Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4983  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25790/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,  dall’AVV_NOTAIO  e  dall’AVV_NOTAIO, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 164/2020 pubblicata il 1° aprile 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (da ora solo RAGIONE_SOCIALE), ha agito contro quest’ultima, lamentando:
il mancato pagamento di differenze retributive, a causa dell’illegittima diminuzione, al momento del rinnovo dell’incarico dirigenziale per il periodo 15  gennaio  2012  –  14  gennaio  2015,  RAGIONE_SOCIALE  retribuzione  di  posizione  in precedenza goduta per erronea ap plicazione dell’art. 9, comma 32, RAGIONE_SOCIALE legge n. 122 del 2010;
il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE differenza RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione spettante al dirigente RAGIONE_SOCIALE sua struttura per il periodo nel quale lo aveva sostituito;
 il  mancato  conferimento  dell’incarico  di  direttore  RAGIONE_SOCIALE  struttura semplice progettazione e investimenti – appalti e contabilità.
Ha  chiesto  il  pagamento  delle  differenze  di  cui  ai  punti  1  e  2,  e  il conferimento dell’incarico  sub  3  o,  in  subordine,  il  rinnovo  RAGIONE_SOCIALE  relativa procedura selettiva.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, integrato il contraddittorio con NOME COGNOME, vincitore RAGIONE_SOCIALE procedura in questione, con sentenza del 6 febbraio 2019, ha accolto la sola domanda indicata al punto 1.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, al quale ha resistito il solo NOME COGNOME.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 164 del 2020, ha rigettato il gravame.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e ha depositato memoria.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.  40  del  CCNL  RAGIONE_SOCIALE  Dirigenza  sanitaria  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e amministrativa del SSN, quadriennio 1998-2001.
Sostiene che al controricorrente sarebbe stato conferito, dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2007 e, poi, sino al 14 gennaio 2009, l’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE Struttura RAGIONE_SOCIALE ‘Servizio di prevenzione e protezione’ dell’ex P.O. Sant’Anna. In seguito alla soppressione di tale Struttura, gli sarebbe stato attribuito un incarico dirigenziale di Alta Specialità (C1), dal 15 gennaio 2009 al gennaio 2012, per ‘Aggiornamento delle planimetrie dei Presidi Ospedalieri e delle relative pertinenze (strutture, impiantistica, evacuazione antincendio) nonché la gestione e l’espletamento di tutte le procedure connesse alle problematiche del contenimento dei consumi energetici denominato’.
Nel fare ciò, al controricorrente sarebbe stata garantita, in applicazione dell’art. 40, comma 8, del CCNL citato, la retribuzione di posizione di responsabile di struttura RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del versamento di un assegno ad personam pari alla differenza fra quanto percepito prima e quello che avrebbe ricevuto in seguito. Alla scadenza del triennio, però, il dirigente avrebbe avuto diritto a mantenere la retribuzione di posizione del nuovo, inferiore, incarico C1, e non quella collegata alla precedente direzione di struttura RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata, quindi, non avrebbe ben compreso quale fosse la retribuzione dell’incarico che veniva confermato/rinnovato, confondendola con  quella, superiore, percepita in qualità di direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Nella  specie,  l’incarico  dirigenziale  C1 sarebbe  stato  indubbiamente confermato e, quindi, sarebbe stato mantenuto ‘il medesimo trattamento retributivo’.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione  dell’art.  9,  comma  32,  del  d.l.  n.  78  del  2010,  conv.,  con modif., dalla legge n. 122 del 2010.
Afferma,  per  l’esattezza,  che  quest’ultima  disposizione  avrebbe  ormai superato il disposto dell’art. 40  del  CCNL  RAGIONE_SOCIALE Dirigenza sanitaria RAGIONE_SOCIALE  amministrativa  del  SSN,  quadriennio  1998-2001, introducendo il principio per il quale nessuna pretesa di mantenimento di emolumenti relativi a precedenti incarichi può essere vantata dal dirigente anche in caso di modifica di incarico.
Le due censure vanno trattate insieme, in quanto strettamente connesse.
Preliminarmente, deve ricostruirsi la vicenda, per la parte che qui rileva.
Il  controricorrente era stato assunto come dirigente addetto al RAGIONE_SOCIALE tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE nel novembre 1980.
Nel  1995  era  divenuto  Responsabile  dell’Unità  RAGIONE_SOCIALE ed individuale Dirigente tecnico, Responsabile RAGIONE_SOCIALE Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Questa situazione era perdurata fino al gennaio 2009, quando non era stato confermato  quale  RSPP  ed  era  stato  destinato alla Struttura RAGIONE_SOCIALE  Tecnica,  alle  dipendenze  del  Responsabile  dell’AOU,  ove  si occupava RAGIONE_SOCIALE gestione aggiornamento archivio cartografico, edile, strutturale, impiantistico, prevenzione antincendio, evacuazione, tavole e cartellonistica di sicurezza.
Il lavoratore aveva introdotto, quindi, un giudizio lamentando di essere stato  demansionato,  ma  la  lite  si  era  risolta  con  una  conciliazione,  in esecuzione RAGIONE_SOCIALE quale gli era stato attribuito anche l’incarico di Coordinamento progettuale-programmatico interaziendale per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE CittaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da maggio 2001, con un’indennità che andava a sommarsi a quella già percepita.
Con  delibera  del  22  marzo  2012  l’RAGIONE_SOCIALE  aveva  confermato  l’attuale controricorrente  nel  menzionato  incarico  di  gestione,  riducendo,  però, l’indennità di posizione percepita da € 20.013,92 annui a € 7.027,90.
Premesso quanto sopra, le doglianze meritano accoglimento.
Come chiarito da Cass., Sez. L, n. 26373 del 7 novembre 2017, l’ art. 40, comma  8,  del  CCNL  quadriennio  19982001  dell’area  RAGIONE_SOCIALE  dirigenza sanitaria  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ed  amministrativa  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  parte  normativa  quadriennio  1998-2001  e  parte  economica biennio 1998-1999, prevede che:
«Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto,  a  seguito  di  ristrutturazione  aziendale,  in  presenza  di  valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico».
Tale  previsione  non  integra,  diversamente  da  quanto  sembra  ritenere persino  l’RAGIONE_SOCIALE,  una  clausola  di  garanzia  per  il  trascinamento  del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente.
Come  bene  evidenziato  dalla giurisprudenza citata, il trattamento retributivo del dirigente si compone ex d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 19 e 24) di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente  e  determinata  dai  contratti  collettivi,  e  di  una  retribuzione accessoria consistente:
nell’indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione;
 nell’indennità  di  risultato  finalizzata  a  remunerare  la  qualità  delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di  posizione  riflette  ‘il  livello  di  responsabilità  attribuito  con  l’incarico  di funzione’, e la retribuzione di risultato corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività RAGIONE_SOCIALE sua prestazione.
La retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale (Cass., Sez. L, n. 24396 del 17 novembre 2014; Cass., Sez. L, n. 2459 del 2 febbraio 2011; Cass., Sez. L, n. 11084 del 15 maggio 2007).
Indennità  di  posizione  e  indennità  di  risultato,  rappresentano,  quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Pertanto, dall’art. 40, comma 8, del CCNL Comparto sanità, non discende il diritto a maggiorazioni che sono riferite dal detto CCNL al conferimento effettivo di incarichi di struttura RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accertato (pagina 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza) che, nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE aveva unilateralmente disposto, nell’atto di rinnovo dell’incarico dirigenziale C1 per il triennio 2012 -2015, la ‘cessazione delle tutele di garanzia economica ‘ di cui all’art. 40, comma 8, CCNL 8.6.2000, le quali erano state previste nella deliberazione del D.G. n. 2048 del 31 dicembre 2009 ed erano state applicate al momento del conferimento iniziale del nuovo incarico C1, ‘in ragione del venire meno a seguito di riorganizzazione aziendale dell’incarico di direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE, di maggiore rilievo economico, in precedenza ricoperto dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Queste garanzie, in effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra citata, non sarebbero mai dovute spettare, quanto alla retribuzione di posizione dell’incarico di direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE, al controricorrente, e, soprattutto, benché riconosciute dall’RAGIONE_SOCIALE in favore del dipendente dopo il venire meno dell’incarico correlato alla struttura RAGIONE_SOCIALE, non avrebbero certo potuto essere rinnovate assieme all’incarico C1 in quanto concernenti somme non collegate a llo stesso.
Ha errato, allora, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , nell’applicare l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, a non tenere conto RAGIONE_SOCIALE circostanza, dalla medesima Corte d’appello accertata, che le ‘garanzie’ riconosciute dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 40, comma 8, del CCNL quadriennio 19982001 dell’area RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, non concernevano l’incarico C1 in esame, ma quello, precedente, di direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Il menzionato art. 9, comma 32, recita:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia».
La ratio dell’art. 9, comma 32, è di rafforzare – in coerenza con la generale previsione  di  inapplicabilità  dell’art.  2013  c.c.  al  passaggio  di  incarichi dirigenziali, ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 – la discrezionalità dell’amministrazione,  liberando la da  vincoli  di  garanzia  economica  e superando le diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva.
Il  testo  è,  tuttavia,  chiaro  nel  riferire  la  disciplina  alla  sola  ipotesi  di scadenza  dell’incarico  dirigenziale,  senza  alcun  richiamo  testuale  alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE revoca anticipata e, per tale ipotesi di scadenza naturale
dell’incarico, ne consente l’attribuzione di uno diverso ed anche di valore economico inferiore (Cass., Sez. L, n. 32386 dell’8 novembre 2021).
Sulla base di questi principi, la RAGIONE_SOCIALE ha affermato, pur se in ordine alla dirigenza medica, che ‘Il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura RAGIONE_SOCIALE, se intervenuto ne ll’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé un demansionamento o comunque un danno alla professionalità del dirigente medico, che – nel regime di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica di cui all’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla legge n. 122 del 2010 – non può rivendicare il conferimento di un incarico di pari valore economico, se il precedente è cessato alla naturale scadenza’ (Cass., Sez. L, n. 25518 del 24 settembre 2024).
L’art. 9, comma 32, citato, quindi, non concerne le ipotesi di rinnovo dello stesso incarico, con la conseguenza che non consente alla PRAGIONE_SOCIALE. di ridurne il corrispettivo spettante in base alla contrattazione e alla normativa vigenti, ma riguarda le situazioni nelle quali tale incarico non venga rinnovato, come quando si ha un processo di ristrutturazione che conduca alla soppressione di una Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, se l’art. 9, comma 32, in questione non poteva comportare una riduzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione, anche accessoria, spettante con riguardo all’incarico C1, che era stato rinnovato, non impediva certo che, in base a una corretta interpretazione dell’art . 40, comma 8, del CCNL quadriennio 19982001 dell’area RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, venisse meno la parte RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione ancora erroneamente corrisposta al controricorrente per il periodo durante il quale aveva diretto una Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva l’accoglimento dei due motivi, non avendo il controricorrente diritto  a  percepire,  una  volta  cessato  dal  relativo  incarico,  l’indennità  di posizione correlata alla direzione di una Struttura RAGIONE_SOCIALE.
Con  il  terzo  motivo  parte  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione  degli  artt.  1362,  1363  e  1366  c.c.  in  relazione  all’accordo transattivo  del  novembre  2011,  al  relativo  contratto  e  alla  nota  prot. 128120 del 6 dicembre 2013, nonché dell’art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, in quanto la corte territoriale avrebbe stravolto il significato dell’intesa.
La censura è inammissibile, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE compreso la decisione di appello sul punto.
Infatti, il giudice di secondo grado ha semplicemente ritenuto irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, il detto accordo transattivo, che concerneva diverso incarico, scaduto il 30 novembre 2013, e non aveva nulla a che vedere con la retr ibuzione di posizione annua per l’incarico C1 oggetto di causa.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di minori retribuzioni e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’accordo transattivo e al relativo contratto.
La  censura  non  deve  essere  esaminata,  alla  luce  dell’accoglimento  dei primi due motivi.
Il  controricorrente ha chiesto, a pagina 17 del suo controricorso, la cancellazione RAGIONE_SOCIALE seguente frase, contenuta a pagina 29, riga 4, del ricorso introduttivo, ossia ‘Praticamente il COGNOME ha vinto al Superenalotto. Con i soldi pubblici però’.
La richiesta è respinta.
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 c.p.c. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Nella specie, la frase riportata non ha carattere offensivo, ma vuole solo mettere in evidenza la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa di controparte e l’idoneità RAGIONE_SOCIALE stessa ad arrecare un danno alle finanze pubbliche (Cass., Sez. 3, n. 10288 del 5 maggio 2009), rientrando nel corretto esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso è accolto quanto ai primi due motivi, inammissibile il terzo e assorbito il quarto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in  diversa  composizione,  che  deciderà  la  causa  nel  merito  applicando  il seguente principio di diritto:
‘L’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010 non consente al dirigente RAGIONE_SOCIALE che abbia ottenuto da un’azienda RAGIONE_SOCIALE il rinnovo di un incarico dirigenziale di Alta Specialità C1, precedentemente attribuitogli in luogo di quello di direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE, di continuare a percepire, anche dopo la data del menzionato rinnovo, l’assegno ad personam che la medesima azienda gli abbia corrisposto, fino a tale data, per permettergli di mantenere la stessa retribuzione accessoria prima riconosciutagli quale direttore RAGIONE_SOCIALE citata Struttura RAGIONE_SOCIALE, in particolare l’indennità di posizione’.
La Corte,
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo e assorbito il quarto;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 7