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Retribuzione dirigente scolastico: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16941/2025, ha chiarito il regime della retribuzione del dirigente scolastico in caso di sostituzione. La Corte ha stabilito che la figura del “vicario” è stata superata da quella del “collaboratore”, remunerato da fondi di istituto. L’indennità per mansioni superiori spetta solo in caso di “sostituzione piena” del dirigente, con carattere di prevalenza, e non per la normale sostituzione durante le ferie.

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Pubblicato il 4 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Retribuzione Dirigente Scolastico: Quando Spetta l’Indennità al Docente Vicario?

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fatto luce su un tema complesso e dibattuto nel mondo della scuola: la corretta retribuzione del dirigente scolastico e, in particolare, il compenso dovuto a un docente che ne svolge le funzioni. La pronuncia chiarisce la distinzione tra “collaboratore” del dirigente e “sostituto” per mansioni superiori, delineando i confini normativi e contrattuali che regolano queste figure professionali.

I fatti del caso: la richiesta del docente

Un docente di una scuola pubblica, che per due anni scolastici aveva svolto le funzioni di “vicario” del dirigente scolastico reggente, si era rivolto al tribunale per ottenere il riconoscimento di due diverse indennità:
1. L’indennità per “funzioni vicarie”, prevista da un vecchio contratto collettivo (CCNL 1994-1997).
2. L’indennità di sostituzione, per aver sostituito il dirigente durante le sue assenze per ferie estive.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al docente, riconoscendogli il diritto a percepire entrambi i compensi. Il Ministero dell’Istruzione, ritenendo errata tale decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione: evoluzione della figura del “vicario”

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ribaltando le sentenze dei gradi precedenti. La decisione si fonda su un’attenta analisi dell’evoluzione normativa e contrattuale che ha interessato la dirigenza scolastica negli ultimi decenni.

L’evoluzione normativa: dal “vicario” al “collaboratore”

Il punto centrale della sentenza è il superamento della figura del “vicario”. Secondo la Corte, con l’introduzione della dirigenza scolastica e le successive riforme (in particolare il D.Lgs. 165/2001 e il CCNL del 2007), la vecchia figura del “docente vicario”, con una sua specifica indennità, non è più prevista.

Oggi la normativa parla di “collaboratori” del dirigente. Si tratta di docenti individuati dal dirigente stesso per coadiuvarlo nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative. Questi docenti non hanno diritto a una specifica indennità “vicaria”, ma possono essere remunerati esclusivamente con i fondi a disposizione dell’istituto (il cosiddetto Fondo di Istituto), per lo svolgimento di specifici compiti delegati.

La distinzione chiave: la retribuzione del dirigente scolastico per sostituzione

La Corte chiarisce che una cosa è essere “collaboratore”, un’altra è essere “sostituto”. La sostituzione, che dà diritto a una retribuzione superiore, si verifica solo quando un docente è chiamato a svolgere pienamente le funzioni del dirigente assente. Questo integra un caso di esercizio di “mansioni superiori” ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001.

Perché scatti il diritto alla differenza retributiva, tuttavia, non basta una sostituzione qualsiasi. Devono ricorrere le condizioni di “prevalenza”, ovvero lo svolgimento delle mansioni superiori deve essere preponderante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e temporale rispetto ai compiti della qualifica di appartenenza. Inoltre, la Corte ha specificato che il vecchio limite di 15 giorni, previsto dal CCNL del 1994-1997 per far scattare l’indennità, non è più rilevante.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione ricostruendo il quadro normativo. Ha evidenziato come il CCNL del 2007 abbia disapplicato molte norme precedenti, salvando l’art. 69 del CCNL 1994-1997 solo “ai soli fini della determinazione dell’importo” dell’indennità, ma non come fonte autonoma del diritto a percepirla. Il diritto sorge, invece, dalle norme generali sul pubblico impiego (art. 52, D.Lgs. 165/2001) in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori.

Inoltre, la Corte ha affrontato specificamente la questione della sostituzione per ferie. Richiamando l’art. 52, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, ha affermato che la sostituzione di un dipendente assente per ferie è, di regola, esclusa dall’ambito delle mansioni superiori. Le ferie sono un evento fisiologico e prevedibile nella vita lavorativa, e l’organizzazione dell’ente deve essere in grado di farvi fronte senza che ciò configuri automaticamente un diritto a un compenso aggiuntivo per chi sostituisce il superiore. Tale sostituzione rientra nelle normali prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, data anche la sua durata limitata.

Le conclusioni

La sentenza stabilisce due principi fondamentali con importanti implicazioni pratiche:
1. Il docente che coadiuva il dirigente scolastico (anche se definito “vicario”) è un “collaboratore” e può essere retribuito solo a carico dei fondi di istituto. La vecchia indennità “vicaria” non è più applicabile.
2. Il docente ha diritto a differenze retributive (pari al differenziale tra il suo stipendio e quello iniziale del dirigente) solo se sostituisce pienamente il dirigente assente, esercitando mansioni superiori con carattere di prevalenza. La semplice sostituzione durante il periodo feriale, essendo un evento fisiologico e di breve durata, di regola non dà diritto a tale compenso.

Il docente “vicario” del dirigente scolastico ha ancora diritto all’indennità specifica prevista dal vecchio CCNL?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la figura del “vicario” è stata superata da quella del “collaboratore” del dirigente. Questo docente può essere remunerato per specifici compiti delegati, ma solo a carico dei fondi di istituto e non ha più diritto alla specifica indennità prevista dall’art. 69, co. 2, del CCNL 1994-1997.

A quali condizioni un docente che sostituisce il dirigente scolastico ha diritto a una retribuzione superiore?
Un docente ha diritto a una retribuzione superiore solo se svolge compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico (o del reggente) in sua assenza. Tale sostituzione deve configurarsi come esercizio di mansioni superiori, caratterizzate da “prevalenza” sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, come previsto dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001.

La sostituzione del dirigente scolastico durante le ferie dà diritto a un compenso aggiuntivo?
Di regola, no. La Corte ha chiarito che la sostituzione di un dipendente assente per ferie non costituisce esercizio di mansioni superiori e, pertanto, non attribuisce il diritto a differenze retributive. Questa attività è considerata una normale prestazione lavorativa per far fronte a un’esigenza fisiologica e temporanea dell’organizzazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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