Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 7948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3068-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 3068/2018 Cron. Rep. Ud. 21/02/2024 CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2164/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
con sentenza del 16.10.2017 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME, dirigente veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art. 63 comma 2 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell’ RAGIONE_SOCIALE FG/2 n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello dell a ripartizione, e condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2002/2007 pari a €. 36.994,52; ii) condannarsi l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre accessori di legge;
la Corte territoriale, effettuata una ricognizione RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche sulla scorta degli ‘orientamenti applicativi’ ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 Area dirigenza medica
e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione e ripartizione;
aggiungeva, quanto all’indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. n. 8842 e n. 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova sul possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell’art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell’art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005, il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3);
avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, 63 e 65 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell’art. 52 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 19982001, dell’art. 56 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 20022003, dell’art . 12 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 20042005 nonché degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.;
la Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di ‘fondi separati’, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, da cui traspariva, se lette criticamente e nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano ‘voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)’, anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe, seguendo l’esegesi del giudice d’appello , a una discriminazione in danno dei veterinari,
permettendo l’indebito finanziamento dell’unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici che finirebbero per ingiustamente avvantaggiarsi;
con il secondo mezzo si denuncia falsa applicazione dell’art. 27 comma 1 d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia previsto dalla norma predetta è limitato all’individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, anche nella vigenza dell’art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è invece la stessa RAGIONE_SOCIALE ad attribuire (senza necessità di ‘ratifica prefettizia’) la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all’art. 21 legge n. 833/1978 e dell’art. 3 legge n. 283/1962;
tanto premesso, il Collegio , in esito all’esame del primo motivo di ricorso nell’adunanza camerale del 21.2.2024, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE novità RAGIONE_SOCIALE questione e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza;
questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quella disciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61, 62 c.c.n.l. 5.12.1996 dei dirigenti del ruolo SPTA);
senonché, la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63
c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019), si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici: dalla sequenza contrattuale, il cui lessico adopera sistematicamente il plurale ‘fondi’ per riferirsi alla retribuzione di risultato, pare potersi desumere, infatti, che le parti collettive abbiano inteso mantenere distinti i due fondi e comunque le quote relative, rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari (cfr., da ultimo, l’art. 95 del c.c.n.l. 19.12.2019, cit.);
su tali basi poggiano, in sostanza, le critiche alla sentenza impugnata laddove si lamenta, nel primo motivo di ricorso, l’indebito finanziamento del personale dirigente medico con risorse destinate in via autonoma ai dirigenti veterinari, dal momento che « i primi, essendo più numerosi, finirebbero per ‘accaparrarsi’ una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi» (così a pag. 18 del ricorso per cassazione);
si ritiene, pertanto, che il ricorso ponga questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza, in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e delle possibili ricadute applicative su ambiti sociali ed economici, il contributo RAGIONE_SOCIALE Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.