Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28731 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 668/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale presso EMAIL; EMAIL, EMAIL rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente – contro
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Dirigente medico – Lavoro su turni – ‘Debito orario’
R.G.N. 668/2024
Ud. 25/10/2024 CC
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2799/2023 depositata il 10/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2799/2023, depositata in data 10 luglio 2023, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellata NOME NOME, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 636/2022, pubblicata in data 13 maggio 2021, la quale aveva condannato l’appellante alla corresponsione in favore dell’appellata dell’importo di € 3.654,81 a titolo di recupero dell’errato calcolo del debito orario assolto nelle giornate di ferie.
NOME COGNOME, infatti, aveva adito il Tribunale di Avellino e, premesso di essere dirigente medico, aveva contestato il sistema di calcolo del cd. debito orario giornaliero adottato dall’RAGIONE_SOCIALE in occasione delle assenze per ferie, permessi ecc. nel periodo 1° gennaio 2013 -28 febbraio 2018.
Aveva, in particolare, riferito che, nei giorni di assenza, il turno di lavoro – la cui durata era quantificata in 6 ore e 20 minuti al giorno, per un totale di 38 ore settimanali – veniva calcolato dalla RAGIONE_SOCIALE nella misura di sole 6 ore giornaliere, contrariamente a quanto accadeva per
i giorni di presenza in servizio, in tal modo determinando un errato e maggiore debito orario ed il conseguente onere di svolgimento di lavoro supplementare per il recupero dello stesso.
L’odiern o controricorrente aveva quindi chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità del sistema di calcolo adoperato dall’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Accolta in prime cure la domanda e proposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame osservando che, sebbene non potesse invocarsi il concetto di ‘lavoro straordinario’, a venire in rilievo nel caso in esame era invece il problema di un corretto computo delle ore lavorative nei giorni di legittima assenza e che, qualora l’RAGIONE_SOCIALE avesse computato correttamente l’orario lavorativo in considerazione delle assenze, il debito orario sarebbe stato certamente differente o inesistente, e l’appellata avrebbe prestato il corretto numero di ore lavorative.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre l’RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 -27 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 14 del C.C.N.L. dell’Area dirigenza medica del 3.11.2005; si lamenta violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
La ricorrente osserva che nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, al dirigente medico non può essere in ogni caso concessa alcuna remunerazione di orario eccedente quello contrattualmente previsto anche se, come nella specie, d erivante da un erroneo calcolo del ‘debito orario’ giornaliero.
Assume che la Corte partenopea sia incorsa in errore perché, da un lato, ha correttamente ritenuto non potesse venire in considerazione il concetto di lavoro straordinario ma, dall’altro, in contraddizione rispetto alle premesse, ha rilevato che il lavoro eccedentario (rispetto alle 38 ore settimanali), svolto a causa dell’erroneo computo delle ore di assenza (per ferie, permessi ecc.), debba essere comunque remunerato, ciò in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Argomenta ulteriormente che il calcolo del debito mensile del dirigente è stato sempre calcolato sulla base di 38 ore settimanali e che il calcolo del debito orario non si è mai tradotto in una decurtazione economica della retribuzione, essendo finalizzato unicamente a rilevare l’effettiva presenza in servizio ed essendo la retribuzione strettamente correlata alle ore di lavoro complessivamente svolte.
Deduce, infine, che un eventuale svolgimento di ore lavorative in eccesso non avrebbe mai potuto tradursi in un supplemento di retribuzione, proprio in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente e della non configurabilità di un diritto a compensi per lavoro straordinario, ma si sarebbe, al più, tradotto in un credito orario da impiegare per il godimento di riposi compensativi.
Il ricorso è fondato, sulla base di quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire nelle sentenze con cui sono stati decisi altri ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente, alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp . att. c.p.c. (Cass. nn.
20796/2024; 21129/2024; 21529/2024; 21530/2024; 21567/2024; 21575/2024; 21886/2024; 21887/2024).
In quei precedenti è stato affermato il seguente principio di diritto, al quale si intende qui dare continuità: «Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’RAGIONE_SOCIALE per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici» .
Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a «una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l’attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative» e che l’organizzazione dei turni di lavoro «non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura
omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale ‘Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (…)’.
Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all’esecuzione della prestazione in senso stretto.
Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente.
In particolare, una simile richiesta non può essere ricollegata al superamento del limite, sopra indicato, di 38 ore che, in realtà, rappresenta non un massimo, ma un minimo prestazionale».
Da tali condivisibili argomenti consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione dell’impugnata sentenza.
Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) con reiezione dell’originario ricorso del lavoratore.
Nonostante la totale soccombenza del controricorrente, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo, considerato il solo recentissimo affermarsi di un chiaro orientamento di legittimità.
P. Q. M.
La Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda del controricorrente; compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione