Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20086/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso di lui in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
Regione RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 1641/2018, pubblicata il 27 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha convenuto davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) assieme alla Regione RAGIONE_SOCIALE, chiedendo fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione dirigenziale nella misura prevista dal CCNL di categoria, previa disapplicazione del decreto del AVV_NOTAIO ad AVV_NOTAIO NUMERO_DOCUMENTO del 27 gennaio 2012 e degli atti connessi e consequenziali, e, quindi, in misura pari all’importo complessivo annuo lordo di € 53.300,00, con condanna di controparte al suo pagamento e al versamento della differenza tra quanto mensilmente percepito a titolo di retribuzione di posizione e ciò che avrebbe avuto diritto a ricevere mensilmente, per un totale lordo di € 2.865,32 moltiplicato per i singoli ratei scaduti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1641/2018, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1641/2018, ha accolto l’appello in ordine alla domanda relativa alla retribuzione di posizione.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (da ora solo RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
La Regione RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
NOME COGNOME ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 9, comma 16, della legge n. 122 del 2010 e dell’art. 1, commi 73 e 76 della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2008 in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte territoriale, essa avrebbe ricondotto la fattispecie sottoposta a gravame nell’alveo della normativa relativa ai piani di rientro del disavanzo pubblico.
In particolare, rileva che l’art. 1, comma 73, della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2008 avrebbe previsto che, ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende sanitarie locali, queste ultime, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione , avrebbero dovuto acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del AVV_NOTAIO con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, si osserva che la Corte territoriale ha tenuto conto della normativa richiamata da parte ricorrente e, in particolare, dell’art. 1, commi 73 e 76 della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2008, che imponevano, a pena di nullità, di acquisire un ‘esplicito parere positivo motivato’ del AVV_NOTAIO ad AVV_NOTAIO prima di procedere ad assunzioni come quelle della controricorrente.
Peraltro , ha accertato che detto ‘esplicito parere positivo motivato’ era stato rilasciato.
Ne deriva che la normativa in esame (da applicare ratione temporis, ancorché i suindicati commi 73 e 76 dell’art. 1 cit. siano stati abrogati dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge Regione RAGIONE_SOCIALE 2 maggio 2017, n. 4) era stata perfettamente rispettata e che il contratto in esame era valido.
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE che non solo il contratto di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere autorizzato con le descritte modalità, ma, altresì, che il compenso spettante alla lavoratrice avrebbe dovuto essere quantificato nella misura indicata nel decreto citato.
Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che nessuna disposizione della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2008 (o di altra legge statale) prevede che il contenuto del contratto concluso in seguito all’emissione del menzionato parere positivo sia
determinato dal medesimo decreto in deroga alla RAGIONE_SOCIALE.
La stessa RAGIONE_SOCIALE non ha saputo indicare una prescrizione specifica che ciò imponga.
D’altronde, se la legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 200 8 avesse contenuto un simile precetto, esso avrebbe chiaramente violato i «principi fondamentali stabiliti dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile».
La legge statale, in particolare, riserva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego con riguardo al trattamento economico e alla classificazione del personale, allo scopo di garantire la necessaria uniformità della relativa disciplina sul territorio nazionale, e fissa così un tipico limite di diritto privato, destinato a imporsi anche alle autonomie speciali.
La Consulta ha costantemente affermato (da ultimo con sentenza n. 153 del 2021) che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui la legge dello Stato rinvia (artt. 2, commi 2 e 3, e 45 d.lgs. n. 165 del 2001). Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni. La disciplina del trattamento economico e giuridico, pure con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto).
È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nazionale, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto).
Inoltre, si sottolinea che l’RAGIONE_SOCIALE non ha riportato il contenuto del decreto al quale ha fatto riferimento, così impedendo a questo Collegio ogni valutazione in ordine al suo contenuto.
Deve rilevarsi, pertanto, che la disciplina legislativa e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non possono essere derogate dalla normativa speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione RAGIONE_SOCIALE e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di RAGIONE_SOCIALE, dovendo considerarsi illegittimo l ‘ atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto con il dipendente è fondato su un contratto e, dunque, si svolge su un piano di parità, con la conseguenza che i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l ‘ esercizio dell ‘ autonomia privata (per un’applicazione di tale principio cfr. Cass., Sez. L , n. 11566 del 3 maggio 2021) .
2) Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 120 Cost., dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell’art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009 e dell’art. 1, commi 73 e 76, della legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2008 perché la Corte territoriale avrebbe errato a non considerare che la disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari sarebbe stata riconducibile ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, os sia all’art. 117, comma 3, Cost. (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) e 120 Cost. (potere sostitutivo straordinario del Governo).
In particolare, i decreti del AVV_NOTAIO ad AVV_NOTAIO avrebbero avuto valore normativo, pur se non legislativo.
La doglianza è infondata per le ragioni già esposte in ordine al primo motivo.
Si ribadisce, comunque, che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha messo in dubbio la legittimità e la precettività della legislazione in termini di piani di rientro di cui sopra, ma ha semplicemente rilevato che essa non conteneva (né poteva contenere) deroghe alla normativa statale in materia di pubblico impiego contrattualizzato e alla correlata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, un decreto del detto AVV_NOTAIO che siffatta normativa e detta RAGIONE_SOCIALE avesse violato non avrebbe potuto prevalere su di esse.
3) Con il terzo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2077 c.c. e degli artt. 1322, 1325 e 13621371 c.c. in relazione agli artt. 35, 40 e 63 del CCNL dell’area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE professionale tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 19981999 dell’8 giugno 2000 e degli artt. 50, 54 e 55 del CCNL dell’area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE professionale tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996.
Si sostiene che, in base alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE applicabile, i dirigenti che, come la controricorrente, erano stati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 , avrebbero avuto diritto al solo trattamento economico fondamentale, come si sarebbe potuto ricavare dall’art. 63, punto 5, CCNL 8 giugno 2000.
Inoltre, si afferma che l’art. 15 septies, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 non avrebbe comportato l’integrale applicazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiamata, ma avrebbe posto solo un parametro per valutare l’adeguatezza del complessivo trattamento economico.
La doglianza è infondata.
Infatti, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE menzionata nel ricorso non autorizza a ritenere che i dirigenti ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 non avessero assolutamente diritto alla componente della retribuzione di posizione collegata alla graduazione delle funzioni.
Infine, si osserva che il riferimento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contenuto nel citato art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 non si limita ad indicare un ‹‹parametro per valutare l’adeguatezza del complessivo trattamento economico››, ma richiama de tta RAGIONE_SOCIALE nella sua interezza.
4) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo attesa la reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
pone le spese di lite a carico della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
dichiara che s ussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6