restano tali da assicurare la tutela ripristinatoria del rapporto sicché non si giustificherebbe il differimento del decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è già espressa su tutte le questioni di diritto qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a motivi di ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE pressoché identici a quelli ora in esame (nella sent. n. 19663/2023, per la precisione, è stato giudicato infondato anche un quarto motivo di ricorso che atteneva alla stessa questione di prescrizione oggetto del quarto motivo del ricorso in esame); si trattava in quelle decisioni di ricorsi per
cassazione  contro  altrettante  sentenze  sempre  RAGIONE_SOCIALE  Corte d’appello di Milano, motivate in termini pressoché sovrapponibili tra loro e a quelli RAGIONE_SOCIALE sentenza ora oggetto di ricorso.
5.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp.  att.  c.p.c.,  alle  citate  sentenze  si  farà  riferimento  in questa sede.
 Tanto  rilevato,  i  primi  tre  motivi  di  ricorso,  che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
6.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione <> contenuta nell’art. 7, nr. 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, COGNOME e altri ). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri , C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto
ad  indurre  i  dipendenti  a  rinunciare  alle  ferie  è  infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai  lavoratori  il  beneficio  di  un  riposo effettivo,  anche  per  un’efficace  tutela  RAGIONE_SOCIALE  loro  salute  e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
6.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
6.3.  Anche  con  riguardo  al  compenso  da  erogare  in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere  qualsiasi  importo  pecuniario  che  si  pone  in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia  correlato  allo  ‘status’  personale  e  professionale  del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
6.4. Proprio in applicazione RAGIONE_SOCIALE nozione c.d. ‘europea’ di retribuzione, nell’ambito del personale navigante
dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine s i è ritenuta la nullità RAGIONE_SOCIALE disposizione collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo -sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’a ttività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
6.5. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, ‘che le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale’ sicché non può prescindersi dall’ interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica RAGIONE_SOCIALE validità di una disposizione UE, hanno perciò ‘valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
erga omnes nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Comunità’ (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
6.6. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria co nformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena e fficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 NOME p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 COGNOME NOME p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 COGNOME p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 NOME p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante RAGIONE_SOCIALE potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche  dalla  retribuzione  erogata  durante  le  ferie  al godimento  delle  stesse  senza  trascurare  di  considerare  la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita.
6.8. Ha  allora verificato che  durante  il periodo  di godimento delle ferie  al  lavoratore  non  erano  erogati  dalla
società compensi, quali l’incentivo per attività di condotta e l’indennità  di  riserva  che  pure  erano  connessi  ad  attività ordinariamente previste dal contratto collettivo. Ha accertato la continuatività RAGIONE_SOCIALE loro erogazione. Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell’attività di condotta e dell’attività di riserva, propria RAGIONE_SOCIALE mansione di macchinista, deponeva nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
6.9. Ritiene allora il Collegio che l’interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità RAGIONE_SOCIALE direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
6.10.  Con  riguardo,  infine,  e  specificatamente,  alla idoneità RAGIONE_SOCIALE mancata  erogazione  di  tali  compensi  ad integrare una diminuzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione idonea a dissuadere  il  lavoratore  dal  godere  delle  ferie,  ritiene  il Collegio  che  la  sua  valutazione  in  concreto  appartiene  al giudice  di  merito  che  ha  plausibilmente  dato  conto  delle ragioni per le quali l’ha ravvisata.
6.11. Da  ultimo va rilevato che non  sussistono i presupposti  per  procedere  alla  sospensione  RAGIONE_SOCIALE  causa  e rinviare  alla  Corte  di  Giustizia  perché  con  interpretazione autentica si pronunci sull’interpretazione da dare alla nozione
europea  di  retribuzione  durante  il  periodo  di  ferie  fissata dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 88/2003.
6.12. Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata (cfr. CGUE 6 ottobre 1982 srl RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e 6 ottobre 2021 C-561/19 RAGIONE_SOCIALE ). Inoltre, il problema esegetico posto non rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALE interpretazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Dirett iva 2003/88 (o 3 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2000/79).
6.13.  La  valutazione  del  caso  concreto,  vale  a  dire  la verifica  se  alcune  indennità  aggiuntive  legate  al  concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo RAGIONE_SOCIALE retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
7.1.  Va  precisato  che  in  giudizio  sono  state  chieste differenze retributive maturate nel periodo 1° gennaio 201331 dicembre 2018. Orbene questa Corte, proprio affrontando la  questione  RAGIONE_SOCIALE  decorrenza  RAGIONE_SOCIALE  prescrizione  dei  crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato  che  per  effetto  delle  modifiche  apportate  dalla legge  n.  92  del  2012  e  poi  dal  d.lgs.  n.  23  del  2015,  nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno
dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 92 del 2012, il termine  di  prescrizione  decorre,  a  norma  del  combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246).
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’AVV_NOTAIO che ha dichiarato di averle anticipa te. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso.  Condanna  la  ricorrente  al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 7.500,00 per  compensi professionali,  €  200,00  per  esborsi,  oltre  al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.  e  C.P.A.  come  per  legge,  e  distrae  in  favore  del difensore dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per  il  versamento,  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente,  dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del