Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4112 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4112 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10309-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1089/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 70/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Retribuzione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermata nel resto, ha dichiarato «non dovute dalla RAGIONE_SOCIALE le differenze retributive di € 24.998,85 liquidate dalla sentenza di primo grado» in favore di NOME COGNOME, direttore generale della società fino alla risoluzione del rapporto intervenuta il 31 ottobre 2013 per adesione al RAGIONE_SOCIALE del 16 ottobre 2013, con condanna dello stesso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte, per quanto ancora possa rilevare in questa sede di legittimità, in ordine al maggior compenso riconosciuto in prime cure, ha premesso che, con delibera del c.d.a. della società del 28 febbraio 2013, era stato fissato «il compenso del Direttore Generale nella misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione , ridotta del 30% così come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5/8/2011, punto 16)»; ha ritenuto, poi, che la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 31 maggio 2012, che aveva escluso dal campo di applicazione di detto punto 16) talune società, «era limitata a stabilire esclusivamente il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti delle società a partecipazione regionale ma non precludeva che, nel rispetto di detto limite massimo, le parti concordassero il compenso per la funzione apicale in misura inferiore».
Avuto invece riguardo alle pretese dell’COGNOME derivanti dalla procedura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’accordo del 16 ottobre 2013, la Corte, in sintesi estrema, ha preliminarmente
considerato di non poter «travalicare i limiti della domanda, emettendo un provvedimento (dichiarazione di inefficacia dell’accordo sindacale del 16.10.2013) non richiesto espressamente in ricorso (‘ petitum ‘ immediato) né in alcun modo riconducibile, neppure in modo implicito o virtuale, alla diversa domanda di accertamento del carattere illegittimo (perché discriminatorio o perché motivato da presupposti inveritieri) del piano di incentivo all’RAGIONE_SOCIALE: domand a, questa, caratterizzata da diverso petitum (richiesta di risarcimento del danno conseguente alla ‘coartata’ adesione all’RAGIONE_SOCIALE) e da altra causa petendi (individuata nei ridetti profili di illegittimità e non già nel verificarsi della condizione di cui a ll’art. 17)».
La Corte, «in ogni caso», si è pronunciata anche sulla interpretazione dell’art. 17 dell’accordo sindacale del 16 ottobre 2013, così argomentando: «La condizione di efficacia di cui alla clausola citata, (…), era stata certamente apposta nell’interesse del l’azienda, come si ricava dalla dichiarazione a verbale annotata in calce all’accordo medesimo a mente della quale: ‘Qualora il numero degli aderenti al piano di esodazione di cui all’art. 2 risultasse inferiore al 78% del numero dei soggetti interessati l ‘Azienda si riserva di non dare luogo alle previsioni di cui agli artt. 2 e seguenti e dichiara di adottare gli strumenti previsti dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 in materia di eccedenze di personale, utilizzando in via prioritaria il criterio della maturazione del diritto alla pensione e/o della maggiore prossimità alla maturazione di tale diritto, valutando ad esclusiva iniziativa aziendale, nel caso in cui il termine di scadenza dal 31.10.2013 venisse prorogato, l’accesso di tali soggetti al fondo di s olidarietà’. Da tale dichiarazione non può prescindersi nell’interpretazione dell’accordo in discorso, attesa la finalità, propria delle dichiarazioni di tal genere, anche
unilaterali, di chiarire il significato e la portata della clausola cui si riferiscono (…); essa, in particolare, evidenzia come l’art. 17 dell’accordo dovesse intendersi nel senso che l’azienda si fosse riservata la scelta di dare o meno seguito al programma di RAGIONE_SOCIALE ivi disciplinato, all’esito della valutazione da effettuarsi in considerazione del numero di adesioni da parte dei soggetti astrattamente interessati – della sua convenienza economica ossia della sua idoneità o meno di consentire l’auspicato risparmio di spesa; il mancato raggiungimento della percentuale del 78% dei soggetti interessati non costituiva, dunque, una clausola risolutiva dell’accordo ma individuava soltanto un limite minimo al di sotto del quale l’azienda non si sarebbe dovuta ritenere vincolata alla sua esecuzione; ad esso non conseguiva, dunque, né un’automatica inefficacia dell’accordo né, tanto meno, l’obbligo dell’azienda di non darvi esecuzione ove lo avesse ancora ritenuto maggiormente conveniente rispetto all’alternativa d i procedere ai licenziamenti collettivi. Della suddetta clausola, nella specie, l’azienda non si è avvalsa, preferendo dare esecuzione all’accordo, accogliendo, come era in suo potere, le dimissioni rassegnate dai lavoratori che avevano aderito al fondo di RAGIONE_SOCIALE, ai quali ha pacificamente corrisposto l’incentivo pattuito ed in capo ai quali non poteva, dunque, riconoscersi alcun interesse giuridicamente tutelabile ad invocare l’inefficacia dell’accordo».
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con undici motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso -che, come gli altri, può essere sintetizzato secondo le rubriche formulate dalla stessa parte istante – denuncia: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 437 c.p.c. nella parte in cui omette di rilevare il novum dell’appello in ordine alla natura precettiva o meno delle deliberazioni di Giunta».
Il motivo è infondato.
Occorre rammentare il principio secondo cui il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (tra molte: Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 1377/ 2016; Cass. n. 443/2011).
Una volta accolta in primo grado la pretesa ad un maggior compenso da direttore generale sull’assunto che la determinazione del c.d.a. del 28.2.2013 fosse illegittima in quanto in asserita violazione della delibera RAGIONE_SOCIALEle n. 57/2012, il motivo di gravame su tale statuizione non è dubbio devolvesse al giudice d’appello ogni questione in ordine all’esistenza o meno degli elementi costitutivi del diritto e, quindi, anche in ordine
alla natura precettiva o meno delle deliberazioni della RAGIONE_SOCIALE regionale in controversia.
Invero, rientrava nel devoluto l’accertamento del titolo costitutivo del preteso diritto e, quindi, anche la verifica della portata normativa di tali atti, trattandosi di questione insita nell’oggetto del gravame e non di « nova » inammissibili.
2. Il secondo motivo denuncia: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per error in procedendo quale nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; in via gradata ex art. 360 n. 5 c.p.c. per errore di fatto sull’inesistente compenso ricevuto dal direttore generale e sull’inesistente accordo; comunque, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e ss. c.c. e 1427 e ss. per avere ritenuto raggiunto un ‘accordo negoziale’ fra le parti per il solo effetto dell’accettazione dell’incarico di D.G., avvenuta peraltro precedentemente, (quasi un anno prima) alla determinazione del compenso».
Il motivo non può trovare accoglimento per concorrenti ragioni. Esso presenta pregiudiziali profili di inammissibilità in quanto, sebbene in via gradata, deduce promiscuamente la ricorrenza delle ipotesi di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, « di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità» (così Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; conf. Cass. n. 14317/2016; Cass. n. 3141/ 2019; Cass. n. 13657/2019; Cass. n. 18558/2019; Cass. n. 18560/2019).
Inoltre, fermo che la motivazione sul punto della Corte territoriale non è certamente tale da determinare la nullità della
sentenza per motivazione apparente, tanto più che chi ricorre la ravvisa perché «scollata dai fatti per come documentati e dalle difese delle parti» e non quale carenza intrinseca della medesima, si espone il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; in particolare, viene evidenziato non l’omesso esame di un fatto realmente decisivo, quanto piuttosto un «errore di fatto», con la prospettazione, nella sostanza, di un vizio di tipo revocatorio, esorbitante dal paradigma normativo della disposizione evocata. La critica, in realtà, si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento del compendio documentale, una valutazione estranea al perimetro del vizio in parola con la pretesa di sostituire alla lettura offerta dal giudice di merito una ricostruzione alternativa dei rapporti intercorsi e degli effetti della determinazione del C.d.A.
Quanto alla pretesa violazione di norme di diritto, parte ricorrente in realtà contesta una ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali, proponendone una alternativa, con ciò conclamando l’inammissibilità di una censura che presuppone che il fatto sia quello accertato dai giudici ai quali appartiene il merito, i quali, peraltro, hanno essenzialmente fondato il loro convincimento sulla mancanza di precettività della delibera di Giunta regionale invocata dal lavoratore come parametro legale. Invero, non assume valore decisivo la questione della mancata accettazione del compenso deliberato, atteso che la Corte siciliana ha maturato il suo convincimento sul rilievo che il parametro retributivo invocato non costituisse fonte eterodeterminata del trattamento, avendo natura di tetto massimo, e che il C.d.A. -nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa -aveva legittimamente individuato un compenso coerente con tale limite. In tale prospettiva, la
mancanza di un distinto atto di accettazione del compenso non integrava, di per sé, un vuoto regolatorio che imponesse il ricorso alla determinazione giudiziale della retribuzione, neanche per il segmento temporale anteriore alla delibera del 28.2.2013, anche perché ciò implicherebbe un accertamento fattuale sulla dinamica negoziale e retributiva non esperibile in sede di legittimità.
Il terzo mezzo denuncia: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per errore di fatto sull’individuazione del trattamento economico da delibera del c.d.a. del 28.2.2013 e n. 3, per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione dell’art. 3 e 36 Cost. e 2099 c.c. in relazione al diritto al trattamento economico pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai dirigenti generali della regione RAGIONE_SOCIALE».
Il motivo è inammissibile non solo perché, come il precedente, deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti, ancora lamentando un «errore di fatto» in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma anche perché volto essenzialmente a censurare, con il richiamo alle regole di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione della delibera di Giunta regionale n. 57/2012.
Orbene, l’interpretazione di una deliberazione di un organo collegiale, alla stregua di ogni manifestazione di volontà, presuppone un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318/2023; Cass. n. 32946/2025).
Come da risalente insegnamento, nell’accertamento della volontà negoziale le valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass. n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006; Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’ (v. Cass. n. 18214/2024).
Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi -come accade con il motivo in esame – in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 22979/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n. 11053/2000).
Nella specie, la Corte territoriale ha plausibilmente valorizzato la discrezionalità del C.d.A. nell’individuare un criterio di quantificazione del compenso dirigenziale anche inferiore, purché entro i limiti massimi, escludendo al contempo che il parametr o regionale invocato dall’attore potesse operare come fonte eterodeterminata del trattamento.
In ogni caso, l’inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., costruita sul preteso «omesso esame di un documento agli atti», travolge ogni ulteriore ragione di doglianza contenuta nel medesimo motivo che su tale presupposto si fonda, comprese quelle relative alla violazione dell’art. 36 Cost. (che, peraltro, non è autonomamente deducibile rispetto ad una isolata componente del trattamento retributivo di un direttore
generale di una società ) ovvero dell’art. 2099 c.c. (che presuppone la mancanza di un titolo regolativo, nella specie invece ritenuto presente dalla Corte di appello per l’esistenza di una determinazione datoriale, adottata dall’organo competente entro i limiti esterni posti dal l’atto di indirizzo regionale).
4. Il quarto motivo denuncia: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 99 e 112 c.p.c. per aver dichiarato non proposta la domanda di declaratoria di inefficacia dell’accordo aziendale del 16 ottobre 2013 correttamente avanzata in seno al ricorso di primo grado».
Il quinto motivo, da esaminare conRAGIONE_SOCIALEmente per connessione, denuncia: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omesso e/o erroneo esame del ricorso di primo grado sulla domanda di inefficacia dell’accordo del 16.10.2013 e/o domanda risarcitoria conseguente».
Le doglianze sono infondate alla stregua di quanto già ritenuto da questa Corte rispetto a motivi sovrapponibili proposti in analogo contenzioso (v. Cass. n. 33454/2025).
In tale precedente si è innanzitutto rammentato il costante orientamento di legittimità (tra le altre Cass. n. 11103/2020) secondo cui l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del ” petitum “,
potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di ” error in judicando “, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di ” error facti “, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso in esame nessuna delle predette ipotesi può ritenersi integrata, ove si consideri che la Corte di appello ha affermato, quanto alla pretesa inefficacia dell’accordo sindacale del 16/10/2013, che nella domanda spiegata in primo grado il ricorrente aveva effettivamente richiesto accertarsi soltanto il carattere discriminatorio dell’accordo perché finalizzato ad espellere i lavoratori più vicini all’età pensionabile deducendone, altresì, l’illegittimità per l’insussistenza della rappresentata situazione di difficoltà finanziaria dell’azienda posta a giustificazione dell’asserita necessità di riduzione del personale, che lo aveva indotto in errore nel prestare la propria adesione all’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre la Corte di appello ha pure dato atto che nella parte espositiva del ricorso, il ricorrente aveva argomentato in ordine al verificarsi di una causa di inefficacia dell’accordo de quo , dallo stesso indicata nel mancato avveramento della condizione di cui all’art. 17; ma si trattava, tuttavia, non già di un’autonoma domanda (di cui non vi era traccia nelle conclusioni) bensì di un argomento dedotto a sostegno dei già allegati aspetti di illegittimità dell’accordo e della condotta dell’azienda. Si richiamava sul punto la deduzione nella quale il
ricorrente affermava che «nonostante il mancato avveramento della condizione di cui sopra, RAGIONE_SOCIALE, in spregio alle norme di cui all’accordo citato, e con ciò ingenerando un illegittimo conflitto intergenerazionale all’interno del personale, in data 31/10/2013 risolveva per dimissioni conseguenti all’RAGIONE_SOCIALE il rapporto di lavoro del signor , senza, tuttavia, nulla fare in ordine all’articolo 19 CCNL Tale condotta integra, senza dubbio, gli estremi della discriminazione posta in esse re ai danni del signor ».
Pertanto, la Corte d’appello ha rilevato che, secondo l’assunto del ricorrente, la circostanza che l’azienda avesse dato esecuzione all’accordo, nonostante il verificarsi della condizione (risolutiva) di cui all’art. 17, testimoniava l’insussistenza di effettive ragioni finanziarie in grado di giustificare il piano di esodazione e, d’altro canto, confermava il dedotto intento discriminatorio di espellere i lavoratori più anziani che avevano aderito al programma di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte siciliana ha, quindi, concluso sul punto: «Non potrebbe allora questo giudice travalicare i limiti della domanda, emettendo un provvedimento (dichiarazione di inefficacia dell’accordo sindacale del 16.10.2013) non richiesto espressamente in ricors o (‘ petitum ‘ immediato) né in alcun modo riconducibile, neppure in modo implicito o virtuale, alla diversa domanda di accertamento del carattere illegittimo (perché discriminatorio o perché motivato da presupposti inveritieri) del piano di incentivo all’es odo: domanda, questa, caratterizzata da diverso petitum (richiesta di risarcimento del danno conseguente alla ‘coartata’ adesione all’RAGIONE_SOCIALE) e da altra causa petendi (individuata nei ridetti profili di illegittimità e non già nel verificarsi della condizione di cui all’art. 17)».
Ad avviso anche di questo Collegio, in coerenza con quanto già ritenuto da Cass. n. n. 33454/2025 cit., la statuizione così espressa dalla Corte di appello in ordine al difetto di rituale introduzione della domanda avente ad oggetto l’inefficacia dell’accordo del 16.10.2013 risulta scevra da vizi logici e giuridici; sicché la medesima pronuncia si sottrae a tutte le infondate censure sollevate nei motivi in esame.
I successivi motivi sono testualmente sintetizzati nelle rubriche proposte dal ricorrente come di seguito:
«IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA EX ART. 360, CO. 1, N. 3 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI 1362 E SS. C.C. E 1355 C.C. OVE SI INTERPRETA L’ART. 17 DELL’ACCORDO SINDACALE DEL 16.10.2013 CON IL FILTRO DELLA DICHIARAZIONE DATORIALE QUALE CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E QUINDI NULLA» (sesto motivo); «IN VIA GRADATA RISPETTO AL MOTIVO N. 3, IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA EX ART. 360 CO. 1 N. 5 PER OMESSA PRONUNZIA IN ORDINE AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM QUALE CONDIZIONE DI INEFFICACIA DELL’ACCORDO ED OMESSA PRONUNZIA SU CHIESTO ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 E 213 C.P.C. DEL LUL INERENTE IL PERSONALE IN FORZA ED ESODATO NEL 2013 NÉ MOTIVA» (settimo motivo); «IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 360 N. 1, CO. 4 NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ERROR IN PROCEDENDO EX ART. 99 E 112 C.P.C. PER OMESSA DELIBAZIONE E MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 E 213 C.P.C. ED IN VIA SUBORDINATA VIOLAZIONE DELL’ART. 360 N. 1, CO. 3 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 437 C.P.C.» (ottavo motivo);
«IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA EX ART. 360, CO. 1, N. 5 C.P.C. PER OMESSA DELIBAZIONE SUL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA INEFFICACIA DELL’ACCORDO DEL 16.10.2013» (nono motivo).
I richiamati motivi dal sesto al nono sono inammissibili in quanto volti a censurare una seconda ratio decidendi cui è ancorata la pronuncia impugnata e concernente l’interpretazione dell’accordo sindacale del 16 ottobre 2013.
Soccorre, infatti, il noto principio per il quale, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes dec idendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , ma anche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).
Per completezza si osserva comunque che l’interpretazione qui avversata da chi ricorre ha comunque trovato avallo in precedenti di questa Corte in analoghe controversie (v. Cass. n. 33456/2025 e Cass. n. 33458/2025, alle quali si rinvia anche ai sensi dell ‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
6. Il decimo motivo deduce: «impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 1429 c.c. in ordine alle dimissioni come atto autonomo dell’accordo e sull’assenza di conseguenze risarcitorie e impugnazione ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame della domanda di adesione all’RAGIONE_SOCIALE».
La censura è inammissibile.
Oltre a denunciare impropriamente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. un preteso omesso esame di una domanda, che avrebbe dovuto essere prospettato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 329/2016; conf. a: Cass. n. 27387/2005; Cass. n. 1701/2006; Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 12952/2006; Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009; Cass. n. 26598/2009; Cass. n. 7268/2012), viene a criticare una statuizione affatto decisiva, una volta escluso che era stata ritualmente introdotta in giudizio la domanda di inefficacia dell’accordo sindacale dell’ottobre 2013, con ogni conseguente pretesa risarcitoria.
L’undicesimo motivo denuncia: «Impugnazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 91 c.p.c. atteso che stante la illegittimità del decisum qui gravato le spese andavano poste a carico della RAGIONE_SOCIALE per entrambi i gradi di giudizio».
L’ultima doglianza è inammissibile configurandosi come «non motivo» , dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese, in senso favorevole al ricorrente, postulerebbe l’accoglimento delle altre censure proposte con il ricorso, invece disattese (Cass. n. 25782 del 2025; Cass. n. 26534 del 2025).
8. In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME