Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29967 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
1.La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le sue domande, volte a conseguire l’accertamento del diritto al pagamento della retribuzione di posizione nella misura del 50%, ovvero nella diversa misura prevista da legge, da regolamento o dalla contrattazione collettiva, per l’incarico ad interim a lui affidato in qualità di dirigente medico con delibera del Commissario Straordinario ASL n. 1004 del 14.10.2011, e fermo restando il pagamento della retribuzione di risultato, oltre al diritto al pagamento di ogni onere accessorio compreso il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali ed ogni connesso riconoscimento ai fini del TFR e a titolo di assegno pensionistico, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle invocate retribuzioni comprensive di interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
Al COGNOME, che era risultato vincitore della selezione interna di Direttore Amministrativo del RAGIONE_SOCIALE Battipaglia, era stato infatti conferito anche l’incarico ad interim di Direttore nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provenienza.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, richiamato il contenuto dell’art. 40, comma 9, del CCNL 1998-2001, ha evidenziato che il giudice di primo grado si era orientato in un’ottica contabile, secondo cui la retribuzione di posizione variabile non attribuisce
una posizione certa e determinabile al dirigente, ma dipende da una serie di fattori rimessi alle determinazioni aziendali e da valutazioni discrezionali di tipo organizzativo dell’azienda, dalla tenuta di bilancio e dal rispetto di norme di contabilità la cui violazione può dare luogo a situazioni contabilmente, disciplinarmente e penalmente rilevanti.
Ha aggiunto che non era stato acquisito il dato che gli incarichi affidati riguardassero due strutture complesse, risultando dalla delibera del Commissario Straordinario ASL n. 1004 del 14.10.2011 e dal rapporto di valutazione gestionale per il ricorrente che il COGNOME fino alla metà del 2011 era incaricato di struttura semplice e che il RAGIONE_SOCIALE, di provenienza, e per il quale vigeva la copertura ad interim , non era qualificato come struttura complessa.
Ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione da parte del primo giudice; ha inoltre ritenuto infondato sia il motivo di gravame con cui era stato contestato il richiamo alle decisioni non vincolanti dell’ARAN, sia il rilievo inerente alla mancanza di una possibile responsabilità per danno erariale.
Ha altresì escluso che in capo al ricorrente si fosse creato un legittimo affidamento ed ha evidenziato che la voce assegnata al RAGIONE_SOCIALE era stata qualificata in ragione della sua natura di struttura semplice e non complessa, e non si estendeva all’indennità di posizione variabile.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di undici motivi, illustrati da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ., 111, c. 6 Cost., artt. 2697 cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ., art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa
del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; motivazione inesistente e/o apparente e omesso esame di fatti decisivi della controversia; travisamento assoluto dei fatti e contraddittorietà assoluta con il probatum . Error in iudicando e in procedendo .
Addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non acquisito il dato relativo alla classificazione della Direzione amministrativa di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE; evidenzia che secondo la delibera del Commissario Straordinario ASL n. 1004 del 14.10.2011, tutti i partecipanti ricoprivano in quella data posizioni di RAGIONE_SOCIALE Complessa.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ., 111, c. 6 Cost., art. 2697 cod. civ., art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; motivazione inesistente e/o apparente e verifica circa fatti decisivi della controversia; travisamento assoluto dei fatti e contraddittorietà assoluta con il probatum . Error in iudicando e in procedendo .
Deduce che era stata smentita l’affermazione della Corte territoriale secondo cui dalla delibera del Commissario Straordinario ASL n. 1004 del 14.10.2011 risultava che fino alla metà di ottobre 2011 il COGNOME era incaricato di struttura semplice e in seguito incaricato di struttura complessa.
Sostiene che la delibera n. 1004 del 14.10.2011 aveva riconosciuto sia il RAGIONE_SOCIALE di Battipaglia che quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come strutture complesse.
Aggiunge che il rapporto di valutazione gestionale riguardava esclusivamente la macrostruttura ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e la classificava come RAGIONE_SOCIALE complessa da ottobre 2011; evidenzia che dal suddetto rapporto non poteva pertanto trarsi alcun riferimento alla struttura di Battipaglia.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ., 111, c. 6 Cost., art. 2697 cod. civ., art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; motivazione inesistente e/o apparente e verifica circa fatti decisivi della controversia; travisamento assoluto dei fatti e contraddittorietà assoluta con il probatum . Error in iudicando e in procedendo .
Evidenzia che il carattere di RAGIONE_SOCIALE complessa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato confermato dalle risultanze probatorie complessivamente emergenti dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione istruttoriaamministrativa del Responsabile del Personale, dalla deliberazione n. 1004 del 14.10.2011, nonché dagli atti generali a monte del deliberato; precisa che la deliberazione di approvazione dell’atto aziendale è del 30.6.2011.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma primo, 416, commi secondo e terzo, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Evidenzia che era pacifico ed incontestato il carattere di struttura complessa del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ., 111, c. 6 Cost., art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.; motivazione inesistente e/o apparente e verifica circa fatti decisivi della controversia; travisamento assoluto dei fatti e contraddittorietà assoluta con il probatum . Error in iudicando e in procedendo .
Lamenta il carattere apparente e tautologico della motivazione della sentenza impugnata, in quanto si è limitata a rilevare che il giudice di primo grado si è orientato in un’ottica contabile ed ha rammentato che la
retribuzione di posizione variabile dipende da una serie di fattori, ma non ha esplicitato il fattore mancante, tra quelli rimessi alle determinazioni aziendali.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 1998/2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e dei principi generali di classificazione degli atti pubblici e privati . Error in iudicando e in procedendo , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la delibera di attribuzione dell’incarico rientri tra gli atti di macro-organizzazione, senza considerare che la fattispecie è regolata dalla norma contrattuale di settore, che attribuisce il diritto in una misura prestabilita.
Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Error in iudicando e in procedendo , per avere la Corte territoriale individuato una prassi, peraltro riguardante gli Enti Locali, disattendendo la norma contrattuale di settore di regolamentazione della fattispecie, che costituisce fonte prevalente
Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Error in iudicando.
Lamenta il carattere apparente della motivazione, nonché il contrasto della medesima con la delibera n. 1004/2011.
Con il nono motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa
del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Error in iudicando .
Evidenzia che oltre all’art. 40 del CCNL 1998/2001, rilevano il Regolamento della ASL, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1004/2011 ed il provvedimento all’uopo assunto dal Direttore del Personale (quest’ultimo erroneamente classificato dalla Corte territoriale come atto avente natura meramente comunicativa e non costitutiva di situazioni pienamente tutelabili).
Lamenta la contraddittorietà della statuizione secondo cui il rinvio alla normativa vigente, contenuto nella delibera n. 1004/2011 in ordine al correlato economico dell’incarico conferito al ricorrente, è riferito all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001.
Argomenta che ai sensi del comma 1 dell’art. 24 d. lgs. n. 165/2001 la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e rimanda dunque all’art. 40 del CCNL 1998/2001.
Con il decimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001; dell’art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Error in iudicando , per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il legittimo affidamento del COGNOME.
Torna a sostenere l’insussistenza di un dato normativo che preveda la gratuità di prestazioni che, originariamente espletate in via di transitorietà, siano state assorbite sino al collocamento a riposo del ricorrente.
Con l’undicesimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 9, Acc. 8.6.2000 CCNL quadriennio 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Error in iudicando .
Addebita alla Corte territoriale di avere escluso la rilevanza della regolarità di copertura finanziaria della delibera del Commissario Straordinario.
Lamenta il contrasto della relativa statuizione, assunta valorizzando la relazione amministrativa del 27.5.2016, documento privo di rilevanza probatoria, con il contenuto della deliberazione n. 1004/2011 (che aveva riconosciuto la natura complessa della RAGIONE_SOCIALE).
Evidenzia che la suddetta relazione, assimilabile ad una consulenza tecnica di parte, cita documenti che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto, tra cui la deliberazione n. 640/2011.
Le censure contenute nel primo, nel secondo e nel terzo motivo sono inammissibili.
Non è configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la qualificazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE è stata esaminata dalla Corte territoriale, la quale sulla base della documentazione in atti ha ritenuto provato che si trattava di una struttura semplice.
Le censure non assolvono pienamente agli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non localizzano gli atti introduttivi dei gradi di merito.
Inoltre le censure sollecitano un giudizio di merito sulla qualificazione del distretto RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE come struttura complessa, attraverso la rilettura delle risultanze documentali (delibera n. 1004 del 14.10.2011, rapporto di valutazione gestionale, relazione istruttoria-amministrativa, altri atti generali, che nemmeno sono localizzati).
Anche la denunciata apparenza della motivazione è inammissibilmente prospettata in ragione dell’erronea interpretazione di documenti.
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una
rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
13. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Deve infatti rammentarsi che spetta inoltre al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
La censura relativa all’apparenza della motivazione contenuta nel quinto motivo è parimenti inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La sentenza impugnata, dopo avere osservato che la retribuzione di posizione variabile dipende da una serie di fattori rimessi alle determinazioni aziendali e da valutazioni discrezionali di tipo organizzativo dell’azienda, dalla tenuta di bilancio e dal rispetto di norme di contabilità, la cui violazione può dare luogo a situazioni contabilmente, disciplinarmente e penalmente rilevanti, ha richiamato l’art. 40 del CCNL 1998-2001, evidenziando che il divieto di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda costituisce il limite di confine della maggiorazione, in quanto la parte variabile della retribuzione di posizione è di competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo.
La Corte territoriale ha comunque ritenuto dirimenti le risultanze della deliberazione n. 1004 del 14.10.2001 del Commissario Straordinario e del rapporto di valutazione gestionale, da cui si evinceva che il RAGIONE_SOCIALE non era qualificato come struttura complessa.
Deve inoltre rammentarsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con
la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Le censure di violazione di legge contenute nel sesto, nel settimo nell’ottavo, nel nono, nel decimo e nell’undicesimo motivo sono infondate.
In disparte i profili di inammissibilità dei rilievi, che tornano a sollecitare un giudizio di merito attraverso la rilettura della delibera n. 1004/2001, dell’attestazione di regolarità contabile, rileva l’art. 40 del CCNL normativo 1998/2001, economico 1998-1999 dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, il quale prevede: « 1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito.
La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilità.
La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della
retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – per il personale già in servizio all’ entrata in vigore del contratto medesimo – è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzio ni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano -secondo l’atto aziendale più strutture complesse – per la retribuzione di posizione -parte variabile -del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale è confermata per il biennio 1998 -1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 1997, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 1 lett. a).
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti -fissa e variabile -in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all’ art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio ».
Fascia a) dell’art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell’art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell’art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell’art. 55: L. 45.000.000
Tale disposizione ricalca l’art. 39 del CCNL del CCNL Dirigenza medica 8.6.2000, rispetto al quale questa Corte si è pronunciata, rammentando in generale che in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale (v. Cass. n. 37004/2022; Cass. n. 20480/2020).
In particolare, in tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la
contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (Cass. n. 91/2019).
Si è in particolare evidenziato che, ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis , 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni; ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell’art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all’art. 67, comma 2 (che rinvia all’allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del Dipartimento).
Si è dunque affermato che in tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, del CCNL 2000 area medica e veterinaria del SSN, che pur non configurandosi con la denominazione di incarico di Direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse, non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione (Cass. n. 37004/2022 cit.).
Tali principi sono applicabili anche al titolare di incarichi ex art. 40 del CCNL normativo 1998/2001, economico 1998-1999 dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in quanto tale norma sovrapponibile art. 39, comma 9, del CCNL 2000 area medica e veterinaria del SSN.
Questa Corte ha inoltre chiarito che ai fini del riconoscimento del compenso per l’assegnazione di fatto a superiori mansioni dirigenziali, è necessario che l’ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (v. Cass. n. 350/2018); sulla base delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e
finanziarie da assegnare ai medesimi ed in genere sull’organizzazione, è infatti rimessa al potere discrezionale della RAGIONE_SOCIALE, potere insindacabile nel merito in sede giudiziale.
Per le aziende sanitarie locali rilevano l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass. n. 91/2019 e Cass. n. 27400/2018).
Non è dunque applicabile la disciplina dettata dall’art. 2103 cod. civ., come ribadito dall’art. 15 ter del d. lgs. n. 502/1992, inserito dal d. lgs. n. 229/1999, nonché dall’art. 28, comma 7, del CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, che ha stabilito ‘…l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art. 2103, comma 1, del cod. civ.’; per le medesime ragioni è stata esclusa l’applicabilità al rapporto dirigenziale dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II (v. Cass. n. 21568/2018).
L’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha infatti delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
La sentenza impugnata, che ha escluso il diritto del COGNOME alla percezione della retribuzione di posizione parte variabile ex art. 40, comma
9, del CCNL 1998/2001 in assenza di un atto di graduazione che qualificasse il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE come struttura complessa, è dunque conforme a tali principi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della