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Retribuzione dirigenti scolastici estero: no a variabile

Con l’ordinanza n. 32516/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base al CCNL 2000/2001, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero non spettava la parte variabile della retribuzione di posizione. La Corte ha chiarito che la contrattazione collettiva aveva la legittima facoltà di escludere tale emolumento, e solo il nuovo CCNL del 2024 ha modificato questa disciplina per il futuro, confermando a contrario la validità della precedente esclusione.

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Pubblicato il 10 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione Dirigenti Scolastici all’Estero: la Cassazione Nega la Quota Variabile

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32516 del 2024, ha messo un punto fermo su una questione dibattuta riguardante la retribuzione dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni all’estero. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla precedente contrattazione collettiva, la quota variabile della retribuzione di posizione non era dovuta. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dalla domanda di un dirigente scolastico assegnato a una sede estera, il quale rivendicava il diritto a percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Questo emolumento, legato a specifici criteri di valutazione, era stato riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio. L’amministrazione competente, tuttavia, ha impugnato la decisione, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione e sostenendo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento escludesse esplicitamente tale componente stipendiale per il personale all’estero.

L’Analisi della Corte e la Retribuzione dei Dirigenti Scolastici

La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell’amministrazione, ribaltando le decisioni precedenti. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’interpretazione dell’art. 48, comma 4, del CCNL Area V del 2000/2001. Secondo i giudici, questa norma, nel disciplinare il trattamento economico del personale all’estero, operava una legittima limitazione, escludendo proprio la quota variabile della retribuzione di posizione.

La Corte ha sottolineato come il sistema delle fonti nel pubblico impiego privatizzato affidi primariamente alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico. La legge stessa (in particolare il D.Lgs. 165/2001) conferisce alle parti sociali un’ampia autonomia, consentendo loro di specificare, e anche di limitare, le diverse voci retributive. Pertanto, l’esclusione prevista dal CCNL non era illegittima, ma una precisa scelta negoziale.

L’Impatto del Nuovo CCNL del 7.8.2024

Un elemento decisivo nell’argomentazione della Corte è stato il riferimento al nuovo CCNL del 7 agosto 2024. Questo recente contratto ha introdotto una specifica disposizione (art. 31, comma 3) che, per il futuro, prevede che il dirigente assegnato all’estero mantenga la retribuzione di posizione in godimento prima del trasferimento.

Secondo la Cassazione, questa modifica normativa ha un carattere innovativo. Il fatto che sia stato necessario un nuovo contratto per introdurre questo beneficio dimostra, a contrario, che la disciplina precedente non lo prevedeva. La nuova norma, quindi, non interpreta la vecchia, ma la supera, confermando implicitamente la correttezza dell’interpretazione restrittiva del CCNL 2000/2001.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si basano su una chiara gerarchia delle fonti e sull’autonomia della contrattazione collettiva. I giudici hanno stabilito che:
1. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici è regolato principalmente dal CCNL di settore.
2. L’art. 48 del CCNL 2000/2001 disponeva in modo specifico per il personale all’estero, e la sua previsione limitativa era legittima e non in contrasto con norme di legge primarie.
3. Le diverse componenti della retribuzione (stipendio tabellare, indennità integrativa, retribuzione di posizione fissa e variabile) sono voci distinte, e la contrattazione poteva decidere di non erogarne una in determinate circostanze.
4. L’introduzione del beneficio con il CCNL 2024 conferma che in precedenza esso non era dovuto.

Le Conclusioni della Corte Suprema

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del dirigente scolastico. Fino all’entrata in vigore del nuovo CCNL 2024, il personale scolastico dirigente in servizio all’estero non aveva diritto a percepire la componente variabile della retribuzione di posizione. La novità della questione e l’esito alterno nei gradi di merito hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Un dirigente scolastico in servizio all’estero aveva diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione secondo il CCNL del 2000/2001?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 48, co. 4, del CCNL 2000/2001 escludeva legittimamente l’erogazione di questo specifico emolumento per il personale in servizio all’estero.

La contrattazione collettiva può limitare il trattamento economico dei dipendenti pubblici?
Sì, la sentenza chiarisce che il trattamento economico dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva. Le norme di legge (come il D.Lgs. 165/2001) conferiscono ai contratti collettivi la facoltà di definire e anche limitare specifici assegni o componenti della retribuzione.

La situazione è cambiata con la nuova contrattazione collettiva?
Sì. La Corte menziona che il nuovo CCNL del 7.8.2024 ha introdotto una disposizione (art. 31, co. 3) che, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, permette al dirigente all’estero di mantenere la retribuzione di posizione goduta in precedenza, innovando e modificando la disciplina precedente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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