Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31508 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31508 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8844-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, BLANCHET ORNELLA, RAGIONE_SOCIALE NADIA, COGNOME, PROMENT COGNOME,
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
NOME COGNOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 477/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 240/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 22 settembre 2021, la Corte d’appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Aosta ed accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, presso i cui istituti scolastici pubblici le istanti avevano operato quali insegnanti supplenti in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, avente ad oggetto la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive spettanti per effetto della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria con riferimento alla complessiva anzianità di servizio;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, con riferimento a ciò che rileva nella presente sede, stante l’applicabilità al personale scolastico, docente e non docente, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta della disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del
d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977 e l’operatività del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione non poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
-che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta affidato a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;
-che entrambe le parti hanno poi depositato memorie;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 70/1999, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale inteso a negare la non comparabilità per diverse condizioni di formazione (segnatamente per assenza del titolo di abilitazione) della posizione lavorativa delle istanti rispetto a quella dei docenti di ruolo, tale da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi, la Regione ricorrente ribadisce l’incongruità del convincimento della Corte territoriale circa la non comparabilità della posizione lavorativa delle istanti rispetto a
quella dei docenti di ruolo, con riferimento ai periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie e su diversi posti di insegnamento;
-che il primo motivo risulta infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
-che, in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio matu rata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
-che alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo dell’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C -302/11- C -305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal
docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunata;
-che ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
-che parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
-che ne consegue che, correttamente, la Corte territoriale ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questione -come più volte ripetuto -del tutto diversa da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo;
-che il ricorso va quindi respinto;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
-che occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.