Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32260 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
Oggetto
R.G.N. 2456/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2456-2019 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchØ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3119/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 3299/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME e altri lavoratori, domanda intesa alla condanna di RAGIONE_SOCIALE, originaria datrice di lavoro, e di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo di azienda al quale erano addetti gli originari ricorrenti, al pagamento di somme asseritamente spettanti per effet to dell’incidenza su vari istituti, quali tredicesima, ferie, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, delle maggiorazioni corrisposte per lavoro domenicale e mancato riposo settimanale, di compenso ex art. 20 c.c.n.l. per le prestazioni svolte nei giorni del 16 agosto, e del 24 e 31 dicembre, di ricalcolo
dell’indennità televisiva e delle incidenza di tale ricalcolo su altri istituti, delle conseguenti differenze di accantonamento del TFR e di risarcimento del danno per omissione contributiva. Secondo il giudice di appello la norma collettiva (art. 1 norme transitorie e di attuazione del CNLG applicabile) e la relativa dichiarazione a verbale delle parti stipulanti deponevano nel senso che le maggiorazioni per il lavoro domenicale e per quello svolto nel giorno di riposo derivante dalla adozione della ‘settimana corta’ potevano incidere sugli istituti contrattuali solo ove di carattere continuativo; in relazione a tale requisito nulla era stato dedotto dai lavoratori ricorrenti che si erano limitati a rinviare alle buste paga prodotte in atti; ciò anche con riferimento al riposo previsto per la settimana corta per il quale, per come pacifico, era richiesto il carattere di continuità; la interpretazione della norma collettiva nei termini sopra richiamati risultava avvalorata dal comportamento successivo delle parti stipulanti non emergendo dalla documentazione prodotta alcuna contestazione da parte dei sindacati firmatari del contratto collettivo in ordine alle modalità di applicazione della norma contrattuale; infine, era corretta la interpretazione del contratto integrativo aziendale -artt. 3 e 9- alla stregua della quale la percentuale per la determinazione dell’indennità televisiva doveva essere calcolata sui minimi tabellari previsti per categorie dal contratto collettivo e non, come viceversa rivendicato dagli originari ricorrenti, sui minimi tabellari aumentati del 10% ai sensi dell’art. 3 cit.; tale interpretazione risultava confermat a anch’essa dal comportamento delle parti proseguito per molti anni, senza alcuna rivendicazione in particolare da parte delle organizzazioni sindacali.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi NOME COGNOME ed
altri sei lavoratori degli originari ricorrenti; la intimate RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE hanno ciascuna resistito con controricorso; ciascuna parte ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione della normativa prevista dal CNLG, con particolare riferimento al punto 1 della nota a verbale dell’art. 1 delle Disposizioni Transitorie e di Attuazione del CNLG, contenente la disciplina applicabile all’incidenza delle erogazioni per lavoro domenicale e per il mancato riposo infrasettimanale su determinati istituti indiretti e differiti; violazione e falsa applicazione del contratto, con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere i giudici di merito, in contrasto con la chiara previsione della norma collettiva, interpretato l’art. 1 delle Disposizioni Transitorie e di Attuazione del CNLG nel senso di ritenere necessario il requisito del ‘carattere continuativo’ anche per le maggiorazioni erogate per il lavoro domenicale e non solo per quelle erogate per il lavoro svolto nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta.
Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e , ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame dei conteggi allegati al ricorso e dei documenti depositati con il fascicolo di primo grado; la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui aveva ritenuto carenti le allegazioni dei ricorrenti contenute negli atti introduttivi in relazione al requisito della continuità del lavoro domenicale, in tal modo omettendo la valutazione dei conteggi allegati e quanto argomentato nelle note autorizzate circa le risultanze probatorie derivanti dalle
buste paga in atti; in ogni caso, la continuatività del lavoro domenicale ben poteva essere desunta dal conteggio allegato, inserito in ciascun ricorso dal quale si evinceva il carattere continuativo dell’emolumento in oggetto secondo quanto desumibile nella voce ‘ lavoro domenicale ‘ attestante la frequenza mensile dell’erogazione .
Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. c.c., censurando la sentenza impugnata per avere utilizzato al fine della interpretazione del contratto collettivo il riferimento alla condotta successiva delle parti, criterio ermeneutico che asserisce non applicabile in caso di contratto collettivo.
Con il quarto motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c. c. in relazione alla clausola contrattuale contenuta nell’Accordo integrativo aziendale e relativa alla retribuzione di riferimento ai fini del calcolo della indennità televisiva.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati.
5.1. Ricordato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019), la interpretazione delle norme collettive di riferimento quale
operata dalla Corte distrettuale risulta pienamente condivisibile.
5.2. L ‘art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del c.c.n.l., rubricato ‘Retribuzione’, così recita : ‘ Per «retribuzione» si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale . ‘. Nella successiva nota a verbale si precisa che: ‘ 1. In particolare fanno parte integrante della retribuzione, agli effetti previsti, le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica, e -ove esistano dette maggiorazioni con carattere continuativo -per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, nonché, nel caso che siano state convenute a forfait, le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l’orario; di tali maggiorazioni va pertanto tenuto conto nella tredicesima mensilità, nell’indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell’indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o -nel caso di mancato godimento -nell’indennit à compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari. 2. Il pagamento delle incidenze delle suddette maggiorazioni dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono secondo modalità concordate tra l’azienda e il comitato di redazione. 3. In considerazione delle caratteristiche della prestazione richiesta al giornalista in domenica, nelle festività infrasettimanali e, nei casi previsti, nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta, le parti convengono che ove intervenissero modificazioni tali da escludere le prestazioni anzidette esamineranno preventivamente con l’azienda e con il corpo redazionale interessati gli effetti sul piano retributivo che potranno insorgere.’ . Secondo i
ricorrenti, la formulazione del periodo di cui al punto 1. delle ‘Note a verbale’ deporrebbe nel senso che ai fini della incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale sugli istituti indiretti non si richiede, a differenza che per il lavoro prestato nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta (oltre che nel caso che siano state convenute a forfait, le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l’orario ), che il lavoro domenicale sia prestato con continuità.
5.1. Ritiene, viceversa, il Collegio, che le possibili incertezze derivanti dalla costruzione sintattica del periodo in oggetto non confermino la interpretazione propugnata dai lavoratori alla luce di decisive considerazioni di ordine logico e sistematico.
5.2. Occorre innanzitutto muovere dal principio consolidato nell’ordinamento giuslavoristico secondo il quale in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, ai fini degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti occorrerà tenere conto o di specifiche norme di legge ( v. ad es. artt. 2120 e 2121 cod. civ., in tema di trattamento di fine rapporto) oppure di specifiche previsioni del contratto collettivo (Cass. n. 38172/2022 Cass. n. 28937/2018), Cass. n. 813/2013 Cass. n. 11834/2003). Ciò posto e venendo alla ricostruzione della comune volontà delle parti stipulanti, trasfusa nell’art. 1 cit. e nelle note a verbale, si rileva che la propugnata differenziazione di regolamentazione in relazione al requisito della continuità tra lavoro domenicale e lavoro prestato nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta non appare sorretta da alcuna plausibile e ragionevole motivazione stante la sostanziale omogeneità delle situazioni di riferimento (prestazione di lavoro in un
giorno normalmente destinato al riposo), confermata, del resto, anche dalla volontà in tal senso espressa dalle parti collettive. Invero, al punto 3. delle dette Note le due situazioni risultano chiaramente assimilate per le ipotesi in cui dovessero inter venire delle modificazioni ‘tali da escludere le prestazioni anzidette’. In questo caso è prevista la attivazione di una procedura preventiva coinvolgente oltre che le parti stipulanti anche l’azienda e il corpo redazionale interessati onde esaminare gli effetti sul piano retributivo determinati da tali modificazioni. E’ del tutto evidente che l’attivazione di siffatta procedura con il coinvolgimento di più soggetti, in tanto si giustifica in relazione al lavoro domenicale (così come per il riposo settimanale), in quanto il relativo venir meno abbia determinato significative ricadute sul piano degli effetti retributivi, situazione non ipotizzabile in ipotesi in cui il lavoro domenicale abbia avuto carattere di sporadicità.
5.3. Tale conclusione appare corroborata, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, dalla condotta successiva delle parti stipulanti; invero, come accertato dal giudice di seconde cure, dalla documentazione prodotta non era dato evincere alcuna contestazione da parte dei sindacati firmatari del contratto collettivo in ordine alle modalità di applicazione della norma contrattuale quale operata dal soggetto datore di lavoro che aveva escluso dall’incidenza sugli istituti retributivi indiretti il lav oro domenicale non prestato con carattere di continuità. In questa prospettiva il terzo motivo di ricorso si rivela infondato atteso che, come chiarito da questa Corte, in relazione alla interpretazione del contratto collettivo è consentito l’utilizzo del criterio ermeneutico rappresentato dal comportamento successivo delle parti stipulanti (v. Cass. 110/2013, 20192/2011); tanto rende priva di pregio la osservazione svolta in ricorso (ricorso per cassazione,
pag. 25), secondo la quale il canone ermeneutico richiamato sarebbe precluso dalla considerazione che le parti che danno esecuzione al contenuto del contratto collettivo non sono le medesime che hanno sottoscritto il contratto; infine quanto alle ulteriori censure, le stesse, per come concretamente articolate, sembrano prospettare un diverso apprezzamento della condotta delle parti e quindi prospettare una quaestio facti che esula dal giudizio di legittimità ove non veicolata dalla rigorosa deduzione di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. non prospettata, neppure formalmente dagli odierni ricorrenti.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni rappresentate: a) dalla preclusione, ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. alla deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 , c.p.c. scaturente da ‘doppia conforme’ non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come richiesto al fine dell’ammissibilità de l motivo (Cass. n. 2019 n. 26774, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); b) dalla considerazione che il ‘ fatto’ de l quale si denunzia l’omesso esame è estraneo al paradigma normativo dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. che non concerne una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., n. 22397/2019, Cass., n. 17761/2016, Cass., sez. un., n. 5745/2015, Cass., n. 7983/2014, Cass. n. 5133/2014), laddove la censura articolata non fa riferimento ad una circostanza di carattere sostanziale ma investe, in realtà, l’interpretazione del ricorso introduttivo di primo grado e quindi un’attività riservata al giudice di merito, dovendo
ulteriormente rilevarsi che la sentenza impugnata ha comunque mostrato espressamente di prendere in considerazione i prospetti allegati alle buste paga. In ogni caso è corretta l’affermazione della sentenza impugnata circa la necessità di allegazione del carattere continuativo della prestazione domenicale, configurandosi tale continuità quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere dai lavoratori.
7. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Giova premettere che per l’interpretazione del contratto integrativo aziendale devono essere adottati i criteri ermeneutici negoziali, non essendo possibile procedere ad una interpretazione diretta delle sue clausole ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., riguardando, tale norma, esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062/2013, Cass. n. 3681/2014); in conseguenza, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due
o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
7.1. L’art. 3 del contratto integrativo aziendale prevede che ‘ A partire dal 1° gennaio 1992 i minimi di stipendio previsti per i giornalisti e praticanti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE sono aumentati come previsto dall’art. 1 dell’accordo 12/10/90, del 10% rispetto a quelli stabiliti nel CNLG 01/01/91 -31/12/94 ‘ L’art. 9 stabilisce : ‘ Tenuto conto del ruolo specifico del giornalista televisivo e in considerazione del riconoscimento di una indennità televisiva pari al 10% del minimo tabellare della categoria dei appartenenza ( accordo del 1990) si concorda di aumentare detta indennità di un ulteriore 2% a decorrere dal 01/01/93 e di un 3% a decorrere dal 01701/94. A partire dal 01/01/1994 sarà pertanto del 15%’ .
7.2. Orbene, nella fattispecie in esame, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito sulla modalità di calcolo della indennità televisiva non contrasta con i criteri di letteralità e di interpretazione complessiva delle clausole l’una con le altre. Invero, l’interpretazione secondo la quale le parti collettive, nel parametrare la indennità televisiva al 10% del minimo tabellare della categoria dei appartenenza ( accordo del 1990) hanno inteso fare riferimento alle tabelle dei minimi previste per le categorie di appartenenza dal contratto collettivo, risulta del tutto aderente al dato testuale ed al dato sistematico rappresentato dall’assenza
di riferimento nell’art. 9 del contratto integrativo aziendale all’incremento previsto dall’art. 3.
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite regolate secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti ‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 18 ottobre 2023
La Presidente NOME COGNOME