Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
Oggetto
Dirigente scolastico in servizio all’estero Retribuzione di posizione
R.G.N. 14112/2021
Ud. 04/06/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 14112-2021 proposto da: MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2519/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 1382/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, assumendo di essere un dirigente scolastico collocato fuori ruolo e a disposizione del Ministero degli esteri e chiedeva che fosse accertato, nei confronti del MIUR, il proprio diritto all’integrale corresponsione della retribuzione di posizione, parte fissa e vari abile, per il periodo di servizio svolto all’estero dall’anno scolastico 2014/2015 fino al 31 agosto 2018, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il MIUR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, rigettava il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello. Il MIUR si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2519/2020 depositata il 20/11/2020 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto di NOME COGNOME alle differenze retributive. La Corte di Appello, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, riteneva che le parti collettive, che avevano espressamente escluso la retribuzione di posizione parte variabile per il servizio prestato all’estero, avessero violato la disciplina legale dettata dall’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M inistero (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) con un unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con controricorso e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 48, 52 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. La parte ricorrente sostiene, in particolare, che la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, seppure inclusa nel trattamento fondamentale, si distingue dallo stipendio tabellare ed inoltre quanto all’ammontare è compresa fra un minimo ed un massimo e va graduata sulle respon sabilità dell’incarico e sulle caratteristiche dell’Istituto funzione scolastica diretta. Il ricorso addebita, per questa via, alla Corte territoriale di avere ritenuto la specifica disciplina contrattuale in contrasto con l’art. 658 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297 quando, in realtà, anche il legislatore avrebbe voluto garantire al personale all’estero solo lo stipendio e le voci retributive di carattere fisso e continuativo.
2. Il ricorso è fondato alla luce del principio di diritto già enunciato da questa Corte nelle pronunce Cass. 32515/2024 e 32516/2024, orientamento al quale il Collegio intende dare continuità. Assumono rilievo le considerazioni di seguito riportate: l’art. 658 del D. Lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell’art. 29 del D.Lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all’estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l’art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all’estero, «per quanto riguarda la retribuzione di posizione
questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL»; l’art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l’art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell’art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest’ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l’art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l’art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell’art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile; infatti, l’art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai dirigenti scolastici all’estero e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate, mentre non è conferente il fatto che esso richiami l’art. 56 del medesimo CCNL, perché nell’ambito di quest’ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio; quanto al raffronto tra l’art. 48, co. 4 cit. con l’art. 658 cit. e con l’art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo stipendio e gli assegni previsti per il territorio nazionale; non può quindi non osservarsi come lo stipendio e la retribuzione di posizione, nel contesto dell’art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (stipendio tabellare) ed alla lettera d) (retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la
retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli assegni cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»; l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell’art. 48, co. 4, qui in esame; infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d.lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area; anzi – così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva – va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell’art. 48, co. 4, cit.; non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3, che «a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in
godimento prima dell’avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; in definitiva, la specialità dell’art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell’ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava.
La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi di diritto e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto della domanda originaria.
Le questioni trattate si sono definite nell’orientamento di questa Corte solo dopo il deposito del ricorso e la circostanza giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di NOME COGNOME compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione