Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23362-2024 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/04/2025
CC
avverso la sentenza n. 1575/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 162/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con cui NOME COGNOME, dirigente scolastico in servizio all’estero presso la rappresentanza diplomatica di Montevideo, aveva chiesto, per quanto ancora rileva nel giudizio, il riconoscimento del diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa parte variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione con riferimento al periodo 1° aprile 2016 e sino al 14/10/2022 (data RAGIONE_SOCIALEa sentenza) oltre interessi legali;
la Corte d’ a ppello di Roma, adita dal RAGIONE_SOCIALE, ha tuttavia accolto il gravame e, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato infondata tale pretesa;
la Corte territoriale ha evidenziato come l’art. 56 del CCNL di settore, nel regolare tale ‘ parte variabile ‘ RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, faceva riferimento a parametri demandati alla contrattazione integrativa regionale, che erano destinati ad investire la tipologia di istituto scolastico, lo specifico contesto socio-economico e le funzioni attribuite, con connesse responsabilità, sicché non sussistevano concreti elementi riferibili ad un incarico all’estero, né poteva sapersi (in tal caso) a quale contrattazione regionale fare riferimento;
aggiungeva la Corte d’ a ppello che l’art. 48, co mma 4, del CCNL, che riconosceva al personale all’estero solo il diritto alla parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione era norma speciale, su cui non interferivano le norme in generale riguardanti tale retribuzione;
non vi era neanche contrasto con l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 o con il sopravvenuto art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, in quanto l’emolumento non costituiva un’autonoma voce retributiva privo RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche di fissità e continuatività richieste da quelle norme;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del RAGIONE_SOCIALE; è in atti memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente;
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4, del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘Area V dirigenza del 1.4.2006 ed inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; con esso si censura il passaggio motivazionale con cui la Corte d’ appello aveva ritenuto che non valesse ad opinare nel senso ritenuto dalla ricorrente l’art. 13, co. 4, del CCNL del 2002, in quanto riguardante il trattamento del personale fuori ruolo, quali in realtà erano anche i dirigenti destinati al servizio estero; viceversa, sostiene il motivo, il concatenarsi dei richiami RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4 all’art. 56 del CCNL del 2006 e quindi all’art. 13 del CCNL ed alla salvezza da questo operata RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del medesimo CCNL, comportavano il generale riconoscimento al personale fuori ruolo RAGIONE_SOCIALE‘intera retribuzione di posizione, ivi compresa la parte variabile, da determinarsi in misura ‘media’;
il secondo motivo adduce ancora la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, co. 4 e 48, co. 4 e 52 dei menzionati CCNL nonché degli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994, 29 d.lgs. n. 64/2017 e 24 co. 3 d.lgs. n. 165/2001; la censura richiama ragionamenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo, sostenendo che, sulla base di essi, dovesse riconoscersi l’esistenza di norme collettive attributive RAGIONE_SOCIALE‘emolumento anche al personale in servizio all’estero, in quanto non
sussistevano effettive difficoltà di determinazione RAGIONE_SOCIALEa parte variabile rivendicata, in quanto essa era da attribuire RAGIONE_SOCIALE‘identica misura riconosciuta presso la sede di titolarità;
il terzo motivo richiama anch’esso gli art t. 13, co. 4, 52 e 48, co. 4, citt., dei diversi CCNL, sostenendo che la relazione tra essi e gli artt. 658 del d.lgs. n. 197/1994, 29 del d.lgs. n. 64/2017 e 2 co. 2-3, 3, 24 co. 3, e 45 co. 1-2 d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere definita ritenendo che l’intera retribuzione di posizione foss e da riportare nell’ambito dei corrispettivi fissi e continuativi che la norma primaria salvaguardava per i lavoratori destinati su sede estera;
si richiama il nuovo CCNL sottoscritto il 7/8/2024 la cui formulazione, all’art. 31 co mma 3 (che ricalca l’art. 13 CCNL sopra richiamato), mira innegabilmente a consentire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione, quota variabile, per i dirigenti scolastici collocati all’estero , così modificando l’art. 48 co. 4 CCNL 2006 ritenuto evidentemente nullo per incompatibilità con le norme imperative di legge;
i motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione giuridica, e vanno disattesi alla luce dei principi già espressi da Cass., Sez. L, n. 32515 e n. 32516 del 14/12/2024, alle cui motivazioni si fa in questa sede diretto richiamo (conf., da ultimo, Cass., Sez. L, n. 6223/2025);
5 . l’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all’estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione
dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l’art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all’estero, «per quanto riguarda la retribuzion e di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL»;
5 .1 l’art. 48, co. 4, cit. , prevede dunque il riconoscimento soltanto RAGIONE_SOCIALEa parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l’art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del CCNL 2000/20 01 per i criteri di definizione di quest’ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l’art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l’art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l’art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai «dirigenti scolastici all’estero», e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate -sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe situazioni – mentre non è conferente il fat to che esso richiami l’art. 56 del medesimo CCNL, perché nell’ambito di quest’ultima disposizione è regolata anche la parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
5 .2 quanto al raffronto tra l’art. 48, co. 4 cit. con l’art. 658 cit. e con l’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo ‘stipendio’ e gli ‘assegni’ previsti per il territorio nazionale; non può quindi non osservarsi come lo ‘stipendio’ e
la ‘retribuzione di posizione’, nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla ‘struttura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione’ dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (‘stipendio tabellare’) ed alla lett era d) (‘retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile’), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli ‘assegni’ cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»;
l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli artt. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi -così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva -va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4, cit.;
5.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3 , che «a decorrere dall’anno scolastico successivo
all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (Fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all’atto RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione all’estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in pr ecedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione RAGIONE_SOCIALEa misura (pari a quella in godimento prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferime nto i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.;
6 . in definitiva, la specialità RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4 cit. e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire RAGIONE_SOCIALE‘ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava; le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento speso nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragione ad integrazione e rettifica RAGIONE_SOCIALEa motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, il cui dictum va comunque in questa sede confermato;
infatti, la disciplina di cui all’ultimo CCNL, pur costituendo ius superveniens da conoscere d’ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) , non interferisce, tuttavia, con l’originaria domanda giudiziale, in quanto quest ‘ultima , se è vero che comprendeva il periodo temporale fino al 28 febbraio 2025, è stata (nondimeno) accolta dal Tribunale con riferimento alle (sole) somme spettanti fino al dì RAGIONE_SOCIALEa sentenza, riconoscendosi, appunto, in primo grado la parte variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione solo fino al 14/10/2022 (data RAGIONE_SOCIALEa sentenza), con statuizione -si noti-
appellata, sullo specifico punto, soltanto dal RAGIONE_SOCIALE (v. p. 4 sentenza impugnata);
6. in conclusione il ricorso (per le già indicate ragioni) va rigettato; la novità RAGIONE_SOCIALEa questione, giunta solo da ultimo davanti a questa SRAGIONE_SOCIALE (e risolta con le pronunce sopra richiamate), giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione