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Retribuzione dirigente scolastico: la Cassazione decide

Un dirigente scolastico in servizio all’estero ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione. Mentre i tribunali di primo e secondo grado avevano accolto la richiesta, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Sulla base di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale, la Corte ha stabilito che la retribuzione dirigente scolastico all’estero era limitata alla sola componente fissa, escludendo quella variabile per il periodo in questione.

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione Dirigente Scolastico all’Estero: Niente Parte Variabile? La Cassazione Fa Chiarezza

La questione della retribuzione dirigente scolastico per il personale in servizio presso istituti italiani all’estero è da tempo oggetto di dibattito. In particolare, un punto cruciale riguarda il diritto alla corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere la controversia, fornendo un’interpretazione decisiva delle norme contrattuali applicabili e ribaltando le precedenti decisioni di merito.

I Fatti del Caso: Il Contenzioso di un Preside all’Estero

Un dirigente scolastico, assegnato dal 2011 al 2015 a dirigere un Istituto Comprensivo a Parigi, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione. La sua richiesta era chiara: ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, anche per il periodo di servizio all’estero, la componente variabile della retribuzione di posizione, oltre al rimborso delle somme che riteneva indebitamente trattenute dal Ministero.

Le Decisioni dei Giudici di Merito

Sia il Tribunale di Roma in primo grado, sia la Corte d’Appello successivamente, avevano dato ragione al dirigente. Secondo i giudici di merito, la parte variabile della retribuzione di posizione era una componente integrante dello stipendio, di piena natura retributiva. Pertanto, non poteva essere negata per il solo fatto che il servizio fosse prestato presso istituzioni scolastiche all’estero.

Il Ricorso del Ministero e la Retribuzione Dirigente Scolastico in Discussione

Il Ministero dell’Istruzione ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il proprio ricorso su un unico, decisivo motivo: la violazione e falsa applicazione delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e della legislazione primaria. L’Amministrazione sosteneva che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL dell’11.4.2006, ai dirigenti scolastici all’estero la retribuzione di posizione dovesse essere corrisposta in misura pari alla sola parte fissa. Tale disposizione, a dire del Ministero, non era in contrasto con la normativa generale, che pur garantendo le medesime voci retributive, permetteva alla contrattazione collettiva di definirne la misura in modo specifico e differenziato.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda originaria del dirigente scolastico. La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del Ministero, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidatosi di recente.

Le Motivazioni: La Specificità del Contratto Collettivo

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 48, comma 4, del CCNL del 2006. Questa norma, secondo la Cassazione, ha carattere di specialità e prevede espressamente che per i dirigenti all’estero “la retribuzione di posizione è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL”.

I giudici hanno chiarito che questa limitazione contrattuale è compatibile con la normativa primaria (art. 658 del D.Lgs. 297/1994, oggi art. 29 del D.Lgs. 64/2017). Tali leggi, pur stabilendo che al personale all’estero spettano stipendio e assegni fissi e continuativi, consentono deroghe e disposizioni specifiche. La contrattazione collettiva, quindi, ha legittimamente limitato l’emolumento alla sola parte fissa per chi presta servizio fuori dal territorio nazionale.

La Corte ha inoltre precisato che la situazione normativa è cambiata con il nuovo CCNL del 7.8.2024, il quale ha introdotto il riconoscimento della retribuzione di posizione goduta prima del trasferimento all’estero. Tuttavia, questa nuova regola non ha efficacia retroattiva e non può applicarsi al caso in esame, che ricadeva sotto l’imperio del precedente contratto.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

L’ordinanza stabilisce un principio chiaro per tutte le controversie passate relative allo stesso periodo: per gli anni regolati dal CCNL 2006, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero non spettava la componente variabile della retribuzione di posizione. La decisione, pur ribaltando i precedenti gradi di giudizio, si fonda su un consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, formatosi dopo l’inizio della causa. Proprio in ragione di questo mutamento giurisprudenziale, le spese dell’intero processo sono state compensate tra le parti.

A un dirigente scolastico in servizio all’estero spettava la parte variabile della retribuzione di posizione secondo il vecchio CCNL?
No. Secondo l’ordinanza, basandosi sul CCNL dell’11.4.2006 (art. 48, comma 4), la retribuzione di posizione per i dirigenti scolastici all’estero era corrisposta in misura pari alla sola parte fissa, escludendo quindi la componente variabile.

La normativa nazionale (D.Lgs. 297/1994) era in conflitto con la limitazione prevista dal contratto collettivo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione del contratto collettivo che limitava la retribuzione alla sola parte fissa non collideva con la normativa primaria, la quale prevedeva il riconoscimento delle medesime voci retributive, ma consentiva alla contrattazione di definirne la misura in modo specifico.

La situazione è cambiata con i nuovi contratti collettivi?
Sì. La stessa ordinanza menziona che un successivo CCNL del 7.8.2024 ha introdotto una nuova disposizione (art. 31, comma 3) che prevede il riconoscimento della retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero, ma solo a decorrere dall’anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore. La decisione in esame si applica al periodo precedente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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