Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16941 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24401-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 15/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/01/2020 R.G.N. 179/2018;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N.24401/2020
COGNOME
Rep.
Ud 05/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’ appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda con cui NOME COGNOME, docente della scuola pubblica, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, per gli anni scolastici 20132014 e 2014-2015, l’indennità di cui all’art. 69, co. 2, CCNL 1994 -1997, per lo svolgimento delle funzioni di vicario del reggente dell’Istituto comprensivo per ciechi di Assisi;
con la medesima pronuncia era altresì accolta la domanda di riconoscimento, dal 24/7/2014 al 30/8/2014 e dal 17/7/2015 al 14/8/2015, dell’indennità di sostituzione (69 co. 1° CCNL) del dirigente scolastico nel periodo di assenza per ferie di quest’ultimo;
la Corte territoriale, quanto alla prima indennità, riteneva che non interferisse con la disposizione collettiva da applicare il disposto dell’art. 14, co. 22, d.l. n. 95 del 2012, conv. con mod. in L. n. 135/2012, secondo cui la delega di compiti ai se nsi dell’art. 25, co. 5 d. lgs. n. 165/2001 era da interpretare nel senso che essa non costituiva affidamento di mansioni superiori o vicarie e poteva essere remunerata solo con la retribuzione accessoria a carico dei fondi di cui all’art. 88, co. 2, lett. f) del CCNL di comparto;
riguardando la norma interpretativa i c.d. docenti collaboratori, essa, secondo la Corte di merito, non poteva essere estesa alla diversa figura del vicario del reggente, la cui remunerazione era tuttora regolata dall’art. 69, co. 2, cit.;
il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di NOME COGNOME a propria volta contenente un motivo di ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo del ricorso principale denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione dell’art. 14, co. 22, d.l. 95/2012, ed è sviluppato sostenendo che le disposizioni di legge e contrattuali non prevederebbero più la figura del docente ‘vicario’, ma solo quella dei docenti ‘collaboratori’, da remunerare attraverso il Fondo di Istituto di cui all’art. 88, in particolare lett. f) del CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (di seguito, CCNL 2007);
il secondo motivo del medesimo ricorso è rubricato come violazione dell’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 88, co. 2, lett. f) del CCNL 2007; con esso si assume che la sentenza impugnata non avrebbe comunque considerato il quadro normativo generale e il fatto che la contrattazione collettiva (art. 69 CCNL 1994/1997) era da ritenere ormai inapplicabile, in quanto risalente a un periodo anteriore alla istituzione della dirigenza scolastica, sicché, anche da questo punto di vista, la figura de l ‘vicario’ era da considerare superata;
3 . il motivo di ricorso incidentale è rubricato come ‘Esiguità delle spese legali liquidate nonché violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; si lamenta l’esiguità delle spese legali liquidate al di sotto dei limiti di tariffa;
i motivi di ricorso principale sollecitano una complessiva presa di posizione sul regime retributivo da applicare al docente che sia chiamato a sostituire il dirigente scolastico e vanno dunque esaminati congiuntamente;
essi sono da accogliere dando continuità ai principi di diritto già affermati da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18682 del 9/7/2024 relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile;
5 . l’art. 25, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001, riprendendo gli artt. 25 -bis e ter del d. lgs. 29/1993, introdotti con l’art. 1 d. lgs. n. 59 del 1998, ha previsto l’istituzione, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, della qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, munite di personalità giuridica ed autonomia, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il comma 5 del medesimo art. 25 ha altresì previsto che «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale»;
l’art. 14, co. 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha, a propria volta, disposto che tale comma 5 «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994′ e che ‘il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od
educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico»;
5 .1 all’epoca dell’introduzione degli originari art. 25 -bis e ter e poi dell’art. 25 cit., vigeva pienamente l’art. 69 del CCNL 1994 -1997 di comparto; la suddetta norma, titolata ‘Indennità di funzioni superiori e reggenza’ , era così formulata: «1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo che sostituisce il Direttore Amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, un’indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta un’indennità di reggenza pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso al docente vicario è corrisposta un’indennità di pari importo’; la norma, al di là dei suoi contenuti di dettaglio, delineava il regime dell’epoca rispetto ai c.d. ‘vicepresidi’;
5 .2 nel medesimo contesto, l’art. 21 del CCNL normativo 1998 2001 economico 1998 -1999, prevedeva la spettanza ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, di una indennità accessoria mensile (c.d. indennità di direzione) e stabiliva che «nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente’ con la precisazione che ‘per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza
l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica»;
l’art. 33 del CCNI 31/8/1999 precisava poi che l’indennità di direzione era da corrispondere ‘nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente’, nella misura spettante al capo d’istituto, ovvero nella misura intera per il docente v icario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente;
5 .3 in definitiva, l’assetto prevedeva che spettassero:
-al sostituto del dirigente, l’indennità di direzione in misura pari a quella prevista per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente (art. 21 e 33 citt.);
-al ‘vicario’ che sostituisse il dirigente per oltre 15 giorni anche l’indennità di ‘funzioni superiori’, in misura pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento (art. 69, co. 1, cit.);
-al reggente ed al suo vicario, l’indennità di direzione prevista per il dirigente, in misura del 50 % per ciascuno di essi (art. 21 cit.);
-al ‘vicario’ che sostituisse il reggente, l’indennità di direzione in misura intera pari a quanto previsto per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente (artt. 21 e 33 citt.);
-al reggente ed al suo vicario, un’indennità pari a quella di ‘funzioni superiori’ di cui all’art. 69, co. 1 cit., in misura per ciascuno del 50 % di essa (art. 69, co. 2, cit);
5 .4 al contempo, la figura del ‘collaboratore’ del dirigente scolastico riguardava la posizione di docenti ai quali fossero ‘delegati specifici compiti’;
il sopravvenuto CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL’, ma altresì che continuassero ‘a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26 -51999 e l’art 33 CCNI 31 -8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-72003 della scuola)»; l’art. 34 del medesimo CCNL ha quindi individuato i ‘collaboratori’ del dirigente in due unità di personale docente, retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo di istituto, cui ora si affianca la previsione dell’art. 1, co. 83, L. n. 107 del 2015 secondo la quale ‘il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica’, purché senza oneri a carico della finanza p ubblica, oltre ai docenti con ‘specifiche funzioni -obiettivo’ (art. 28 CCNL 1998 -2011) o con incarichi ‘strumentali al piano dell’offerta formativa’ (art. 33 CCNL 2007) – figure tutte la cui portata qui non rileva e dunque non va ulteriormente approfondita;
6.1 la salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza ‘ai soli fini’ della determinazione del relativo importo, non può altro significare, se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi
fossero norme che ulteriormente le prevedessero; il CCNL 2007, infatti, ha espressamente richiamato la dinamica di ‘disapplicazione’ delle norme ‘generali e speciali’ previgenti (di cui all’art. 69 d. lgs. n. 165 del 2001) e, con l’art. 146 cit. ha regolat o con completezza il regime delle norme, anche collettive, destinate a sopravvivere;
ciò posto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di ‘direzione’ di cui all’art. 21 e 33 cit., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti ‘incaricati’ (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di ‘reggenza’ stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di ‘comparto’ e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di ‘sostituzione’ restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa sia dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 5 2 d. lgs. n. 165 del 2001 e di ciò si dirà in dettaglio di seguito;
dalla normativa collettiva appena citata, in una con la previsione dell’art. 25 d. lgs. n. 165/2001, si desume che la disciplina dei coadiutori nelle attività dirigenziali ha quindi subito, in tale contesto, un’evoluzione;
infatti, la figura regolata è solo quella dell’art. 25, co. 5, ovverosia quella del ‘collaboratore’ del dirigente scolastico; permane la posizione del ‘reggente’, per la quale lo stesso art. 69 risulta
salvaguardato dall’art. 146 CCNL 2007, mentre non vi è da discutere su diritti del ‘vicario’ del reggente (il c.d. vicepreside), figura non riproposta;
va dunque confermato quanto più volte ritenuto da questa S.C., ovverosia che, in sostanza, l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del ‘vicario’ (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei ‘collaboratori’ di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352);
si spiega così anche il senso della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit., destinata a dare atto di ciò che già derivava dal complesso normativo e negoziale di cui sopra, nel senso che appunto l’unica figura di coadiutore rima sta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto ‘collaboratore’, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto;
da quanto sopra derivano alcune ulteriori conseguenze, da definire in ragione di quanto dibattuto nella presente causa;
8 .1 chi coadiuvi il ‘reggente’ è ora un mero collaboratore, il cui specifico incarico è appunto quello di operare anche senza ulteriori deleghe o autorizzazioni, in una sorta di vicarietà ‘saltuaria’, perché destinata a sopperire all’impossibilità del dirig ente di operare stabilmente per la scuola di titolarità e per quella da lui aggiuntivamente retta; a tale docente (per il cui regime di esonero, v. ora anche l’art. 1, comma 83 -bis della L. n. 107 del 2015) non spetta alcunché oltre il compenso quale
collaboratore ed in tal senso vanno qui richiamate anche le conclusioni ultime di Cass. n. 19352/2023 cit.;
8 .2 il caso della ‘sostituzione’ del dirigente titolare o reggente non è però venuto meno e ciò per il convergere di due considerazioni; la prima, anche di taglio fattuale, è data dall’evidenza che si possono verificare ipotesi di impedimento del dirigente titolare o del reggente, per le più varie ragioni (malattia, aspettativa etc.), che comportano inevitabilmente, per la stessa conduzione della scuola, che qualcuno si faccia carico pienamente dei corrispondenti compiti;
sul piano giuridico -ed è la seconda considerazione – il menzionato permanere, seppure ‘ai soli fini della determinazione dell’importo’, delle regole riguardanti le indennità di funzioni superiori (art. 146 CCNL 2007) non può significare altro se non il persistere della corrispondente posizioni, riguardanti docenti che operino pienamente come ‘sostituti’ del dirigente; tutto ciò realizza una convergenza del sistema sul piano comune di cui all’art. 52 d.lgs. 165/2001 e quindi della possibilità sia di attribuire formalmente incarichi di sostituzione del dirigente in esercizio di mansioni superiori (art. 52, co. 2 d. lgs. n. 165/2001), sia che, qualora lo svolgimento delle funzioni di sostituto si verifichi (di fatto, o anche per invalidità dell’incarico), vi sia parimenti (art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001) corresponsione di differenze retributive, in una logica di necessaria coerenza anche con l’art. 36 Cost.;
8.3 la particolarità sta nel fatto che le indennità destinate a maturare rispetto a tali casi sono individuate in via autonoma dalla contrattazione collettiva, attraverso la salvaguardia della misura degli importi di cui all’art. 69, comma primo, CCNL 1994/ 1997; si tratta di operazione giuridicamente del tutto legittima, in quanto, come
precisato da ultimo da Cass. 19684/2023 cit., è alla contrattazione collettiva che «il legislatore, in tutte le versioni dell’art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell’assegnazione a mansioni diverse e superior i rispetto alla qualifica rivestita», sicché è stato il CCNL a fissare legittimamente quanto da riconoscere ai dirigenti scolastici ‘incaricati’, pur senza una loro parificazione piena con i dirigenti di ruolo, con sistema ritenuto legittimo da Corte Costi tuzionale 25 luglio 1997, n. 273, rispetto all’analogo regime di cui all’art. 54 della legge n. 312/1980, sul presupposto che il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. «richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato»;
conclusioni simili sono state assunte da Corte cost. 19 aprile 2021, n. 71 con riferimento al compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi, in base al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 e sovrapponibile è infine anche l’orientamento di questa S.C. secondo cui «l’applicazione dell’art. 36 Cost. non debba … necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni
superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza» (Cass. 14 giugno 2007 n. 13877 e poi Cass., S.U., 11 dicembre 2007, n. 25837);
8.4 in definitiva -tornando alla vicenda giuridica dei dirigenti scolastici il risalire della posizione del ‘sostituto’ ad una forma di esercizio di mansioni superiori comporta che, per il riconoscimento dei relativi emolumenti, sia necessario che ricorra quella condizione di ‘prevalenza’ che, ai sensi dell’art. 52, co. 3, d. lgs. n. 165/2001, caratterizza in generale l’istituto; la salvezza dell’art. 69 solo in relazione alla ‘misura’ dell’indennità esclude altresì che abbiano più alcuna rilevanza i 15 giorni cui la norma collettiva riconnetteva il sorgere del diritto; nel ricorrere invece in concreto dei requisiti di prevalenza la sostituzione è da remunerare con l’indennità di funzioni superiori (art. 69, co. 1 CCNL 19941997 quale richiamato dall’art. 146 CCNL 2007), calcolata in misura ‘pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento’ tra dirigente e docente;
il caso di specie coinvolge anche il tema della sostituzione per ferie, che comporta ulteriori specifiche considerazioni;
l’art. 52, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di ‘sostituzione’ di altro dipendente, prevede che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell’assenza per ferie», afferma l’art. 52, co. 2, lett. b);
da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per
legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi;
tale assetto si giustifica per molteplici ragioni; per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un’organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente; per altro verso, l’assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di ‘prevalenza’; infine, le ferie anche alla luce dell’evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-COGNOME; Corte di Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) – vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione; da ciò deriva che l’attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest’ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga al l’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore; questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non s i realizzi alcuna frizione con l’art. 36 Cost., mentre non è questa la sede per verificare quando ed a che condizioni la sostituzione per ferie di un dipendente addetto a mansioni superiori possa debordare -per l’abnormità della durata in fattispecie che impongano in ipotesi di assicurare la tutela retributiva di cui all’art. 52 cit.;
9.1 il coordinamento di quanto appena detto con il regime delle sostituzioni del dirigente scolastico precedentemente esposto comporta che, non integrando la sostituzione per ferie -qui avvenuta dal 24 luglio 2014 al 30 agosto 2014 e dal 17 luglio 2015 al 14 agosto 2015 e dunque in un ambito sostanzialmente fisiologico di mere ferie estive -l’esercizio di mansioni superiori, non vi è luogo a discorrere di riconoscimento di un’indennità;
tutto ciò, nel caso di specie, comporta, per quanto appena detto, l’accoglimento del ricorso principale, perché la Corte territoriale, con riferimento al 2013-2014 e 2014-2015, ha attribuito l’indennità per funzioni ‘vicarie’ di cui all’art. 69, co. 2, d el CCNL per il solo fatto della nomina di vicario del reggente e, per il periodo dal 24 luglio 2014 al 30 agosto 2014 e dal 17 luglio 2015 al 14 agosto 2015, l’ulteriore indennità di cui all’art. 69 co. 1 dello stesso CCNL per avere sostituito il dirigente scolastico in ferie;
11 . l’accoglimento del ricorso principale comporta quindi la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del ricorso incidentale sulle spese legali e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che giudicherà adeguandosi a quanto sopra precisato;
vanno or dunque ribaditi i seguenti principi:
-‘in tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto di cui all’art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente che sia incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole, non applicandosi più in tale
caso il disposto dell’art. 69, co. 2, del CCNL comparto scuola del 4.8.1995»;
-«il docente validamente incaricato, nei casi di cui all’art. 52, co. 2, del d.lgs., n. 165 del 2001 di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, ai sensi del successivo comma 5, con le caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di cui al comma 3 del medesimo art. 52, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l’indennità di funzioni superiori, nell’importo di cui all’art. 69, co. 1, CCNL 1994 -1997, salvaguardato in parte qua dall’art. 146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, e, quindi, in misura pari al differenziale dei livelli iniziali inquadramento del dirigente e del docente; tuttavia, secondo quanto si desume dal disposto dell’art. 52, co. 2, lett. b del d.lgs. n. 165 del 2001, la sostituzione, da parte di un docente, del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e dunque non attribuisce il diritto a differenze retributive».
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’ incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte Suprema di