Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6223 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12669-2023 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4910/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2022 R.G.N. 2834/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.12669/2023
COGNOME
Rep.
Ud.22/01/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già MIUR), avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, inserito nei ruoli della dirigenza scolastica dall’1.9.2007 e assegnato dall’1.9.2011 al 31.8.2015 quale dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Parigi per svolgere compiti affer enti alle attività scolastiche, alla corresponsione, anche per il periodo di servizio prestato all’estero, della parte variabile della retribuzione di posizione con la condanna del Ministero al rimborso di quanto indebitamente trattenuto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la parte variabile della retribuzione di posizione fosse voce retributiva facente parte integrante della retribuzione ai sensi delle previsioni del contratto collettivo di categoria, come tale avente piena natura retributiva e, pertanto, non avrebbe potuto essere trattenuta per il solo fatto che l’Alaimo fosse stato destinato allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche ed educative site all’estero; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero , affidando l’impugnazione ad un dell’Istruzione e del Merito unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Alaimo;
che, successivamente alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato nelle forme di cui all’art. 140 -bis disp. att. c.p.c. mediante collegamento audiovisivo a distanza (applicativo Teams) il 7 febbraio 2025, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
CONSIDERATO
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che, con l’unico motivo, i l Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 48, comma 4, e 52 CCNL per la dirigenza scolastica 2006/2009, e 658 d.lgs. n. 297/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale invocando il dispo sto dell’art. 48 del CCNL per l’Area della dirigenza scolastica dell’11.4.2006 in base al quale ai dirigenti scolastici all’estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dallo stesso CCNL specificando, tuttavia, che, per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del CCNL medesimo, disposizione che non collide con l’art. 658 d.lgs. n . 297/1994 risultando la previsione ivi recata per cui ai dirigenti scolastici all’estero vanno riconosciute le medesime voci retributive corrisposte ai dirigenti scolastici operanti in Italia, puntualmente rispettata, tenuto conto che la retribuzione di posizione, voce retributiva unica comprensiva della parte fissa, che ne rappresenta la misura minima, e della parte variabile eventualmente cumulabile, non qualificabile come componente dello stipendio ma come assegno fisso e continuativo determinabile in deroga rispetto alla misura ordinaria dalla contrattazione collettiva ex art. 658 d.lgs. n. 297/1994, in base alla disciplina qui applicabile, r isulta per i dirigenti all’estero legittimamente limitata alla misura fissa;
che il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento di recente accolto da questa Corte con le decisioni nn. 32515 e 32516 del 14.12.2024 alle cui motivazioni ci si richiama;
che in base a tale orientamento, l a specialità dell’art. 48, comma 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 20022005 primo biennio economico 2002.2003) secondo cui, con
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riferimento ai dirigenti scolastici all’estero ‘ la retribuzione di posizione è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL ‘ e la compatibilità di esso con la normativa primaria dettata dall’art. 658 d.lgs. n.. 297/1994 poi abrogato, cui ora corrisponde il disposto dell’art. 29 d.lgs. n. 64/2017 i quali prevedono che al personale scolastico in servizio all’estero ‘ oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsto per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quelle di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede ‘ consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell’ultimo rinnovo contrattuale di cui al CCNL 7.8.2024 che all’art. 31, comma 3 (che prevede il riconoscimento ai dirigenti scolastici all’estero della retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero , ‘a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente CCNL ‘), ai dirigenti scolastici in servizio all’estero l’emolumento in questione (parte variabile della retribuzione di posizione) non spettava;
che il ricorso va dunque accolto, l’impugnata sentenza cassata e la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, a motivo del consolidarsi dell’orientamento qui accolto in epoca successiva all’avvio del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.