Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5522 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 5522 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16640-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 762/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2921/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 19 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e
Oggetto
DIRIGENTI MEDICI del SSN -DEBITO ORARIO COGNOME
R.G.N.16640/2024
COGNOME
Rep.
Ud.10/01/2025
CC
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accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, avente ad oggetto la condanna della ASL al pagamento in favore dell’istante, dipendente della medesima ASL, quale dirigente medico di I° livello, delle differenze retributive derivanti dalla rideterminazione del c.d. debito orario su ferie, malattie, festività, permessi ed altre assenze similari nel periodo dall’1.1.2012 al 3.10.2018, debito orario conteggiato dalla ASL datrice in 6 ore per ogni giornata non lavorata laddove il debito orario giornaliero era pari a 6 ore e 20 minuti;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta precisata la fattispecie in termini tali per cui non si verserebbe, come sostenuto dalla ASL, in una ipotesi di lavoro straordinario, bensì nella diversa ipotesi in cui il dirigente, non vedendo computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finisce con l’avere un debito orario in realtà inesistente e col rendere una prestazione eccedente rispetto a quella resa qualora non si fosse assentato, di dover considerare la durata del normale orario di lavoro dei dirigenti medici che lo stesso CCNL fissa in 38 ore settimanali, per la concreta articolazione dei turni spalmati su 5 e non su 6 giorni lavorativi, giungendo a concludere che effettivamente se il dirigente anziché risultare assente dal lavoro avesse reso la prestazione essa sarebbe durata 6 ore e 20 minuti e non solo 6 ore, per cui nella stessa misura va calcolata l’assenza;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Avellino, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il COGNOME, intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e 14 CCNL per l’Area della dirigenza medica del
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3.11.2005, nonché il vizio di carente, contraddittoria ed illogica motivazione e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., si lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale atteso che, nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, al dirigente medico non può essere concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto, anche se, come nel caso di specie, derivante da un e rroneo calcolo del ‘debito orario’ giornaliero, fermo restando che, non essendo il sistema di rilevazione delle presenze collegato a quello economico retributivo, l’indicare in 6 ore e non in 6 ore e 20 minuti la giornata di presenza o assenza dal servizio rappresenta un dato puramente formale che mai avrebbe potuto generare decurtazioni della retribuzione e quindi un credito a tale titolo da parte del dirigente;
che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e 14 CCNL per l’Area della dirigenza medica del 3.11.2005 (posto che le ulteriori censure esposte in rubrica non risultano sviluppate nell’esposizione del ricorso e devono essere considerate, in base al principio di diritto enunciato da Cass. n. 25672/2017, come non esposte) risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 20796/2024) secondo cui ‘ Il dirige nte medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilità, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, il dirigente medico no ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso
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dall’erroneo criterio di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio., ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici ‘;
che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria e, in considerazione dell’alternanza rispetto all’esito dei giudizi di merito conseguente alla peculiarità della fattispecie oggetto della decisione, con compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione