Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12531 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23362-2024 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 23362/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 07/04/2025
CC
avverso la sentenza n. 1575/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 162/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con cui NOME COGNOME dirigente scolastico in servizio all’estero presso la rappresentanza diplomatica di Montevideo, aveva chiesto, per quanto ancora rileva nel giudizio, il riconoscimento del diritto alla percezione della parte variabile della retribuzione di posizione con riferimento al periodo 1° aprile 2016 e sino al 14/10/2022 (data della sentenza) oltre interessi legali;
la Corte d’ a ppello di Roma, adita dal Ministero dell’Istruzione, ha tuttavia accolto il gravame e, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato infondata tale pretesa;
la Corte territoriale ha evidenziato come l’art. 56 del CCNL di settore, nel regolare tale ‘ parte variabile ‘ della retribuzione, faceva riferimento a parametri demandati alla contrattazione integrativa regionale, che erano destinati ad investire la tipologia di istituto scolastico, lo specifico contesto socio-economico e le funzioni attribuite, con connesse responsabilità, sicché non sussistevano concreti elementi riferibili ad un incarico all’estero, né poteva sapersi (in tal caso) a quale contrattazione regionale fare riferimento;
aggiungeva la Corte d’ a ppello che l’art. 48, co mma 4, del CCNL, che riconosceva al personale all’estero solo il diritto alla parte fissa della retribuzione di posizione era norma speciale, su cui non interferivano le norme in generale riguardanti tale retribuzione;
non vi era neanche contrasto con l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 o con il sopravvenuto art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, in quanto l’emolumento non costituiva un’autonoma voce retributiva privo delle caratteristiche di fissità e continuatività richieste da quelle norme;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero; è in atti memoria della ricorrente;
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 48, co. 4, del CCNL dell’Area V dirigenza del 1.4.2006 ed inadeguatezza della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; con esso si censura il passaggio motivazionale con cui la Corte d’ appello aveva ritenuto che non valesse ad opinare nel senso ritenuto dalla ricorrente l’art. 13, co. 4, del CCNL del 2002, in quanto riguardante il trattamento del personale fuori ruolo, quali in realtà erano anche i dirigenti destinati al servizio estero; viceversa, sostiene il motivo, il concatenarsi dei richiami dell’art. 48, co. 4 all’art. 56 del CCNL del 2006 e quindi all’art. 13 del CCNL ed alla salvezza da questo operata dell’art. 50 del medesimo CCNL, comportavano il generale riconoscimento al personale fuori ruolo dell’intera retribuzione di posizione, ivi compresa la parte variabile, da determinarsi in misura ‘media’;
il secondo motivo adduce ancora la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, co. 4 e 48, co. 4 e 52 dei menzionati CCNL nonché degli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994, 29 d.lgs. n. 64/2017 e 24 co. 3 d.lgs. n. 165/2001; la censura richiama ragionamenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo, sostenendo che, sulla base di essi, dovesse riconoscersi l’esistenza di norme collettive attributive dell’emolumento anche al personale in servizio all’estero, in quanto non
sussistevano effettive difficoltà di determinazione della parte variabile rivendicata, in quanto essa era da attribuire dell’identica misura riconosciuta presso la sede di titolarità;
il terzo motivo richiama anch’esso gli art t. 13, co. 4, 52 e 48, co. 4, citt., dei diversi CCNL, sostenendo che la relazione tra essi e gli artt. 658 del d.lgs. n. 197/1994, 29 del d.lgs. n. 64/2017 e 2 co. 2-3, 3, 24 co. 3, e 45 co. 1-2 d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere definita ritenendo che l’intera retribuzione di posizione foss e da riportare nell’ambito dei corrispettivi fissi e continuativi che la norma primaria salvaguardava per i lavoratori destinati su sede estera;
si richiama il nuovo CCNL sottoscritto il 7/8/2024 la cui formulazione, all’art. 31 co mma 3 (che ricalca l’art. 13 CCNL sopra richiamato), mira innegabilmente a consentire il riconoscimento della retribuzione di posizione, quota variabile, per i dirigenti scolastici collocati all’estero , così modificando l’art. 48 co. 4 CCNL 2006 ritenuto evidentemente nullo per incompatibilità con le norme imperative di legge;
i motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione giuridica, e vanno disattesi alla luce dei principi già espressi da Cass., Sez. L, n. 32515 e n. 32516 del 14/12/2024, alle cui motivazioni si fa in questa sede diretto richiamo (conf., da ultimo, Cass., Sez. L, n. 6223/2025);
5 . l’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all’estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione
dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l’art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all’estero, «per quanto riguarda la retribuzion e di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL»;
5 .1 l’art. 48, co. 4, cit. , prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l’art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell’art. 13 del CCNL 2000/20 01 per i criteri di definizione di quest’ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l’art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l’art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell’art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l’art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai «dirigenti scolastici all’estero», e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate -sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità delle situazioni – mentre non è conferente il fat to che esso richiami l’art. 56 del medesimo CCNL, perché nell’ambito di quest’ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
5 .2 quanto al raffronto tra l’art. 48, co. 4 cit. con l’art. 658 cit. e con l’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo ‘stipendio’ e gli ‘assegni’ previsti per il territorio nazionale; non può quindi non osservarsi come lo ‘stipendio’ e
la ‘retribuzione di posizione’, nel contesto dell’art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla ‘struttura della retribuzione’ dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (‘stipendio tabellare’) ed alla lett era d) (‘retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile’), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli ‘assegni’ cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»;
l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell’art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli artt. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi -così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva -va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell’art. 48, co. 4, cit.;
5.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3 , che «a decorrere dall’anno scolastico successivo
all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in pr ecedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in godimento prima dell’avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferime nto i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.;
6 . in definitiva, la specialità dell’art. 48, co. 4 cit. e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell’ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava; le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento speso nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragione ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, il cui dictum va comunque in questa sede confermato;
infatti, la disciplina di cui all’ultimo CCNL, pur costituendo ius superveniens da conoscere d’ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) , non interferisce, tuttavia, con l’originaria domanda giudiziale, in quanto quest ‘ultima , se è vero che comprendeva il periodo temporale fino al 28 febbraio 2025, è stata (nondimeno) accolta dal Tribunale con riferimento alle (sole) somme spettanti fino al dì della sentenza, riconoscendosi, appunto, in primo grado la parte variabile della retribuzione di posizione solo fino al 14/10/2022 (data della sentenza), con statuizione -si noti-
appellata, sullo specifico punto, soltanto dal MIUR (v. p. 4 sentenza impugnata);
6. in conclusione il ricorso (per le già indicate ragioni) va rigettato; la novità della questione, giunta solo da ultimo davanti a questa S.C. (e risolta con le pronunce sopra richiamate), giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione