Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6912 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6912 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 10160-2025 proposto da;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (GIÀ ALITALIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
Retribuzione
durante le ferie
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/01/2026
PU
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 833/2025 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2025 R.G.N. 1478/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOME;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in sigla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 22/2024, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da COGNOME NOME, assistente di volo assunto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2009, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, aveva dichiarato la nullità delle clausole dei contratti collettivi applicati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane, prevedevano l’esclusione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall’indennità di volo
integrativa (respingendo la domanda con riferimento ad altre indennità), ed aveva, pertanto, condannato la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 12.315,90, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie di fonte legale goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La Corte, quindi, condannava l’appellante a rimborsare all’appellato le spese di lite del secondo grado, come liquidate e in distrazione, mentre nulla disponeva per le spese dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ampiamente riferito lo svolgimento del primo grado di giudizio, e dato conto che in secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE era rimasto contumace, ha esaminato il primo motivo d’appello, con il quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestava il difetto della propria legittimazione passiva, dal momento che il 22.12.2014 il ramo d’azienda comprendente il contratto di lavoro di cui ci si occupa era stato conferito alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con deroga all’art. 2112 c.c. ed alla ivi prevista responsabilità solidale della cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della versione allora vigente dell’art. 47 l. n. 428/1990.
2.1. La Corte giudicava tale motivo anzitutto inammissibile e, comunque, anche infondato nel merito.
Inoltre, dopo aver respinto il secondo motivo d’appello (ritenendo che non era maturata alcuna prescrizione), la Corte considerava infondato anche il terzo motivo, a mezzo del quale si contestava nel merito la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali-collettive che disciplinano la retribuzione prevista per i periodi di ferie.
Parimenti, giudicava privo di efficacia emendativa della sentenza allora gravata il quarto motivo d’appello, a mezzo del quale l’appellante contestava che l’esclusione dell’indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione feriale avesse quel carattere dissuasivo individuato dal Tribunale di Civitavecchia, poiché in fatto non riscontrato, diversamente da quanto la Corte di giustizia UE aveva demandato di fare ai giudici nazionali di merito.
La Corte territoriale riteneva infondato anche ulteriore motivo d’appello, con il quale si deduceva che la salvezza di trattamenti contrattuali di miglior favore -esplicitamente consentita dalla esaminata pronuncia C-155/2010 della CGUE resa nel caso Williams c. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, – induceva a ritenere che, se anche essa implicasse il computo nella retribuzione feriale della indennità relativa alle ore effettive di volo, la disciplina contrattuale collettiva che invece escludeva tale computo resterebbe salva in quanto complessivamente di maggior favore: i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possono fruire di trenta giorni di ferie che si incrementano nel tempo e non solo di ventotto; clausola di favore, questa, inscindibile dal resto dell’intesa contrattuale, come ivi espressamente indicato.
Infine, la Corte disattendeva una nuova questione pregiudiziale d’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, che, in via subordinata, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di sottoporre alla Corte di giustizia UE.
Avverso tale decisione, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successiva memoria.
Resistono, con distinti controricorsi, sia il lavoratore intimato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 112, 115, 416, 431, 436, 437 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in punto di tardività e comunque di infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CAI’. Censura ‘la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, innanzitutto, l’inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto non formulata da CAI con la memoria difensiva del primo grado; trattasi, infatti, di eccezione che, giusta la giurisprudenza consolidata (e condivisa anche dalla Corte d’Appello), costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in grado di appello’. Deduce che la sentenza ‘è censurabile anche nella parte in cui ha rigettato nel merito l’eccezione di CAI; ed infatti, a differenza di quanto affermato dal Giudice di secondo grado, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di CAI rispetto a tutte le domande spiegate nei suoi riguardi col ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dal sig. COGNOME è pienamente fondata in ragione della intervenuta negoziazione anche con le rappresentanze sindacali del contenuto del contratto di conferimento di ramo d’azienda del 22 dicembre 2014 tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (‘SAI’), che ha escluso in deroga all’art. 2112 cod. civ. la responsabilità solidale della cedente CAI’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, commi 1 e 3, Cost., della Direttiva 2003/88/CE, della Direttiva 2000/79/CE, degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.’. Censura ‘la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la retribuzione feriale del lavoratore andrebbe parametrata alla retribuzio ne ordinaria comprensiva dell’IVO, in quanto nella determinazione della retribuzione feriale è richiesta una specifica valutazione ‘ funzionale ‘ dei trattamenti economici concretamente corrisposti al lavoratore e, quindi, inevitabilmente non si può prescindere: a) dalla struttura dell’assetto retributivo considerato; b) dalle previsioni della contrattazione collettiva applicata. In subordine, CAI insiste nella richiesta che codesta Suprema Corte di Cassazione voglia sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, ‘ se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali ‘.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: ‘In subordine. Violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, 4 d.lgs. 185 del 2005, 7 della Direttiva 2003/88/CE e 3 della Direttiva 2000/79/CE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in ord ine all’effettivo godimento da parte del sig. COGNOME
dei periodi di ferie annuali’. Censura ‘in subordine, la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disatteso le pretese rivendicate dal sig. COGNOME pur in assenza del presupposto stesso dell’azione, in quanto il lavoratore ha pacificamente fruito dell e ferie annuali e, dunque, non può ravvisarsi l’effettivo dissuasivo della retribuzione feriale. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta Suprema Corte di cassazione dovesse ritenere di aderire all’interpretazione che impone al Giudice nazionale di dichiarare la nullità delle clausole di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il solo fatto ch’esso prevede un sistema retributivo feriale diverso da quello stabilito per la retribuzione ordinaria, CAI chiede di sottoporre alla Corte di giustizia una nuova e articolata questione pregiudiziale di interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, domandando:
-‘ se tali disposizioni impongano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l’esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell’Unione ‘;
-‘ se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell’accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l’esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso di risposta affermativa, quali siano detti specifici criteri ‘;
-‘ se, conseguentemente, tali disposizioni precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell’autonomia collettiva delle parti sociali tutelata dall’art. 39 della Costit uzione italiana, in difetto dell’accertamento in
concreto de ll’effetto dissuasivo dell’esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie retribuite contenute nel medesimo contratto collettivo ‘.
Con il quarto motivo denuncia: ‘Violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in ordine alla natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle della Corte d’Appello di Roma’. Censura ‘la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato non necessaria la valutazione in merito alla essenzialità e inscindibilità delle clausole del contratto collettivo asseritamente affette da nullità. Così statuendo, invero, il Giudice di merito ha palesemente violato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.’.
Con il quinto motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.’. Secondo la ricorrente, ‘Erronea e meritevole di riforma risulta, altresì, la Sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite da porre a carico della società, senza disporre la compensazione delle spese di lite’.
Il primo motivo non può trovare accoglimento.
Come accennato in narrativa, la Corte d’appello, circa il primo motivo d’appello formulato da COGNOME, ha espresso due distinte rationes decidendi , entrambe attinte con il primo motivo di ricorso per cassazione: una prima ratio , come si è visto, è stata in chiave d’inammissibilità di quella censura perché l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ( rectius , di difetto di titolarità passiva del rapporto) è stata giudicata formulata per la prima volta in appello; una seconda ratio è stata nel senso,
invece, dell’infondatezza nel merito dello stesso motivo d’appello.
7.1. Giova ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi , né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum , insuscettibile di trasformarsi in giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, ex multis , Cass. n. 17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019); per la precisione, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (così, tra le altre, Sez. un., 4.4.2022, nn. 10847 e 10852).
Inoltre, secondo altro costante orientamento di legittimità, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti mo tivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare
fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis , Cass. n. 17648/2020).
Prendendo allora le mosse dalla parte della censura che investe la reiezione nel merito del primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente per cassazione, occorre considerare che la Corte d’appello ha in proposito richiamato la motivazione di altra propria decisione, cui ha aderito.
8.1. In particolare, ha considerato che: .
Orbene, la parte del primo motivo di ricorso che aggredisce tale ratio decidendi è inammissibile sotto vari e convergenti profili.
9.1 Nota anzitutto il Collegio che, rispetto alla ben precisa e motivata qualificazione, ritenuta dalla Corte d’appello, dei patti su riportati del contratto di conferimento di ramo aziendale in data 22.12.2014 in chiave di accollo interno tra le due società, cui i lavoratori-creditori non potevano aderire e non avevano comunque aderito, la ricorrente non denuncia la violazione o falsa applicazione di nessuno dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., né, per la verità, deduce dirett amente, ed in qualsiasi senso, l’erroneità in diritto di detta qualificazione che la Corte ha operato sulla base del tenore testuale delle clausole considerate e, segnatamente, non sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 1273 c.c. in
tema di ‘Accollo’ (v. §§ 21. -29. alle pagg. 11-14 del ricorso in esame).
9.2. Piuttosto, torna a sostenere la fondatezza della propria eccezione di carenza di legittimazione passiva ‘in ragione della intervenuta negoziazione anche con le rappresentanze sindacali del contenuto del contratto di conferimento di ramo d’azienda del 22 dicembre 2014 tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha escluso -in deroga all’art. 2112 cod. civ. – la responsabilità solidale della cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘. E tale assunto, a sua volta, si fonda sul richiamo a taluni stralci del ‘verbale di accordo sindacale del 26 novembre 2014 (sottoscritto dalle parti sociali, da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da tutte le società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: doc. 2)’ (v. § 26. a pag. 13 del ricorso).
9.3. Osserva allora il Collegio che, ove si potesse prescindere dai superiori rilievi sub § 9.1., non è stato specificato se, come, quando e da chi durante i gradi di merito il verbale di accordo sindacale in data 26.11.2014 (ora depositato sub doc. 2) della produzione in questa sede di legittimità: cfr. pag. 49 del ricorso) fosse stato esibito, né un tale deposito emerge dal testo dell’impugnata sentenza; e neppure la ricorrente deduce ora che il fatto storico che potrebbe esservi dimostrato sarebbe stato decisivo per il giudizio e che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (il che, in ipotesi, doveva essere fatto valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., salvo imbattersi nella preclusione di cui all’art. 360, comma qua rto, c.p.c. in caso di c.d. doppia conforme).
Tale documento, del resto, è estrinseco ed anteriore al contratto di conferimento di ramo d’azienda del 22.12.2014 le
cui clausole sono state interpretate come sopra dalla Corte territoriale.
Inoltre, la ricorrente in questa sede, come già notato, riporta in ricorso solo taluni brevissimi stralci del verbale di accordo sindacale in questione dai quali non si evince che le parti sociali avessero prefigurato il contratto di cessione di ramo azien dale, nell’occasione ancora a farsi, come specificamente comprensivo di un accollo c.d. liberatorio per la cedente CAI nei confronti dei lavoratori tutti quali creditori della stessa.
D’altronde, la ricorrente in proposito nella nota 1) in calce alla pag. 13 del ricorso si limita a trascrivere solo il testo dell’art. 9 del successivo contratto di cessione di ramo d’azienda, assumendo che tale previsione rientrava ‘Tra le intese economic he e normative’, ‘condivise e accettate dalle parti sociali’, senza dolersi dell’interpretazione che per l’appunto di quell’art. 9 la Corte ha fornito.
Pertanto, la censura in parte qua si appalesa inammissibile e, in base ai principi di diritto dianzi premessi, la (seconda) ratio decidendi nel merito a riguardo espressa dalla Corte di merito si è consolidata, con l’indefettibile conseguenza che la ricorrente è priva d’interesse a veder esaminato il primo motivo per la parte in cui attingeva la prima ratio in rito esposta dalla stessa Corte.
Possono essere congiuntamente esaminati il secondo e il terzo motivo di ricorso, tra loro all’evidenza connessi; essi sono privi di fondamento.
Giova anzitutto richiamare in questa sede principi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis ,
tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa (v., da ultimo, Cass., sez. lav., sent. 12.9.2025, n. 25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratore della ‘Gente del mare’).
12.1. In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato ch e con l’espressione <> contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, COGNOME e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della
loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
12.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
12.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
12.4 . Proprio in applicazione della nozione c.d. ‘europea’ di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poi chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione
collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
12.5 . E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, ‘che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale’ sicché non può prescindersi dall’int erpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizion e UE, hanno perciò ‘valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità’ (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
12.6 . Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria
conformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 NOME p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Dori p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 COGNOME p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, nella propria motivazione, ha fatto ampio, ma non esclusivo richiamo a Cass., sez. lav., sent. n. 20216/2022, già cit. (v. l’intero § 3. alle pagg. 10 -15 dell’impugnata sentenza), la quale aveva respinto il ricorso per cassazione di CAI, fondato su motivi in parte analoghi a quelli ora in esame, in relazione a fattispecie che pure riguardava l’indennità di volo integrativa in massima parte in base alla medesima cornice di norme eurounitarie, interne e contrattuali-collettive che vengono ora in considerazione (ma v. più di recente in termini analoghi Cass. n. 19521/2025, in relazione a caso in cui venivano in considerazione (anche) talune ‘indennità di volo’ sempre ai fini della retribuzione da corrispondere durante le ferie, sia pure in base a differente contrattazione collettiva).
Il secondo motivo di ricorso in particolare ‘censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la retribuzione feriale del lavoratore andrebbe parametrata alla
retribuzione ordinaria comprensiva dell’IVO, in quanto nella determinazione della retribuzione feriale è richiesta una specifica valutazione ‘ funzionale ‘ dei trattamenti economici concretamente corrisposti al lavoratore’. La critica essenzialmente s’incentra sugli artt. 25 dei CC applicati nel tempo da CAI, laddove recitano: ‘La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall’indennità di volo minima garantita …’, volendosi soste nere in sintesi che qui la contrattazione collettiva avrebbe fornito la nozione anzitutto di ‘retribuzione ordinaria’, prima che quella di ‘retribuzione feriale’ (v. in extenso pagg. 20-30 del ricorso).
14.1. La tesi è priva di fondamento.
14.2. Nella motivazione di Cass. n. 20216/2022, qui richiamata per le ragioni sopra esposte, è stato considerato:
‘… che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo ‘quantitativo’, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un p rofilo ‘teleologico’, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando -come nel caso di specie -la componente esclusa è legata ai periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l’adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie,
come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).
Ciò per ribadire che la normativa dell’Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l’integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l’osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della competenza retributiva di cui si chiede l’inclusione, dal giudice nazionale’.
14.2. Ebbene, la decisione gravata è conforme anche ai testé riportati principi di diritto, che ha fatto propri (cfr. pagg. 14-15 della stessa, dove sono stati esplicitamente richiamati, aggiungendovi altre condivisibili argomentazioni).
14.3. Pertanto, appaiono prive di fondamento tutte le considerazioni svolte dalla ricorrente che, come s’è visto, vorrebbero far leva su disposizioni collettive che neppure sul piano lessicale adottano la locuzione ‘retribuzione ordinaria’.
Quanto, poi, alla questione pregiudiziale che la ricorrente profila, in subordine, di seguito al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che si tratta di questione identica a quella già posta a questa Corte nel giudizio di cassazione definito con la più volte cit. Cass. n. 20216/2022 (cfr. il § 36. della motivazione).
Il Collegio, dunque, non può che richiamare, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., le condivisibili
osservazioni ivi svolte (alle pagg. 13 e segg.) per disattendere tale richiesta.
Si può solo aggiungere che analoghe questioni di rinvio pregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questa RAGIONE_SOCIALE in settori diversi da quello del trasporto aereo che qui ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024; n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).
16. Con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso circa il (contestato) carattere dissuasivo della mancata corresponsione dell’indennità di volo integrativa, risulta incensurabile quanto considerato dalla Corte territoriale in base all’accertamento i n fatto già operato dal primo giudice, sulla scorta di quello che in diritto aveva affermato Cass. n. 20216/2022 cit. in relazione ad analogo accertamento fattuale (v. in extenso § 4. alle pagg. 1517 dell’impugnata sentenza).
16.1. Più nello specifico, si era osservato nella motivazione di Cass. n. 20216/2022, che:
’24. Nel caso di specie, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi eurounitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi
o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite’.
16.2. Ma praticamente la giurisprudenza tutta di questa Corte in subiecta materia è nel senso che spetta al giudice (nazionale) di merito verificare ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie dell’eliminazione (o riduzione del peso) di determinate voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute, in base alle previsioni collettive applicabili (v., più di recente, ex plurimis , nella motivazione la già cit. sent. n. 25120/2025, nonché sent. 20.5.2024, n. 13932).
Ciò è stato ribadito anche in Cass. ord. n. 3006/2024 (che riguardava un’istanza di revocazione da parte di CAI appunto della più volte cit. sent. 20216/2022 di questa Corte), ma altresì – e contrariamente a quanto assume la ricorrente -, in Cass. n. 18160/2023 già cit. e in Cass. n. 13972/2024.
Pure tali ultime due pronunce, invero, salvo discorrere in termini di ‘idoneità’ ‘a dissuadere’, sono espressive del medesimo indirizzo su visto, in base al quale la valutazione di tale idoneità o potenzialità dissuasiva ‘in concreto appartiene al giudice di merito’; come è inevitabile che sia perché tale apprezzamento attiene ad accertamento fattuale circa l’incidenza, di volta in volta, sulla retribuzione erogata durante le ferie delle regole collettive applicabili di esclusione, o di riduzione della portata, di determinate voci economiche per detta retribuzione.
Tanto, del resto, in perfetta aderenza ai principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia UE sopra richiamate (al § 12.1. di questa motivazione).
16.3. Quindi, come esattamente rilevato anche dal P.G. nella propria requisitoria scritta, ai fini che qui interessano non si esige che il lavoratore interessato non abbia usufruito delle ferie previste, o che sia stato costretto a rinunciarvi (il che porr ebbe l’analogo ma distinto problema degli emolumenti dovutigli appunto in caso di mancato godimento delle ferie: v. il precedente § 12.3. di questa motivazione).
Neppure è richiesto, inoltre, che sia provato che lo stesso lavoratore sia stato effettivamente disincentivato a fruire delle ferie.
Conseguentemente, non assume il benché minimo rilievo giuridico il dato sottolineato nel terzo motivo di ricorso che nella specie sarebbe ‘stato ampiamente allegato e dimostrato da CAI che il sig. COGNOME ha fruito delle ferie annuali’.
Di seguito al terzo motivo la ricorrente chiede a questa Corte Suprema di sottoporre alla Corte di giustizia UE ‘una nuova e articolata questione pregiudiziale di interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 della Direttiva 2000 /79/CE’ (v. pagg. 41 -42 del ricorso), nei termini dianzi testualmente riportati.
17.1. Nota il Collegio che, in realtà, sui primi due quesiti proposti, si è già motivatamente pronunciata la Corte territoriale in termini giuridicamente condivisibili (v. il § 6.1. alle pagg. 1819 dell’impugnata sentenza).
In particolare, la Corte d’appello, in base alle considerazioni svolte in precedenza, ha ritenuto chiaro ‘che ai giudici degli Stati membri il diritto dell’Unione non sottrae il potere di ‘giudicare’ il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale’.
Ha aggiunto, poi, di aver ‘già sottolineato che l’accertamento in concreto la natura disincentivante della norma collettiva disapplicata è stato compiuto ampiamente nella sentenza gravata, utilizzando un criterio percentuale (rispetto alla normale retribuzione percepita nei periodi di lavoro nei periodi di lavoro) che non è stata oggetto di specifico sindacato nel gravame: per cui le questioni che si vorrebbero sottoporre alla Corte di Giustizia appaiono non rilevanti ai fini del decidere’.
17.2. Soggiunge ora questo Collegio, anche rispetto all’ulteriore (terzo) quesito che la ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di giustizia, che quest’ultima, come più volte evidenziato da questa Corte, segnatamente nella cit. sent. Williams e altri c. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ma anche in altre proprie decisioni), ha sottolineato che ‘ qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità delle ferie annuali retribuite ‘.
Orbene, i primi due quesiti formulati dalla ricorrente – il primo, per il caso di ‘difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell’Unione’, il secondo, in chiave di richiesta di ‘detti specifici criteri’ -, mirano nella sostanza ad ottenere dalla Corte
di giustizia l’affermazione precipua, o per contro la negazione, di ‘regole probatorie di giudizio’ vincolanti in base alle quali ‘accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l’esercizio del diritto al godimento di ferie retribuite’; sì da poter stabilire, secondo la ricorrente ‘conseguentemente’, se le richiamate norme delle due citate Direttive ‘precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell’autonomia collettiva delle parti sociali tutelata all’art. 39 della Costituzione italiana, in difetto dell’accertamento in concreto dell’effetto dissuasivo dell’esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie r etribuite contenute nel medesimo contratto collettivo’ (terzo quesito delineato).
Ritiene, allora, il Collegio che non sussistano i presupposti per il chiesto (ulteriore) rinvio pregiudiziale, in base alle considerazioni sin qui svolte.
Invero, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE si è più volte pronunciata sulla questione della retribuzione feriale nei termini dianzi visti, senza individuare nelle Direttive comunitarie di riferimento ‘specifici criteri’ in base ai quali il giudi ce nazionale debba o possa accertare in concreto la potenzialità dissuasiva di ‘qualsiasi prassi od omissione da parte del datore di lavoro’, e quindi anche in forza di norme di contratti collettivi applicati al rapporto, alla ‘fruizione delle ferie annual i da parte di un lavoratore’.
Pertanto, per la stessa giurisprudenza eurounitaria (oltre che di questa Corte Suprema) in subiecta materia , spetta esclusivamente al giudice nazionale, in base alle regole sulla distribuzione degli oneri della prova e sulle prove applicabili
secondo il proprio diritto interno, stabilire o meno detta potenziale dissuasività nel caso concreto.
E’ inammissibile, da un duplice punto di vista, il quarto motivo di ricorso che investe la statuizione con cui la Corte di merito ha disatteso il quinto motivo d’appello di CAI (§ 5. alle pagg. 1718 dell’impugnata sentenza).
18.1. Come già premesso in narrativa, in tale censura CAI deduceva ‘che la salvezza dei trattamenti contrattuali di miglior favore -esplicitamente consentita dalla esaminata pronuncia C155/2010 della CGUE resa nel caso Williams c. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, – induce a ritenere che, se anche essa implicasse il computo nella retribuzione feriale della indennità relativa alle ore effettive di volo, la disciplina contrattuale che invece esclude tale computo resterebbe salva in quanto complessivamente di maggior favore: i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possono fruire di trenta giorni di ferie che si incrementano nel tempo e non solo di ventotto: clausola di favore inscindibile dal resto dell’intesa contrattuale, come si è visto’.
18.2. Rispetto a motivo d’appello che la ricorrente non deduce che non fosse così formulato, la stessa attualmente ‘censura, altresì, la sentenza del secondo grado nella parte in cui ha ritenuto comunque non necessaria la valutazione in merito alla essenzialità e inscindibilità delle clausole del contratto collettivo asseritamente affette da nullità, così però palesemente violando i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.’.
18.3. Orbene, tale doglianza non è anzitutto assolutamente pertinente alla motivazione resa dalla Corte territoriale per rispondere al su riportato motivo, motivazione nella quale non
si riscontra affatto l’affermazione che ad essa attribuisce la ricorrente.
Invero, la Corte d’appello, nel giudicare infondato detto motivo, ha piuttosto osservato che: ‘… come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell’appellato, in virtù del noto principio di conservazione degli atti, di cui all’art. 1419 cod. civ. che al suo secondo comma prevede che la nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, anche se del caso ex art. 1339 c.c.
Le parti possono, in virtù di una pattizia declaratoria di inscindibilità, derogare ad una disposizione imperativa. Ciò anche ex art. 1344 cod. civ. in quanto la clausola di inscindibilità risulterebbe funzionale ad eludere le norme imperative costituite d all’art. 4 d.lgs. 185/2008 di attuazione dell’art. 7 Direttiva 2003/88 e dell’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile allegato alla Direttiva 2000/79.
Va altresì aggiunto che nella specie di tale pretesa inscindibilità ed essenzialità della clausola che quantifica la retribuzione percepita durante le ferie non viene fornita la dimostrazione nel concreto, per cui l’affermazione di tale natura risulta, in ultima analisi, tautologica’.
18.4. Ergo , la Corte distrettuale non ‘ha ritenuto comunque non necessaria la valutazione in merito alla essenzialità e inscindibilità delle clausole del contratto collettivo asseritamente affette da nullità’.
Diversamente, la ratio decidendi della Corte sul punto è articolata nel senso di ritenere non dimostrata la ‘pretesa
inscindibilità della clausola che quantifica la retribuzione percepita durante le ferie’ e, comunque, nel senso che una ‘pattizia declaratoria di inscindibilità’ poteva risultare anche ex art. 1344 c.c. nulla come tale, ma non induttiva della nullità dell’ intero contratto (nella specie, collettivo), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1419, comma secondo, c.c. e 1339 c.c.
18.5. Inoltre, notato che la ricorrente non denuncia nella specie la violazione o falsa applicazione degli artt. 1339, 1344 e 1419 c.c. (richiamati dalla Corte territoriale) o dell’art. 1368 c.c. (in tema di ‘Conservazione del contratto’), la ricorrente attualmente, facendo riferimento alla clausola di inscindibilità che assume essere contenuta nell’art. 1 del ‘contratto collettivo aziendale applicato dalla società’, deduce ancora che esso ‘comporta che l’eventuale nullità delle clausole contrattuali appena indicate determina l’inevitabile caducazione/inefficacia delle previsioni contrattuali che tali indennità introducono e che fanno parte del medesimo istituto’.
18.6. Ma anche tali deduzioni sono aliene, questa volta, dallo stesso motivo d’appello cui i giudici di secondo grado hanno risposto.
Come si è visto, infatti, la clausola che l’allora appellante giudicava ‘inscindibile dal resto dell’intesa contrattuale’ era quella di miglior favore per i dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, consistente nel poter ‘fruire di trenta giorni di ferie che si incrementano nel tem po e non solo di ventotto’.
E, soprattutto, la censura formulata dall’allora appellante era volta a sostenere una tesi praticamente opposta a quella ora sostenuta nel motivo di ricorso in esame, e cioè che, stante la
cennata disciplina contrattuale complessivamente di miglior favore, resterebbe salva tale disciplina anche nella parte in cui esclude dalla retribuzione feriale l’indennità relativa alle ore effettive di volo; mentre attualmente pare prospettare che la nullità delle clausole contrattuali, asseritamente affette da nullità, determinerebbe ‘l’inevitabile caducazione/inefficacia’, non dell’intero contratto collettivo che le contiene, bensì ‘delle previsioni contrattuali che tali indennità introducono e che fan no parte del medesimo istituto’.
E’ infine infondato il quinto motivo, attinente al regolamento delle spese processuali del secondo grado.
Difatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, ex multis , Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017).
Pertanto, incensurabilmente i giudici d’appello hanno condannato l’appellante COGNOME al pagamento delle spese del secondo grado in ragione della sua ‘soccombenza’ anche in tale sede (soccombenza cui hanno fatto esplicito riferimento in motivazione: v. § 7. a pag. 19 della loro sentenza).
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del lavoratore
contro
ricorrente, dichiaratosi anticipatario, e in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, e distrae in favore del difensore del lavoratore controricorrente, nonché in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, per entrambi i controricorrenti oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME