Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
Oggetto
Dirigente scolastico in servizio all’estero Retribuzione di posizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
Ud. 04/06/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 14112-2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2519/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 1382/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Fatti di causa :
Con ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 414 c.p.c. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, assumendo di essere un dirigente scolastico collocato fuori ruolo e a disposizione del RAGIONE_SOCIALE esteri e chiedeva che fosse accertato, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, il proprio diritto all’integrale corresponsione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di posizione, parte fissa e vari abile, per il periodo di servizio svolto all’estero dall’anno scolastico 2014/2015 fino al 31 agosto 2018, con la conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive. Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, rigettava il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello. Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 2519/2020 depositata il 20/11/2020 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, dichiarava il diritto di NOME COGNOME alle differenze retributive. La Corte di Appello, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, riteneva che le parti collettive, che avevano espressamente escluso la RAGIONE_SOCIALE di posizione parte variabile per il servizio prestato all’estero, avessero violato la disciplina legale dettata dall’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) con un unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con controricorso e ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13, 48, 52 del CCNL 2006/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. La parte ricorrente sostiene, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE di posizione, parte fissa e parte variabile, seppure inclusa nel trattamento fondamentale, si distingue dallo stipendio tabellare ed inoltre quanto all’ammontare è compresa fra un minimo ed un massimo e va graduata sulle respon sabilità RAGIONE_SOCIALE‘incarico e sulle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘Istituto funzione scolastica diretta. Il ricorso addebita, per questa via, alla Corte territoriale di avere ritenuto la specifica disciplina contrattuale in contrasto con l’art. 658 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297 quando, in realtà, anche il legislatore avrebbe voluto garantire al personale all’estero solo lo stipendio e le voci retributive di carattere fisso e continuativo.
2. Il ricorso è fondato alla luce del principio di diritto già enunciato da questa Corte nelle pronunce Cass. 32515/2024 e 32516/2024, orientamento al quale il Collegio intende dare continuità. Assumono rilievo le considerazioni di seguito riportate: l’art. 658 del D. Lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del D.Lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all’estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l’art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE scolastici all’estero, «per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE di posizione
questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL»; l’art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto RAGIONE_SOCIALEa parte fissa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di posizione e non di quella variabile, che l’art. 56 riconosce in generale ai RAGIONE_SOCIALE scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest’ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l’art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l’art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla RAGIONE_SOCIALE di posizione parte fissa e parte variabile; infatti, l’art. 48, co. 4, cit. nel regolare la RAGIONE_SOCIALE di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai RAGIONE_SOCIALE scolastici all’estero e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate, mentre non è conferente il fatto che esso richiami l’art. 56 del medesimo CCNL, perché nell’ambito di quest’ultima disposizione è regolata anche la parte fissa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio; quanto al raffronto tra l’art. 48, co. 4 cit. con l’art. 658 cit. e con l’art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo stipendio e gli assegni previsti per il territorio nazionale; non può quindi non osservarsi come lo stipendio e la RAGIONE_SOCIALE di posizione, nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla struttura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (stipendio tabellare) ed alla lettera d) (RAGIONE_SOCIALE di posizione, parte fissa e parte variabile), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la
RAGIONE_SOCIALE individuale di anzianità e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli assegni cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»; l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4, qui in esame; infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d.lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di RAGIONE_SOCIALE; anzi – così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva – va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4, cit.; non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3, che «a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (RAGIONE_SOCIALE di posizione e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE scolastici), la RAGIONE_SOCIALE di posizione in godimento all’atto RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione all’estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione RAGIONE_SOCIALEa misura (pari a quella in
godimento prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; in definitiva, la specialità RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire RAGIONE_SOCIALE‘ultima contrattazione, ai RAGIONE_SOCIALE scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava.
La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi di diritto e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria.
Le questioni trattate si sono definite nell’orientamento di questa Corte solo dopo il deposito del ricorso e la circostanza giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di NOME COGNOME; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione