Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6911 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 6911 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 8934-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il 03/04/2025 R.G.N. 4101/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Retribuzione
durante le ferie
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/01/2026
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE, ammetteva l’opponente COGNOME allo stato passivo di detta società, con il privilegio generale di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c., per i seguenti importi: -€ 4.564,13, a titolo di IVO (indennità di volo integrativa) complessiva calcolata sui giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2016; € 610,37, a titolo di scatti di anzianità, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione.
Per quanto qui interessa, il Tribunale in composizione collegiale premetteva: a) ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nella categoria ‘piloti’ e qualifica di pilota, nel ricorso in opposizi one allo stato passivo dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE resistente; b) le eccezioni e difese di quest’ultima (la quale in sede di note conclusive aveva rinunciato all’eccezione di prescrizione in precedenza sollevata); c) che doveva essere disattesa l’ec cezione di tardività del ricorso in opposizione allo stato passivo, pure opposta dalla resistente; d) talune considerazioni in diritto sulla distribuzione degli oneri probatori in caso di opposizione allo stato passivo.
Tanto premesso, il Tribunale passava a considerare le clausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzione
nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società opposta contenute all’interno del CCNL del Trasporto Aereo, RAGIONE_SOCIALE specifica COGNOME, Sezione prima personale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti di volo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014; e riteneva che dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emergeva che le parti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
3.1. Premettendo, poi, che, secondo l’opponente erano illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedevano anche l’inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell’indennità di volo oraria (IVO), i giudici dell’opposizione esaminavano più in dettaglio la disciplina legale interna (art. 907 cod. nav.) e collettiva circa l’indennità di volo, e concludevano che dall’esame del sistema retributivo del personale navigante congegnato dalle parti sociali era possibile evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all’espletamento delle mansioni contrattualmente previste) era costituito dallo stipendio mensile, dall’indennità di volo minima garantita e dall’indennità di volo integrativa; ma che le clausole contrattuali erano chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l’indennità di volo minima garantita, mentre non vi ene computata l’indennità di volo integrativa.
Ciò considerato, il Tribunale riteneva che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie era inferiore alla media della
retribuzione spettante per gli altri giorni del mese e osservava che, dall’analisi delle buste paga prodotte, emergeva che l’incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione risultava significativa; ed in tal senso esponeva una serie di esemplificazioni, anche in relazione ai piloti.
Il Collegio, quindi, veniva a considerare il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite, secondo l’ordinamento interno anche costituzionale (art. 36, ult. comma, Cost. e art. 2109 c.c.) e secondo una serie di fonti internazionali ed eurocomunitarie (art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d’Europa; art. 3 della Convenzione OIL del 24.6.1970, n. 132; art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, per il personale di volo), evidenziando in base a quali norme italiane aventi valore di legge esse fossero state, secondo i casi, ratificate o recepite nel nostro ordinamento.
Esponeva, poi, come la Corte di giustizia UE si fosse espressa sulla nozione di ferie retribuite, richiamando diverse decisioni della stessa Corte e, segnatamente, la sent. 15.9.2011, COGNOME e altri contro RAGIONE_SOCIALE, causa C155/10, in fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo, nonché altre menzionate decisioni di questa Corte Suprema; e concludeva che, alla luce degli illustrati approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non poteva nutrirsi alcun dubbio in ordine all’esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa -nel caso di specie contenuta nell’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce del diritto europeo di cui costituisce attuazione -che impone di
riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea in precedenza delineata.
6.1. Da tanto discendeva la conclusione che le clausole contrattuali, in precedenza riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l’indennità di volo integrativa, contrastavano con tale norma, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mirava a remunerare proprio l’esecuzione delle mansioni che il pilota, il comandante o l’assistente di volto è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo poteva ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni.
6.2. Secondo il Tribunale, inoltre, non poteva condividersi l’assunto dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE secondo cui l’omesso computo dell’indennità di volo integrativa nei giorni di fruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione della retribuzion e inidonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, perché proprio il calcolo in precedenza elaborato sulla incidenza dell’IVO sulla misura della retribuzione media giornaliera fugava ogni dubbio sull’effetto concretamente dissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendo un’incidenza superiore al 20% e in alcuni casi superiore al 40 e al 50%, richiamando a riguardo diversi precedenti anche di legittimità, e, segnatamente, la sent. n. 20216/2022 di questa Corte Suprema.
6.3. Tenuto conto, poi, che sia questa Corte Suprema che la Corte di giustizia UE avevano affermato i principi richiamati con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie, rilevava che
la contrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni; nondimeno, conformandosi a quanto statuito in particolare in Cass. n. 20216/2022, concludeva che dovessero essere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l’ indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
6.4. Circa, poi, l’individuazione dei criteri di quantificazione delle somme dovute al lavoratore con riferimento alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, il Tribunale riteneva che -seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo -in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento andava individuato in un anno solare che costituiva un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee (richiamando in proposito altra decisione di questa Corte di legittimità).
6.5. Specificava, quindi, in dettaglio come dovesse essere costituita la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa, disattendendo a riguardo talune deduzioni sia dell’opposta che dell’opponente, ed esplicitando a riguardo quale incarico fosse stato fosse stato conferito al consulente nominato.
6.6. Ritenute, ancora, non condivisibili ulteriori osservazioni critiche rivolte da RAGIONE_SOCIALE, questa volta, alla consulenza già espletata, il Tribunale considerava che, con riferimento alle annualità in relazione alle quali erano stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive poteva essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che aveva dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l’importo medio dell’indennità di volo integrativa giornaliera annuale e a moltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell’anno. Il Tribunale concludeva, quindi, che al lavoratore fosse dovuta la somma complessiva indicata in dispositivo per gli anni 2015 e 2016.
Quanto al mancato pagamento degli incrementi di retribuzione previsti dal CCNL suddetto del 16.7.2014, in ragione dell’anzianità maturata dal mese di gennaio 2017, pure lamentato dal lavoratore opponente, il Tribunale reputava corretta l’eccezione in pr oposito formulata dalla resistente in quanto fin dal primo degli accordi RAGIONE_SOCIALE in proposito richiamati dalla stessa era stato stabilito che gli effetti dell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione del rinnovo del CCNL.
7.1. Tuttavia, rilevava che in data 2.12.2021 veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL –RAGIONE_SOCIALE Specifica COGNOME, il quale, da un lato, confermava integralmente la disciplina degli scatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL, dall’altro, nulla disponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017 precedentemente sospesi, sicché osservava che, con tale sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità a fini retributivi era venuta meno.
7.2. Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dalla sottoscrizione del CCNL in data 2.12.2021, successiva alla proposizione della domanda di ammissione al passivo (contratto che aveva fatto venir meno la sospensione prevista nei verbali di acc ordo stipulati tra l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale concludeva che l’opposizione doveva essere accolta anche sotto tale profilo e che doveva disporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nella misura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggi da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione, l’RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi e successiva memoria.
Resiste con controricorso il lavoratore intimato.
A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e
39, primo comma. Cost.’. Censura ‘il decreto per aver fatto applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile né dalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimenti nazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte di Giustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni’.
Con il secondo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. Omesso esame della circostanza di fatto relativa al c.d. meccanismo di perequazione’.
2.1. Censura ‘la pronuncia del Tribunale per aver infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contratto collettivo in materia di composizione della retribuzione per i periodi di ferie discendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispetto all’ef fettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente’.
2.2. Inoltre, evidenzia, ‘come vizio motivazionale conseguente all’omesso esame di un fatto dedotto nell’ambito
del contraddittorio, che il Tribunale non ha argomentato alcunché sulla dedotta ed incontestata circostanza dell’esistenza e del funzionamento, all’interno dell’organizzazione aziendale della RAGIONE_SOCIALE opposta, del c.d. meccanismo di perequazione, ossia della modalità organizzativa precipuamente diretta ad equilibrare il trattamento economico complessivo dei lavoratori durante i mesi di fruizione delle ferie’.
Con il terzo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in via autonoma e in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003’. Censura ‘la pronuncia del Tribunale per aver erroneamente evocato ed applicato il precetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singola componente retributiva della retribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione del principio delle ferie retribuite contrastante con il principio di autonomia negoziale delle organizzazioni RAGIONE_SOCIALE discendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica, stante l’inesistenza di un p rincipio legale di onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale) la competenza alla determinazione delle componenti e dei criteri di computo delle diverse voci retribuite compete, secondo tali principi di diritto, all’au tonomia collettiva, le cui determinazioni sono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale’.
Di seguito ai primi tre motivi sopra riassunti avanza a questa Corte una ‘Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE’, nei seguenti termini: ‘sollevare la questione pregiudiziale con riferimento all’interpretazione accolta dal Tribunale degli artt. 4 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 e 10
del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, rispettivamente attuativi dell’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro in rapporto all’art. 153 del TFUE nonché agli artt. 28 e 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa in quanto tali dispo sizioni di diritto dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa ostano a che, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva operi una quantificazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie prendendo in considerazione una determinata componente retributiva come l’indenn ità di volo in misura difforme rispetto alle giornate di lavoro effettivo, il giudice possa quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzione dovuta in termini differenti sulla base dell’interpretazione per cui tali di sposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo’.
4.1. Inoltre, avanza una ‘Seconda istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla luce dei motivi di appello (n.d.r., sic !) che precedono’, nei termini che seguono: ‘rimettere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CR e dell’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’ aviazione civile concluso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa, ai sensi dell’art. 267 TFUE’, formulando il seguente quesito con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante ‘se tali disposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionale che consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere un regime retributivo delle ferie che non contempli il riconoscimento di voci retributive dirette a compensare specifici sacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, in relazione ad un a legislazione nazionale che prevede l’assoluta inderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, a pena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non sia provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle fer ie a causa di tale regime retributivo’.
5. Con un quarto motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 legge fallimentare e dell’art. 2697 c.c.’. Censura ‘la decisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di una domanda manifestamente infondata perché basata su una premessa fattuale non rispondente a verità e non provata dall’attore (ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno di ferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativa corrispondente alla media giornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacuna probatoria
e rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento della CTU’.
Con un quinto motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003’. Censura .
Con un sesto motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 4, c.p.c. nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenza di parte’. Deduce che: ‘Il decreto non ha motivato in merito ai rilievi critici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTP nelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrative anch’esse depositate nella prima fase del giudizio.
Anziché procedere ad una verifica della corrispondenza delle ore volate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive, il CTU ha operato una semplice quanto errata
addizione, procedendo a ‘montare’ sui giorni di ferie l’equivalente della media delle ore volate. In tal modo il calcolo risulta falsato, in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosamente incrementato e determina un rigonfiamento delle ore ben oltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo.
Lo stesso meccanismo di calcolo della media viene così a salire, determinandosi un secco, squilibrato ed artificioso incremento delle ore di volo e delle relative indennità. Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbe perpetuarsi all’in finito in senso incrementale, in quanto limitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulteriori rispetto a quelle volate, il numero delle ore annue risulta seccamente e proporzionalmente accresciuto, con conseguente necessità della ‘media corretta’ e così via all’infinito.
Sempre a tal proposito il CTU non ha tenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione, ossa dell’incontestato ‘meccanismo di perequazione’ in applicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggior numero di oro di volo, proprio al fine di riequilibrare la media mensile’.
Con un settimo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni orari degli importi dell’indennità di volo integrativa con specifico riferimento agl i artt. 26 della sezione dedicata al personale navigante tecnicopiloti e comandanti -e art. 23 della sezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relative tabelle che hanno previsto un graduale incremento degli importi di tale indennità in ragione
del numero di ore di volo oltre la 30^ effettivamente cumulate nel mese (1° scaglione dalla 31^ alla 40^; 2° scaglione dalla 41^ alla 60^; 3° scaglione dalla 61^ alla 70^; 4° scaglione oltre la 70^ ora)’. Censura ‘la decisione del Tribunale di condividere il criterio di calcolo del CTU che ha preso in considerazione le ore ‘virtuali’ di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali in realtà l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di volo effettivo al fine del superamento delle soglie orarie corrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle ore di volo. Equiparando le ore non realmente volate a quelle effettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione del corrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale che ha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in una violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle clausole del contratto collettivo che non hanno né previsto né condiviso tale equiparazione’.
9. Con un ottavo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolo degli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedenti il minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art, 3 dell’accordo euro peo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigante tecnico -piloti e comandanti -e 8 della sezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL Trasporto Aereo’. Deduce ‘l’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periodo
di ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo feriale a cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzione sia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti ex lege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata, quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcuno specifico dato da parte del datore di lavoro’.
10. Con il nono motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità, violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNL del Trasporto Aereo, parte specifica COGNOME, del 2 dicembre 2021, con specifico riferimento alle disposizioni relative al suo ambito di applicazione (art. 1R)’. Censura ‘la conclusione, peraltro non esplicitamente motivata dal Tribunale, secondo cui il contratto collettivo sottoscritto successivamente al deposito dell’insinuazi one al passivo che è stato ritenuto come fondamento del diritto alle differenze retributive rivendicate nel ricorso in opposizione, sarebbe stato applicabile all’RAGIONE_SOCIALE Straordinaria, viceversa non inclusa nell’ambito di applicazione di tale contratto collettivo’.
11. Con un decimo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. nonché del CCNL del Trasporto Aereo, parte specifica COGNOME, del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alle disposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delle tabelle retributive’. Censura, ‘in via autonoma e indipendente dal motivo che precede, che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che il contratto collettivo in opposizione come fonte del
diritto alle differenze retributive ivi rivendicato ha acquisito efficacia (atecnicamente è entrato in vigore) solo in un momento successivo alla pretesa maturazione di tale ipotetico diritto e quindi non avrebbe potuto determinare ex tunc l’insorgenza di tale diritto’.
12. Con l’undicesimo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del Trasporto Aereo, parte specifica COGNOME, del 2 dicembre 2021, con riguardo alle disposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) ed alla lice dell’assenza di clausole o previsioni implicite di retroattività del suddetto accordo di rinnovo del CCNL del Trasporto Aereo, parte specifica COGNOME, del 2 dicembre 2021. In correlazione con il motivo precedente si censura la scelta interpretativa del Tribunale di considerare retroattiva la disciplina di tale contratto collettivo nonostante l’assoluta assenza di clausole esplicit e e di indicazione implicite in tal senso’.
13. Con il dodicesimo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. con riguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio 2017, del 14 giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio 2018, del 16 febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre 2018, del 31 ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6 novembre 2020. In questo motivo si contesta la scelta interpretativa del Tribunale di aver interpretato la volontà espressa dalle parti sociali negli accordi collettivi di cui al titolo nel senso che la sospensione dell’erogazione degli importi retributivi rivendicati nel ricorso dovesse essere intesa come rinvio dell’erogazione
degli stessi al verificarsi di un evento successivo anziché, più esattamente, come temporanea soppressione’.
Con il tredicesimo motivo denuncia: ‘Art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La doglianza attiene alla violazione delle norme di cui al titolo in quanto il Tribunale ha ritenuto che il diritto alle differenze retributive rivendicate sia insorto successivamente alla data di decorrenza della procedura di RAGIONE_SOCIALE Straordinaria nonché successivamente alla data di deposito dello stato passivo, peraltro in forza di un atto negoziale privo di efficacia retroattiva e senza che l’insinuazione fosse ab origine condizionata al verificarsi di tale specifico evento in evidente dispregio dei principi di formazione del passivo e della par condicio tra i creditori’.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono infondati con rilevanti profili d’inammissibilità.
Giova anzitutto richiamare in questa sede principi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis , tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa (v., da ultimo, Cass., sez. lav., sent. 12.9.2025, n. 25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavora tore della ‘Gente del mare’).
16.1. In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato ch e con l’espressione <> contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, COGNOME e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. COGNOME e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
16.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
16.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
16.4 . Proprio in applicazione della nozione c.d. ‘europea’ di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poi chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in
ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
16.5 . E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, ‘che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale’ sicché non può prescindersi dall’int erpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizion e UE, hanno perciò ‘valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità’ (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
16.6 . Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conform andosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena ef ficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 COGNOME Dori p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 COGNOME
26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione che, nella propria motivazione, ha fatto ampio, ma non esclusivo richiamo a Cass., sez. lav., sent. n. 20216/2022, già cit. (v. passim all’interno del § 5. dell’impugnato decreto), la quale aveva respinto il ricorso per cassazione di CAI, fondato su motivi in parte analoghi a quelli ora in esame, in relazione a fattispecie che pure riguardava l’indennità di volo integrativa in massima pa rte in base alla medesima cornice di norme eurounitarie, interne e contrattualicollettive che vengono ora in considerazione (ma v. più di recente in termini analoghi Cass. n. 19521/2025, in relazione a caso in cui venivano in considerazione (anche) talune ‘indennità di volo’ sempre ai fini della retribuzione d a corrispondere durante le ferie, sia pure in base a differente contrattazione collettiva).
Il primo motivo di ricorso in particolare censura il decreto impugnato perché avrebbe ‘fatto applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo e quella spett ante durante i giorni di ferie’.
18.1. Ebbene, in nessun punto del provvedimento gravato si riscontra l’affermazione del principio che la ricorrente attribuisce al Tribunale, compresa la parte di motivazione che la
ricorrente trascrive al § 3.1. alle pagg. 25-27 del ricorso in esame.
Come meglio risulta dalla narrativa che precede, il Tribunale in composizione collegiale, in sintesi, prima, ha affermato ‘che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante per ogni lavoratore perché connesso all’espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall’indennità di volo minima garantita e dall’indennità di volo integrativa’ (così alla fine della facciata 6); successivamente, all’esito di una serie di ulteriori e diffuse considerazioni è pervenuto alla condivisibile conclusione (intermedia e non definitiva del proprio ragionamento decisorio) dell’ ‘esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa -nel caso di specie contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell’evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione -che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata’ (così quasi alla fine della facciata 12 del decreto).
18.2. Praticamente, tutte le considerazioni che svolge la ricorrente nel primo motivo (v. pagg. 27-39 del ricorso) non sono pertinenti rispetto all’articolata ratio decidendi del Tribunale, basandosi sull’assunto che la cit. sent. CGUE COGNOME aveva fatto riferimento a ‘condizioni paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro’, ma (così alla fine di pag. 28); assunto, questo, erroneo perché neanche in questi termini il Tribunale si è espresso.
18.3. La ricorrente si riferisce anche ai punti 42 e 44 di Cass. n. 20216/2022.
Ebbene, nella motivazione di detta sentenza di legittimità, qui soprattutto richiamata per le ragioni sopra esposte, è stato considerato:
‘… che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo ‘quantitativo’, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo ‘teleologico’, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando -come nel caso di specie -la componente esclusa è legata ai periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l’adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).
44. Ciò per ribadire che la normativa dell’Unione RAGIONE_SOCIALEa non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l’integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l’osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni
Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della competenza retributiva di cui si chiede l’inclusione, dal giudice nazionale’.
18.3. E la decisione gravata è conforme anche ai testé riportati principi di diritto, che ha fatto propri.
Considerazioni in gran parte analoghe valgono per la quota del secondo motivo (alle pagg. 40-50 del ricorso) nella quale si ascrive al Tribunale di ‘aver infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contratto collettivo della retribuzione per i periodi di ferie discendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente’.
19.1. Invero, anche in questo caso non si rintraccia affatto nell’intero testo della pronuncia gravata l’affermazione, sia pure implicita, dell’ ‘automatismo’ asserito dalla ricorrente.
All’opposto il Tribunale, come già esposto in narrativa, in base ad una dettagliata analisi delle buste paga prodotte, ha compiuto un’indagine oltremodo approfondita (quanto del tutto pretermessa ora dalla ricorrente) circa l’incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore, che ha giudicato ‘significativa’ (cfr. facciate 7 -9 del suo decreto); ed ha poi espresso nei termini percentuali esposti tale incidenza (v. facciata 13).
19.1. Risulta incensurabile in questa sede quanto considerato dal Tribunale in base a tale accertamento in fatto, sulla scorta di quello che in diritto aveva affermato Cass. n. 20216/2022, in proposito nuovamente citata in decreto,
peraltro -come si vedrà tra poco – in relazione ad analogo accertamento fattuale in termini percentuali.
19.2. Più nello specifico, si era osservato nella motivazione di Cass. n. 20216/2022, che:
’24. Nel caso di specie, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi eurounitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite’.
19.3. Ma praticamente la giurisprudenza tutta di questa Corte in subiecta materia è nel senso che spetta al giudice (nazionale) di merito verificare ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie dell’eliminazione (o riduzione del peso) di determinate voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute, in base alle previsioni collettive applicabili (v., più di recente, ex plurimis , nella motivazione la già cit. sent. n. 25120/2025, nonché sent. 20.5.2024, n. 13932).
Ciò è stato ribadito anche in Cass. ord. n. 3006/2024 (che riguardava un’istanza di revocazione da parte di CAI appunto della più volte cit. sent. 20216/2022 di questa Corte), ma altresì, ad es., in Cass. n. 18160/2023 già cit. e in Cass. n. 13972/2024.
Pure tali ultime due pronunce, invero, salvo discorrere in termini di ‘idoneità’ ‘a dissuadere’, sono espressive del medesimo indirizzo su visto, in base al quale la valutazione di tale idoneità o potenzialità dissuasiva ‘in concreto appartiene al giudice di merito’; come è inevitabile che sia perché tale apprezzamento attiene ad accertamento fattuale circa l’incidenza, di volta in volta, sulla retribuzione erogata durante le ferie delle regole collettive applicabili di esclusione, o di riduzione della portata, di determinate voci economiche per detta retribuzione.
Tanto, del resto, in perfetta aderenza ai principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia UE sopra richiamate (al § 16.1. di questa motivazione).
19.4. Quindi, ai fini che qui interessano non si esige che il lavoratore interessato non abbia usufruito delle ferie previste, o che sia stato costretto a rinunciarvi (il che porrebbe l’analogo ma distinto problema degli emolumenti dovutigli appunto in caso di mancato godimento delle ferie: v. il precedente § 16.3. di questa motivazione).
Neppure è richiesto, inoltre, che sia provato che lo stesso lavoratore sia stato effettivamente disincentivato a fruire delle ferie.
Conseguentemente, non assume il benché minimo rilievo giuridico il dato, peraltro genericamente sostenuto dalla
ricorrente, della ‘avvenuta fruizione in fatto delle ferie da parte dell’opponente per i giorni stabiliti e, in alcuni casi, persino oltre il periodo di riposo tutelato dalle menzionate pronunce dell’Unione e comunque l’assenza di ogni prova contraria rendono evidente come le clausole contrattuali dichiarate nulle dal Tribunale di Civitavecchia non abbiano di fatto esercitato alcun potere dissuasivo'(così al punto 65. a pag. 47 del ricorso).
20. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., senza tuttavia dedurre se e come il Tribunale avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova, laddove, come accennato in narrativa, lo stesso aveva avuto cura di premettere i principi in tema di distribuzione degli oneri probatori cui aveva inteso attenersi (cfr. § 4. dell’impugnato decreto).
Denuncia, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. in tema di ‘Presunzioni semplici’, senza precisare se e come il Tribunale laziale avrebbe fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo.
20.1. Appare, in definitiva, chiaro che la ricorrente propone una critica dell’accertamento probatorio operato dal Tribunale in composizione collegiale, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
In una distinta parte del secondo motivo (che in realtà integra autonoma censura ricondotta dalla parte all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.), la ricorrente evidenzia ‘come vizio motivazionale conseguente all’omesso esame di un fatto dedotto nell’ambito del contraddittorio, che il Tribunale non ha argomentato alcunché sulla dedotta ed incontestata circostanza dell’esistenza e del funzionamento, all’interno
dell’organizzazione aziendale della RAGIONE_SOCIALE opposta, del c.d. meccanismo di perequazione, ossia della modalità organizzativa precipuamente diretta ad equilibrare il trattamento economico complessivo dei lavoratori durante i mesi di fruizione delle ferie’.
21.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis , Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
21.2. Orbene – in disparte la genericità della deduzione della memoria di costituzione dell’attuale ricorrente, ora richiamata in proposito (al punto 79. alle pagg. 50-51 del ricorso), circa , ivi descritto in termini generali, non specificamente riferiti alla posizione del lavoratore controricorrente -, la stessa ricorrente non deduce quando detto fatto ‘abbia formato oggetto di discussione tra le parti’, bensì, a più riprese, dà detta circostanza per non contestata (cfr. anche § 80. e 81. a pag. 51), e quindi come un fatto non ‘necessariamente controverso’, come dovrebbe essere ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (v. Cass. n. 26274/2018); la ricorrente, inoltre,
neanche sostiene la ‘decisività’ dello stesso fatto, perché deduce che si tratterebbe ‘di una circostanza che anch’essa induce ad escludere l’esistenza di ogni possibile influenza dissuasiva sull’opponente rispetto alla fruizione delle ferie’, e quindi non dirimente.
21.3. In parte qua, perciò, la censura è inammissibile.
Il terzo motivo è complessivamente privo di fondamento con taluni profili d’inammissibilità.
Innanzitutto, la censura, nei termini come sopra riassunti dalla stessa parte (v. pag. 7 del ricorso), sembra imputare al Tribunale di aver fatto ricorso ad un ‘principio legale di onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia di retribuzion e feriale)’ (principio cha la ricorrente giudica inesistente).
23.1. Orbene, il Tribunale, come non ha fatto applicazione di un ‘principio di assoluta equivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie’ (secondo quanto già detto nel disattendere il primo motivo di ricorso), così non ha fatto ricorso ad un principio di onnicomprensività della retribuzione in generale, mai enunciato nella propria motivazione.
23.2. Inoltre, la ricorrente censura la parte di motivazione trascritta alle pagg. 51-52 del ricorso, premettendo che si tratterebbe di quella da cui ‘il Tribunale ha preso le mosse’.
In realtà, una prima parte della motivazione sulla principale questione controversa (in narrativa solo riassunta ai §§ 3/5) comprende i passaggi censurati, ma questi sono preceduti e
seguiti da una serie di altre considerazioni (v. in extenso facciate 4-8 del decreto impugnato).
Non è, comunque, questa la parte di motivazione in cui il Tribunale ha concluso per la nullità delle ‘ clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane ‘ (v. punto 93. a pag. 55 del ricorso in esame); conclusione, quest’ultima, che il Tribunale ha tratto all’esito di una serie di ulteriori considerazioni, svolte anche per ribattere ad altrettante argomentazioni e difese dell’attuale ricorrente per cassazione (v. in extenso facciate 8-16 del decreto); considerazioni sostanzialmente ignorate da quest’ultima.
24. Quanto, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrente profila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegio che si tratta di questioni analoghe a quelle già poste a questa Corte nel giudizio di cassazione definito con la più volte cit. Cass. n. 20216/2022 (cfr. il § 36. della motivazione).
Il Collegio, dunque, non può che richiamare, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., le condivisibili osservazioni ivi svolte (alle pagg. 13 e segg.) per disattendere tale richiesta.
Si può ancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinvio pregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questa Sezione in settori diversi da quello del trasporto aereo che qui ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024; n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).
24.1. Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioni pregiudiziali profilate si fonda sull’ipotesi che ‘il giudice possa quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo’, laddove, come si è visto, tale ‘assoluta equivalenza’ giammai è stata affermata dal giudice di merito a quo (e nemmeno da questa Corte di legittimità), né è stata delineata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propria giurisprudenza a riguardo.
24.2. Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentra sull’assunto, parimenti erroneo, che ‘non sia provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle ferie a causa di tale regime retributivo’, mentre nel caso in esame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione, in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha motivatamente affermato la potenziale dissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subite dal lavoratore per la mancata considerazione in essa dell’indennità di volo integrativa.
24.3. In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinvii pregiudiziali.
Il quarto motivo è privo di qualsiasi fondamento.
Premesso che la ricorrente non individua precisamente la statuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questo Collegio che nella motivazione dell’impugnato decreto, quasi all’opposto di quanto ora deduce la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di insinuazione al
passivo al titolo ora in questione nella misura richiesta perché era stato utilizzato ‘un criterio di quantificazione che non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia’. Ha in particolare considerato che: ‘RAGIONE_SOCIALE opponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione, calcolata sulla base della qualifica e dell’anzianità di volo per ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L’erroneità di tale modalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quello astrattame nte volabili’.
Pertanto, il Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore ‘l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce’, bensì ha giudicato ‘errata la modalità di calcolo’ utilizzata dall’opponente per quantificare le somme rivendicate.
26.1. Nemmeno, quindi, il Tribunale ha ritenuto di poter colmare tale pretesa ‘lacuna probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento della CTU’, come asserisce la ricorrente.
Il Tribunale, invece, di seguito alle su riportate considerazioni, ha scritto che: ‘La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2013, n. 2416;
Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n. 7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento della consulenza tecnica d’ ufficio essere utilizzato per supplire a carenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in tale sede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusioni costituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione)’.
Dunque, il Tribunale non ha disposto certamente una CTU, come suol dirsi, ‘esplorativa’, e nemmeno una CTU ‘percipiente’, bensì si è avvalso di una CTU meramente ‘deducente’, disposta ‘solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prod otta dalle parti’.
E di tanto si trae ulteriore conferma dal contenuto essenziale dell’incarico peritale disposto (che il Tribunale ha avuto cura di riportare tra la facciata 18 a quella 19 della propria motivazione), essenzialmente ‘sulla scorta delle buste paga in atti’, essendovi stata specificata ‘l’espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo’, nonché dalla conclusione definitivamente sul punto tratta dal Tribunale che: ‘Per l’anno 2017 invece il calcolo è stato omesso nella ctu per le ragioni di carenza documentale sopra riportate’ (così alla facciata 21).
In definitiva, alcun vulnus alle previsioni di cui all’art. 99, comma secondo, n. 4), l. fall. e/o all’art. 2697 c.c. è riscontrabile nell’impugnato provvedimento.
28. Parimenti infondato è il quinto motivo.
29. Il Tribunale, di seguito al richiamo ai principi espressi da Cass., sez. lav., 30.11.2021, n. 37589, ha considerato: ‘Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell’IVMG), anche dal valore medio dell’indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel sinolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rappo rto lavorativo (quali malattia, l’aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc. …), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all’incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all’indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa; quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti
indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l’ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L’esatta incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzi one del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisa l’osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra le assenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di 365 giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo, non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, il quale non subisce una sospensione e la relativa retribuzione segue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, in sostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano un diverso computo della retribuzione’.
30. Orbene, a fronte di queste motivate considerazioni del Tribunale, come si è ora visto, comprensive della reiezione di assunti anche dell’opponente, e non solo dell’allora opposta, l’attuale ricorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione solo di talune norme aventi forza e valore di legge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001, 4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche di norme collettive applicabili, non ne sostiene la concreta rilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale.
Invero, la ricorrente si limita ad assumere che i periodi di assenza afferenti ai cennati istituti sarebbero ‘in via generale equiparati al lavoro effettivo’ (cfr. pag. 75 del ricorso).
Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi in fatto e in diritto del Tribunale dell’opposizione, che, come si è visto, si fonda sul rilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e simili, il lavoratore percepisce non la normale retribuzione, come anche in precedenza delineata dal Tribunale, bensì ’emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali’.
30.1. Non è esatto, peraltro, il rilievo della ricorrente secondo cui: (così al punto 166. a pag. 76 del ricorso).
E’ sufficiente in senso contrario richiamare i passaggi motivazionali sopra riportati, ma anche quelli precedenti (v. tra l’altro facciata 6 del decreto, in cui era stata illustrata la ‘chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l’ind ennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore’, e non certo una debenza della stessa per una qualsiasi ‘regolare esecuzione’ della prestazione).
31. Il sesto motivo è inammissibile.
32. In tale censura la ricorrente assume la ‘nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi critici mossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica di parte’.
Nel suo immediato sviluppo si assume che il principio secondo il quale il giudice non è tenuto nella motivazione a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, trova applicazione ‘solo quando il consulente tecnico, nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte’ .
32.1. Ritiene, allora, il Collegio che il motivo ora in esame difetti anzitutto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.
Più nello specifico, la ricorrente non riferisce precisamente come lo svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modello procedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cui non si deduce la violazione o falsa applicazione).
La ricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni del proprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U. (v. passim pagg. 78-82 del ricorso), senza peraltro precisare quando sia stato depositato il relativo atto.
Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato in questa sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag. 101 del ricorso), che non avrebbe riportato ‘una serie di rilievi’ del proprio C.T.P., e neppure trascrive, o almeno richiama in sintesi, nello svolgimento della censura in esame, i passi in ipotesi rilevanti per riscontrare la dedotta omissione, addebitata appunto anzitutto al C.T.U.
Piuttosto, la ricorrente, omisso medio , illustra tre rilievi asseritamente mossi dal proprio C.T.P. (il primo, ; il secondo, ; il terzo, ).
32.2. Inoltre, a prescindere da quanto già considerato circa la deduzione in questa sede di legittimità del (v. precedenti § 21. -21.3. di questa motivazione), la ricorrente non tiene conto che il Tribunale ha giudicato non ‘condivisibil i le osservazioni critiche alla consulenza mosse da RAGIONE_SOCIALE laddove invoca il computo dell’importo dell’ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tutte le volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbe ipoteticam ente determinato dall’inclusione ‘virtuale’ delle ore medie di ivi riferite a giorni di fruizione delle ferie’; e che, inoltre, ha ritenuto che ‘non può neppure tenersi conto della richiesta di rivalutazione e riduzione degli importi contenuti nelle buste paga a titolo i ivr, quale indennità rivolta ad assicurare una retribuzione pari almeno al 93% della retribuzione che il lavoratore avrebbe conseguito a parità di ore di volo in RAGIONE_SOCIALE prima del passaggio in RAGIONE_SOCIALE e poi in RAGIONE_SOCIALE COGNOMENOME (v. in extenso facciata 20 del decreto).
33. Parimenti inammissibile è il settimo motivo.
Rilevato che il Tribunale aveva considerato le norme collettive cui si riferisce la ricorrente, riportandone in parte il tenore testuale (v. facciate 5-6 del suo decreto), e, come si è ora visto, si era poi espresso sulle ‘osservazioni critiche alla co nsulenza mossa da RAGIONE_SOCIALE‘ a riguardo (v. di nuovo inizio della facciata 20 del decreto), la ricorrente nello svolgimento della censura neanche per stralci riporta il tenore testuale di tali articoli, risultando così assertive le sue affermazioni in ordine a
come essi dovrebbero essere intesi ex art. 1362 c.c. (v. punto 196. a pag. 83), ex art. 1364 c.c. (v. punto 202. a pag. 85), o ex art. 1371 c.c. (v. punto 203 a pag. 85).
35. E’ infondato l’ottavo motivo.
36. Come già riferito in narrativa, il Tribunale si è costantemente riferito nella sua motivazione al periodo minimo legale di ferie annuali e, pur considerando che la contrattazione collettiva del settore (prima il CCAL e il CCNL poi) aveva riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo atto di quanto in proposito insegnato sempre in Cass. n. 20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausole collettive, in precedenza individuate, che escludevano l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane, e per conseguenza si è riferito appunto ‘alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale’ (cfr. in extenso facciate 14-16 del decreto impugnato).
36.1. La ricorrente, nel motivo in esame, censura il singolo passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha statuito che ‘In ragione di quanto sopra detto in ordine alla sussistenza della garanzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quelli di fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione da parte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può essere in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu quali
giorni goduti per l’anno 2015 e 2016 a titolo di ferie appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale’.
36.2. Ebbene, è errata la lettura dell’ora riportato passo di motivazione, da parte della ricorrente, nel senso che ‘il Tribunale ha illegittimamente esteso l’ambito d’applicazione della ‘regola’ legale asseritamente ritenuta sussistente dal medesimo Tribu nale anche oltre detto periodo minimo’ (v. punti 207-211 alle pagg. 86-87 del ricorso).
36.3. Tale passo, difatti, va letto in rapporto a quello immediatamente precedente: ‘In conclusione, con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l’importo medio dell’indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed a moltiplicarlo per il n umero di giorni di ferie goduti nell’anno’.
36.7. Ergo , risulta chiaro che il Tribunale nel successivo passaggio qui censurato, non ha contraddetto quanto diffusamente ritenuto in precedenza, bensì (‘In ragione di quanto sopra detto …’) ha voluto semplicemente evidenziare che la datrice di lavoro, pur essendo in condizione di farlo, non aveva dedotto che la quantificazione del dovuto determinata dal C.T.U. non fosse conforme all’applicazione dei criteri formulati nel quesito, ossia, legata ai giorni di ferie annuali di fonte legale.
Del resto, la ricorrente tuttora non sostiene che i quesiti posti al C.T.U. non fossero conformi a tale impostazione e/o che essa, anche per il tramite del proprio C.T.P., avesse contestato a riguardo la quantificazione operata dal C.T.U.
Possono essere congiuntamente esaminati il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, che tutti riguardano il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di aumenti di anzianità.
Giova subito evidenziare che il lavoratore sin dall’originaria domanda d’insinuazione al passivo aveva chiesto il riconoscimento della somma di € 610,37, a titolo di scatti di anzianità (v. facciata 2 del decreto).
38.1. In proposito, come già accennato in narrativa, il Tribunale dell’opposizione ha dato atto che: ‘L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistente ha motivato la legittimità dell’esclusione in ragione degli accordi sottoscritti nel periodo dal febbraio 2017 al febbraio 2018 con le OO.SS.’ indicate.
Ebbene, su questo punto nota anzitutto il Collegio la ricorrente non dichiara di aver depositato in questa sede di legittimità sia tali accordi che quelli ulteriori cui si riferisce nella rubrica del dodicesimo motivo di ricorso.
38.2. Il Tribunale, comunque, ha altresì dato atto che la resistente aveva dedotto che tali accordi ‘hanno previsto, tra l’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi, ossia ai fini dell’applicazione degli aumenti correlati all’a nzianità previsto dal CCNL del Trasporto Aereo vigente per il periodo 1 gennaio 2014 -31 dicembre 2016’, e che, inoltre, aveva ‘dedotto che, il 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Trasporto aereo il quale ha innovato la disciplina dei trattamenti retributivi correlati all’anzianità ed ha nel contempo stabilito che l’accordo di rinnovo non trova applicazione per le aziende già in RAGIONE_SOCIALE Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordo’.
Il Tribunale ha ritenuto che: ‘L’eccezione formulata dalla parte resistente è corretta’, ma solo ‘in quanto fin dal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione del rinnovo del CCNL: come emerge dalla documentazione prodotta dalla amministrazione opposta’.
‘Tuttavia’, ha poi considerato che: ‘in data 02/12/2021 veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL –RAGIONE_SOCIALE Specifica COGNOME il quale, da un lato confermava integralmente la disciplina degli scatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL Trasporto AereoRAGIONE_SOCIALE specifica vettori del 14/07/2014, dall’altro nulla disponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017 precedentemente sospesi.
Con la sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità a fini retributivi, prevista dall’accordo del 14 luglio 2014, è venuta meno’.
38.3. Orbene, la lettura che la ricorrente complessivamente propone di questa parte di motivazione nelle censure in esame è errata, questa volta, in diritto.
Più nello specifico, il Tribunale in nessun punto della propria pronuncia ha affermato che il CCNL del Trasporto Aereo, parte specifica COGNOME, del 2 dicembre 2021 fosse il ‘fondamento del diritto alle differenze retributive rivendicate nel ricorso in opp osizione’, come sostenuto dalla ricorrente nel nono motivo.
Neanche il Tribunale ha mancato di considerare che la sottoscrizione di detto accordo di rinnovo del CCNL ‘è successiva alla proposizione della domanda di ammissione al passivo’ (cfr. inizio della facciata 22 dell’impugnato decreto), né ha posto in discuss ione che l’accordo di rinnovo in questione, come tale, non
trovasse ‘applicazione per le aziende già in RAGIONE_SOCIALE Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordo’, e quindi anche alla RAGIONE_SOCIALE; contrariamente a quanto assume la ricorrente nel decimo e nell’undicesimo motivo.
38.4. Nel dodicesimo motivo, poi, la ricorrente assume che il Tribunale avrebbe errato , e propone che detta ‘sospensione’ dovrebbe essere intesa come ‘soppressione temporanea’ (cfr. in particolare il punto 235. a pag. 96).
38.5. Il Collegio rileva che, al netto della mancata specificazione della produzione in questa sede di legittimità di tutti gli accordi in questione, la ricorrente neanche riferisce in ricorso il tenore testuale delle clausole degli stessi che comunque riconosce che si esprimevano in termini di ‘sospensione’.
In aggiunta a tale difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, occorre sottolineare che la ricorrente non pone in discussione che essa stessa quale opposta avesse dedotto che tali accordi avevano ‘previsto, tra l’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi’.
Incensurabilmente, perciò, il Tribunale ha rilevato che ‘fin dal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione del rinnovo del CCNL’.
A prescindere dai superiori rilievi d’inammissibilità, la proposta di intendere il lessico degli accordi in termini di ‘sospensione’ come volto a delineare una ‘temporanea soppressione’, è questa sì antiletterale e, quindi, contrastante con il principale c anone ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c.
Il termine ‘sospensione’, infatti, essendo riferito ai soli ‘effetti dell’anzianità ai fini retributivi’, era da intendersi, non già come ‘eliminazione’, ‘abolizione’ o ‘soppressione’ sia pure ‘temporanea’, dell’ ‘anzianità’ stessa o dell’ ‘applicazione de gli aumenti correlati all’anzianità previsti dal CCNL’ del settore del 2014, bensì come temporanea interruzione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi.
Di tanto è riprova nel dato che, secondo la lettura del Tribunale, non specificamente qui contestata dalla ricorrente, le parti di tali accordi avevano anche individuato il termine di tale sospensione, e, cioè, ‘fino alla definizione del rinnovo del CCNL’.
Rileva, poi, il Collegio che la ricorrente non pone in dubbio che si trattasse appunto di un ‘rinnovo del CCNL’ precedente, come del resto confermato dal testo così denominato del 2.12.2021 che ha prodotto anche in questa sede.
Pertanto, il Tribunale ha così individuato un dies certus an et incertus quando , ossia, secondo la tradizionale impostazione, un termine indeterminato (e non una condizione), nel senso che le parti degli accordi avevano prefigurato come certo il rinnovo del CCNL in questione (rinnovo che, peraltro, rientra nella normale dinamica delle relazioni RAGIONE_SOCIALE), ma non erano in
grado di individuare con certezza ‘quando’ tale rinnovo sarebbe intervenuto.
Correttamente, perciò, il Tribunale ha concluso che: ‘Con la sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi, previsti dall’accordo del 14 luglio 2014, è venuta meno’.
Le clausole in questione, infatti, non integravano una condizione sospensiva (nel senso che da un evento futuro ed incerto dipendesse l’efficacia di quanto disposto), bensì prevedevano immediatamente ed incondizionatamente, in chiave dispositiva, la sospensione dei descritti effetti dell’anzianità ai soli fini retributivi, e soltanto fino al termine di cui s’è detto.
Con la conseguenza che, una volta maturato tale termine, costituivano naturale conseguenza di tanto la fine della sospensione e, quindi, la ripresa degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi sin da quando essi erano stati per la prima volta sospesi.
Alla stregua dei superiori rilievi, i su precisati quattro motivi esaminati congiuntamente devono essere disattesi.
E’ infine infondato il tredicesimo motivo di ricorso.
Dopo le considerazioni già vagliate, il Tribunale ha osservato: ‘La sottoscrizione del contratto è del 2 dicembre 2021 ed è successiva alla proposizione della domanda di ammissione al passivo del fallimento accolta solo parzialmente dalla amministrazione RAGIONE_SOCIALE e dalla data di deposito dello stato passivo (18 novembre 2021).
Ciò premesso, deve osservarsi che dal carattere impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo, in assenza di un’espressa previsione della facoltà dell’opponente di proporre domande nuove, emerge l’inammissibilità non solo di domande nuove, ma, più in generale dello ius variandi dell’opponente dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, si evince che l’atto di opposizione non è destinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzati all’accoglimento dell’impugnazione, vale a dire censure dirette a sollecitare l’accoglimento della domanda che, nella fase precedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).
Tuttavia, ritiene il Collegio, che proprio tale carattere impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo comporta l’applicabilità del principio, affermato per il giudizio d’appello, secondo il quale il divieto di ius variandi non opera nel caso di deduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l’insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa questione e che ciò non contrasta con l’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.
Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dal contratto collettivo di lavoro che ha fatto venir meno la sospensione prevista nei verbali di accordo stipulati tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, l’opposizione deve es sere accolta sotto il profilo in esame e deve disporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nella misura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggi da parte di RAGIONE_SOCIALE, pari ad € 610,37′.
Il Collegio ritiene condivisibili tali considerazioni.
42.1. Difatti, la critica che la ricorrente muove ad esse s’incentra su precedenti di legittimità e principi in tema di ammissione al passivo di crediti con riserva o in via condizionata (cfr. pagg. 98-101 del ricorso), non pertinenti e quindi non riferibili alla fattispecie processuale come accertata dai giudici dell’opposizione.
Invero, per quanto già detto nel disattendere i precedenti quattro motivi di ricorso, correttamente il Tribunale in composizione collegiale, a fronte di domanda d’insinuazione al passivo che ab origine comprendeva lo stesso importo su visto a titolo di aumenti per scatti di anzianità, senza alcuna riserva o condizione, ha considerato che, nella specie, la sopraggiunta sottoscrizione del CCNL del 2.12.2021, costituisse non già l’avveramento dell’evento d edotto in una condizione, ma un fatto sopravvenuto, costituito dalla mera scadenza del termine previsto nei cennati accordi collettivi, tale da far venir meno la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi ivi pattuita.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME