Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5522 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L   Num. 5522  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16640-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante  pro  tempore,  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME;
– intimato – avverso  la  sentenza  n.  762/2024  della  CORTE  D’APPELLO  di NAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2921/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 19 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e
Oggetto
DIRIGENTI MEDICI del RAGIONE_SOCIALE -DEBITO ORARIO GIORNALIERO
R.G.N.16640NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.10/01/2025
CC
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accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’istante, dipendente della medesima RAGIONE_SOCIALE, quale dirigente medico di I° livello, delle differenze retributive derivanti dalla rideterminazione del c.d. debito orario su ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari nel periodo dall’1.1.2012 al 3.10.2018, debito orario conteggiato dalla ASL datrice in 6 ore per ogni giornata non lavorata laddove il debito orario giornaliero era pari a 6 ore e 20 minuti;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta precisata la fattispecie in termini tali per cui non si verserebbe, come sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, in una ipotesi di lavoro straordinario, bensì nella diversa ipotesi in cui il dirigente, non vedendo computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finisce con l’avere un debito orario in realtà inesistente e col rendere una prestazione eccedente rispetto a quella resa qualora non si fosse assentato, di dover considerare la durata del normale orario di lavoro dei dirigenti medici che lo stesso CCNL fissa in 38 ore settimanali, per la concreta articolazione dei turni spalmati su 5 e non su 6 giorni lavorativi, giungendo a concludere che effettivamente se il dirigente anziché risultare assente dal lavoro avesse reso la prestazione essa sarebbe durata 6 ore e 20 minuti e non solo 6 ore, per cui nella stessa misura va calcolata l’assenza;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il COGNOME, intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO
che,  con  l’unico  motivo,  la  RAGIONE_SOCIALE,  nel  denunciare  la violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  24  e  27  d.lgs.  n. 165/2001  e  14  CCNL  per  l’Area  della  dirigenza  medica  del
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3.11.2005, nonché il vizio di carente, contraddittoria ed illogica motivazione e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., si lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale atteso che, nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, al dirigente medico non può essere concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto, anche se, come nel caso di specie, derivante da un e rroneo calcolo del ‘debito orario’ giornaliero, fermo restando che, non essendo il sistema di rilevazione delle presenze collegato a quello economico retributivo, l’indicare in 6 ore e non in 6 ore e 20 minuti la giornata di presenza o assenza dal servizio rappresenta un dato puramente formale che mai avrebbe potuto generare decurtazioni della retribuzione e quindi un credito a tale titolo da parte del dirigente;
che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e 14 CCNL per l’Area della dirigenza medica del 3.11.2005 (posto che le ulteriori censure esposte in rubrica non risultano sviluppate nell’esposizione del ricorso e devono essere considerate, in base al principio di diritto enunciato da Cass. n. 25672/2017, come non esposte) risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 20796/2024) secondo cui ‘ Il dirige nte medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilità, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, il dirigente medico no ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso
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dall’erroneo criterio di calcolo adottato dalla RAGIONE_SOCIALE per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza potrà  eventualmente  far  valere  la  responsabilità  datoriale  a titolo risarcitorio., ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici ‘;
che  il  ricorso  va,  dunque,  accolto,  la  sentenza  impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in  fatto,  decisa  nel  merito,  con  il  rigetto  della  domanda originaria e, in considerazione dell’alternanza rispetto all’esito dei giudizi di merito conseguente alla peculiarità della fattispecie  oggetto  della  decisione,  con  compensazione  delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione