Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13755-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1027/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2022 R.G.N. 723/2022;
Oggetto
RETRIBUZIONE FERIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. l a Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di macchinisti, liv. B1 CCNL RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato il loro diritto all’inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell’indennità di assenza dalla residenza e dell’i ndennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile, e condannato la società al pagamento di ciascuna giornata di ferie nel periodo settembre 2012 – dicembre 2020 con una retribuzione comprensiva dell’indennità di assenza dalla residenza e dell’indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie;
la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza, propria e di questa Corte, che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che sussiste una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore; ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie e in tale prospettiva ha accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea
a dissuadere i lavoratori dal beneficiarne; ha confermato l’accertamento della stretta connessione tra le indennità in questione e le mansioni e lo status dei lavoratori;
la società propone ricorso per cassazione con otto motivi, cui resistono con controricorso i lavoratori; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente deduce, con il primo motivo, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. cc in relazione agli artt. 31 Contratto Aziendale 2012 e 31 Contratto Aziendale 2016;
con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c., con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost. e all’art. 77 punto 2.4 dei CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20.7.2012 e 16.12.2016;
3. con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c.;
con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, nonché applicazione in via generale e astratta di principi generali espressi dalla CGUE con violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per mancata adeguata valutazione del ruolo della contrattazione collettiva nel nostro ordinamento, dato che il diritto vivente demanda proprio alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione;
5. con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 267 TFUE e del principio di diritto vivente sull’efficacia ultra partes delle sentenze CGUE e dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c. con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost.; sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, poiché non ha considerato la diversità fattuale delle fattispecie e strutturale dei compensi analizzati dalla CGUE (sentenza Robinson Steele del 16.3.2006; sentenza COGNOME–COGNOME del 20.1.2009; sentenza COGNOME del 16.9.2011, sentenza Lock del 22.5.2014, sentenza Torsten Hein del 13.12.2018) rispetto alla fattispecie e ai compensi oggetto di causa, diversità che impediva di applicare tali precedenti al diverso caso qui in esame;
6. con il sesto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell’art. 267 TFUE e del derivato principio di diritto vivente sull’efficacia ultra partes delle sentenze CGUE per omesso esame sul fatto decisivo della diversità fattuale e strutturale delle fattispecie concrete analizzate dalla CGUE nelle sentenze invocate a fondamento della domanda rispetto alla fattispecie oggetto di causa;
7. con il settimo motivo, deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, all’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, nonché all’art. 2109 c.c., per non essere stata limitata la garanzia al pagamento di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria a sole quattro settimane annue;
8. con l’ottavo motivo, subordinato, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012; sostiene la prescrizione quinquennale dei
crediti retributivi rivendicati dai dipendenti per i titoli dedotti in giudizio;
i primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti concernenti, sotto diversi profili e angolazioni, l’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003, operata dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
essi non sono fondati, per i motivi espressi in numerosi precedenti di questa Corte, cui si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023;
11. questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato c ome l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, COGNOME, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore
dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, COGNOME; CGUE 13.12.2018, C-385/17, T );
13. in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch);
14. conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021);
15. atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012);
16. pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in
rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021);
17. nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza;
18. questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movi mento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19. in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile;
20. nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del
suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale; tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro; ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
22. è stato affermato che ‘ la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore ‘ (sent. CGUE COGNOME cit., § 21); che ‘ l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto ‘, e che ‘ quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione ‘ (sent. CGUE
T cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che ‘ una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo ‘ (sent. CGUE T c it., § 52); che ‘ occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro’ (sent. CGUE COGNOME cit., § 23), sicché ‘ qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite ‘ (sent. CGUE Koch cit., § 41);
23. in tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l’incidenza dell’effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita;
24. a questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della
potenzialità dissuasiva dell’eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e ha accertato la continuatività della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento economico mensile;
25. il settimo motivo è inammissibile;
26. come rilevato nella sentenza impugnata (p. 10), l’eccezione in questione presuppone un’indagine di fatto sulla situazione dei lavoratori in relazione alle previsioni contrattuali specifiche relative alla quantità di ferie loro spettanti, al loro orario di lavoro, alla quantità di ferie effettivamente fruite, con la necessaria specificazione di quante giornate effettivamente fruite siano escluse dalla garanzia; la questione è stata sollevata tardivamente nel giudizio di primo grado, né, come prospettata, consente un’affermazione generica (come richiesto dalla società) per mancanza di allegazione e di dimostrazione della rilevanza nel caso concreto, rispetto alle somme differenziali richieste e riconosciute agli odierni controricorrenti in esito alle fasi di merito;
27. l’ottavo motivo non è fondato;
28. questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il
termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
29. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);
30. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, ex post ;
31. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
32. in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari; sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% per spese generali, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.