Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25790/2020 proposto da:
Azienda Ospedaliero Universitaria ‘Città della salute e della scienza di Torino’, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Torino n. 164/2020 pubblicata il 1° aprile 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Torino NOME COGNOME dipendente dell’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (da ora solo Azienda), ha agito contro quest’ultima, lamentando:
il mancato pagamento di differenze retributive, a causa dell’illegittima diminuzione, al momento del rinnovo dell’incarico dirigenziale per il periodo 15 gennaio 2012 – 14 gennaio 2015, della retribuzione di posizione in precedenza goduta per erronea ap plicazione dell’art. 9, comma 32, della legge n. 122 del 2010;
il mancato pagamento della differenza della retribuzione di posizione spettante al dirigente della sua struttura per il periodo nel quale lo aveva sostituito;
il mancato conferimento dell’incarico di direttore della struttura semplice progettazione e investimenti – appalti e contabilità.
Ha chiesto il pagamento delle differenze di cui ai punti 1 e 2, e il conferimento dell’incarico sub 3 o, in subordine, il rinnovo della relativa procedura selettiva.
Il Tribunale di Torino, integrato il contraddittorio con NOME COGNOME vincitore della procedura in questione, con sentenza del 6 febbraio 2019, ha accolto la sola domanda indicata al punto 1.
L’Azienda ha proposto appello, al quale ha resistito il solo NOME COGNOME
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 164 del 2020, ha rigettato il gravame.
L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e ha depositato memoria.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Azienda lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del CCNL della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del SSN, quadriennio 1998-2001.
Sostiene che al controricorrente sarebbe stato conferito, dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2007 e, poi, sino al 14 gennaio 2009, l’incarico di Direttore della Struttura Complessa ‘Servizio di prevenzione e protezione’ dell’ex P.O. Sant’Anna. In seguito alla soppressione di tale Struttura, gli sarebbe stato attribuito un incarico dirigenziale di Alta Specialità (C1), dal 15 gennaio 2009 al gennaio 2012, per ‘Aggiornamento delle planimetrie dei Presidi Ospedalieri e delle relative pertinenze (strutture, impiantistica, evacuazione antincendio) nonché la gestione e l’espletamento di tutte le procedure connesse alle problematiche del contenimento dei consumi energetici denominato’.
Nel fare ciò, al controricorrente sarebbe stata garantita, in applicazione dell’art. 40, comma 8, del CCNL citato, la retribuzione di posizione di responsabile di struttura complessa, per mezzo del versamento di un assegno ad personam pari alla differenza fra quanto percepito prima e quello che avrebbe ricevuto in seguito. Alla scadenza del triennio, però, il dirigente avrebbe avuto diritto a mantenere la retribuzione di posizione del nuovo, inferiore, incarico C1, e non quella collegata alla precedente direzione di struttura complessa.
La sentenza impugnata, quindi, non avrebbe ben compreso quale fosse la retribuzione dell’incarico che veniva confermato/rinnovato, confondendola con quella, superiore, percepita in qualità di direttore di Struttura complessa.
Nella specie, l’incarico dirigenziale C1 sarebbe stato indubbiamente confermato e, quindi, sarebbe stato mantenuto ‘il medesimo trattamento retributivo’.
Con il secondo motivo l’Azienda ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010.
Afferma, per l’esattezza, che quest’ultima disposizione avrebbe ormai superato il disposto dell’art. 40 del CCNL della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del SSN, quadriennio 1998-2001, introducendo il principio per il quale nessuna pretesa di mantenimento di emolumenti relativi a precedenti incarichi può essere vantata dal dirigente anche in caso di modifica di incarico.
Le due censure vanno trattate insieme, in quanto strettamente connesse.
Preliminarmente, deve ricostruirsi la vicenda, per la parte che qui rileva.
Il controricorrente era stato assunto come dirigente addetto al servizio tecnico dell’U SSL Torino IX nel novembre 1980.
Nel 1995 era divenuto Responsabile dell’Unità operativa Autonoma Sicurezza ambientale ed individuale Dirigente tecnico, Responsabile della Struttura complessa Prevenzione e Protezione.
Questa situazione era perdurata fino al gennaio 2009, quando non era stato confermato quale RSPP ed era stato destinato alla Struttura Complessa Tecnica, alle dipendenze del Responsabile dell’AOU, ove si occupava della gestione aggiornamento archivio cartografico, edile, strutturale, impiantistico, prevenzione antincendio, evacuazione, tavole e cartellonistica di sicurezza.
Il lavoratore aveva introdotto, quindi, un giudizio lamentando di essere stato demansionato, ma la lite si era risolta con una conciliazione, in esecuzione della quale gli era stato attribuito anche l’incarico di Coordinamento progettuale-programmatico interaziendale per la realizzazione della Cittadella della Salute da maggio 2001, con un’indennità che andava a sommarsi a quella già percepita.
Con delibera del 22 marzo 2012 l’Azienda aveva confermato l’attuale controricorrente nel menzionato incarico di gestione, riducendo, però, l’indennità di posizione percepita da € 20.013,92 annui a € 7.027,90.
Premesso quanto sopra, le doglianze meritano accoglimento.
Come chiarito da Cass., Sez. L, n. 26373 del 7 novembre 2017, l’ art. 40, comma 8, del CCNL quadriennio 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, prevede che:
«Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico».
Tale previsione non integra, diversamente da quanto sembra ritenere persino l’Azienda, una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente.
Come bene evidenziato dalla giurisprudenza citata, il trattamento retributivo del dirigente si compone ex d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 19 e 24) di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente:
nell’indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione;
nell’indennità di risultato finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette ‘il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione’, e la retribuzione di risultato corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.
La retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale (Cass., Sez. L, n. 24396 del 17 novembre 2014; Cass., Sez. L, n. 2459 del 2 febbraio 2011; Cass., Sez. L, n. 11084 del 15 maggio 2007).
Indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Pertanto, dall’art. 40, comma 8, del CCNL Comparto sanità, non discende il diritto a maggiorazioni che sono riferite dal detto CCNL al conferimento effettivo di incarichi di struttura complessa.
La Corte d’appello di Torino ha accertato (pagina 8 della sentenza) che, nella specie, l’Azienda aveva unilateralmente disposto, nell’atto di rinnovo dell’incarico dirigenziale C1 per il triennio 2012 -2015, la ‘cessazione delle tutele di garanzia economica ‘ di cui all’art. 40, comma 8, CCNL 8.6.2000, le quali erano state previste nella deliberazione del D.G. n. 2048 del 31 dicembre 2009 ed erano state applicate al momento del conferimento iniziale del nuovo incarico C1, ‘in ragione del venire meno a seguito di riorganizzazione aziendale dell’incarico di direttore di Struttura Complessa, di maggiore rilievo economico, in precedenza ricoperto dal RAGIONE_SOCIALE.
Queste garanzie, in effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra citata, non sarebbero mai dovute spettare, quanto alla retribuzione di posizione dell’incarico di direttore di Struttura Complessa, al controricorrente, e, soprattutto, benché riconosciute dall’Azienda in favore del dipendente dopo il venire meno dell’incarico correlato alla struttura complessa, non avrebbero certo potuto essere rinnovate assieme all’incarico C1 in quanto concernenti somme non collegate a llo stesso.
Ha errato, allora, la Corte d’appello di Torino , nell’applicare l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, a non tenere conto della circostanza, dalla medesima Corte d’appello accertata, che le ‘garanzie’ riconosciute dall’Azienda ai sensi dell’art. 40, comma 8, del CCNL quadriennio 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, non concernevano l’incarico C1 in esame, ma quello, precedente, di direttore di Struttura Complessa.
Il menzionato art. 9, comma 32, recita:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia».
La ratio dell’art. 9, comma 32, è di rafforzare – in coerenza con la generale previsione di inapplicabilità dell’art. 2013 c.c. al passaggio di incarichi dirigenziali, ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 – la discrezionalità dell’amministrazione, liberando la da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
Il testo è, tuttavia, chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell’incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla fattispecie della revoca anticipata e, per tale ipotesi di scadenza naturale
dell’incarico, ne consente l’attribuzione di uno diverso ed anche di valore economico inferiore (Cass., Sez. L, n. 32386 dell’8 novembre 2021).
Sulla base di questi principi, la S.C. ha affermato, pur se in ordine alla dirigenza medica, che ‘Il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura complessa, se intervenuto ne ll’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé un demansionamento o comunque un danno alla professionalità del dirigente medico, che – nel regime di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla legge n. 122 del 2010 – non può rivendicare il conferimento di un incarico di pari valore economico, se il precedente è cessato alla naturale scadenza’ (Cass., Sez. L, n. 25518 del 24 settembre 2024).
L’art. 9, comma 32, citato, quindi, non concerne le ipotesi di rinnovo dello stesso incarico, con la conseguenza che non consente alla P.A. di ridurne il corrispettivo spettante in base alla contrattazione e alla normativa vigenti, ma riguarda le situazioni nelle quali tale incarico non venga rinnovato, come quando si ha un processo di ristrutturazione che conduca alla soppressione di una Struttura Complessa.
Pertanto, se l’art. 9, comma 32, in questione non poteva comportare una riduzione della retribuzione, anche accessoria, spettante con riguardo all’incarico C1, che era stato rinnovato, non impediva certo che, in base a una corretta interpretazione dell’art . 40, comma 8, del CCNL quadriennio 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, venisse meno la parte della retribuzione di posizione ancora erroneamente corrisposta al controricorrente per il periodo durante il quale aveva diretto una Struttura Complessa.
Ne deriva l’accoglimento dei due motivi, non avendo il controricorrente diritto a percepire, una volta cessato dal relativo incarico, l’indennità di posizione correlata alla direzione di una Struttura Complessa.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’accordo transattivo del novembre 2011, al relativo contratto e alla nota prot. 128120 del 6 dicembre 2013, nonché dell’art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, in quanto la corte territoriale avrebbe stravolto il significato dell’intesa.
La censura è inammissibile, non avendo l’Azienda compreso la decisione di appello sul punto.
Infatti, il giudice di secondo grado ha semplicemente ritenuto irrilevante, ai fini della risoluzione della controversia, il detto accordo transattivo, che concerneva diverso incarico, scaduto il 30 novembre 2013, e non aveva nulla a che vedere con la retr ibuzione di posizione annua per l’incarico C1 oggetto di causa.
Con il quarto motivo l’Azienda lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di minori retribuzioni e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’accordo transattivo e al relativo contratto.
La censura non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi.
Il controricorrente ha chiesto, a pagina 17 del suo controricorso, la cancellazione della seguente frase, contenuta a pagina 29, riga 4, del ricorso introduttivo, ossia ‘Praticamente il Gasco ha vinto al Superenalotto. Con i soldi pubblici però’.
La richiesta è respinta.
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 c.p.c. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Nella specie, la frase riportata non ha carattere offensivo, ma vuole solo mettere in evidenza la manifesta infondatezza della pretesa di controparte e l’idoneità della stessa ad arrecare un danno alle finanze pubbliche (Cass., Sez. 3, n. 10288 del 5 maggio 2009), rientrando nel corretto esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso è accolto quanto ai primi due motivi, inammissibile il terzo e assorbito il quarto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito applicando il seguente principio di diritto:
‘L’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010 non consente al dirigente sanitario che abbia ottenuto da un’azienda ospedaliera il rinnovo di un incarico dirigenziale di Alta Specialità C1, precedentemente attribuitogli in luogo di quello di direttore di Struttura Complessa, di continuare a percepire, anche dopo la data del menzionato rinnovo, l’assegno ad personam che la medesima azienda gli abbia corrisposto, fino a tale data, per permettergli di mantenere la stessa retribuzione accessoria prima riconosciutagli quale direttore della citata Struttura Complessa, in particolare l’indennità di posizione’.
La Corte,
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo e assorbito il quarto;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 7