Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2711 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2711 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Oggetto
Direttore sanitario -Retribuzione -Limite minimo contrattuale -Art. 2 d.P.C.M. n. 502 del 1995, modif. d.P.C.M. n. 319 del 2001.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/01/2026
CC
sul ricorso 29314-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3349/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 832/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, accoglieva la domanda di NOME COGNOME, il quale premesso di aver ricoperto l’incarico di direttore sanitario della (soppressa) RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE 2, di seguito anche indicata solo come RAGIONE_SOCIALE ) dall’11.9.2008 al 22.2.2009 e dal 25.3.2009 al 17.4.2013 – lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovutagli ai sensi del d.P.C.M. n. 502 del 1995, poiché la datrice di lavoro non aveva fatto salvo il cd. ‘limite minimo garantito’, ovvero il trattamento previsto per le posizioni apicali della dirigenza medica, identificate in quelle del direttore di dipartimento e chiedeva, conseguentemente, la condanna della datrice al pagamento di € 124.273,97, oltre accessori.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione in unico motivo la parte datoriale indicata in epigrafe.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE deposita altresì memorie.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modif. dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, oltre che degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502 e ss. del 1992 e del c.c.n.l. dirigenza sanitaria dell’8.6.2000.
Parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza qui all’attenzione per due ordini di ragioni: a) perché interpreta la locuzione, contenuta nell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502
del 1995 e s.m.i. ‘ salvo il limite minimo di cui al primo periodo’ nel senso che il direttore sanitario ha sempre diritto alla percezione di un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE in favore del dirigente apicale, anche quando detto trattamento sia superiore all’80% del trattamento base attribuito al direttore generale; b) perché identifica il dirigente apicale di cui alla citata norma nel direttore di dipartimento, anziché nel dirigente di struttura complessa.
Sostiene che il richiamato art. 2 prevede, invece, due parametri di riferimento, uno minimo ed uno massimo, che vanno entrambi rispettati. Insiste che sarebbe pertanto irragionevole il riconoscimento al dirigente medico di un trattamento economico di gran lunga superiore al limite massimo fissato dalla norma.
Aggiunge ancora che l’art. 2 cit., nel disporre la commisurazione della retribuzione del direttore sanitario la parametra non alla ‘retribuzione’, ma alla ‘posizione’ del dirigente apicale, quindi, ad una funzione (anziché ad una retribuzione) di riferimento per tutte le aziende a prescindere dalla loro articolazione interna e dalle singole retribuzioni dei direttori di dipartimento che, in quanto oggetto di contrattazione aziendale, subiscono fisiologici scostamenti da ente ad ente.
Rimarca, ancora – al fine di ulteriormente sostenere che la posizione apicale cui agganciare la retribuzione è quella del dirigente di struttura complessa che l’art. 2 cit. fa rinvio, quanto a detta individuazione, alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE (e non alle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1999 richiamate in sentenza dalla Corte territoriale) e che l’art. 27 del c.c.n.l. dell’8.6.2000 (cui evidentemente il d.P.C.M. rinvia) quanto alle tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti individua l ‘ incarico di direzione di struttura complessa, ricomprendendo in esso l’incarico di direttore di dipartiment o, disponendo, poi, al comma 5 della
medesima norma che ‘Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall’azienda per l’attuazione dei processi organizzativi integrati (…)’.
Conclude, infine, che nella retribuzione del direttore di dipartimento non vanno computate le voci accessorie della retribuzione erogate al direttore di dipartimento e, nello specifico, l’indennità di direzione ex art. 39 c.c.n.l. e il trattamento economico di cui all’art. 38 del c.c.n.l.
Il ricorso per cassazione pone, quindi, sul tappeto due questioni:
la prima, attiene all’individuazione del dirigente apicale (dirigente di struttura complessa o direttore di dipartimento) cui va ancorata la retribuzione del direttore sanitario;
b) la seconda, invece, sempre concernente l’interpretazione del citato del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come novellato dal d.P.C.M. n. 319/2001 (art. 2, comma 5) si dipana nella scelta tra due alternative ermeneutiche: 1) la previsione da parte della norma citata di due limiti nella fissazione della retribuzione, uno massimo ( rappresentato dall’80% del trattamento economico attribuito al direttore generale) ed uno minimo (non inferiore a quello previsto dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE per le posizioni apicali della dirigenza, in questo caso medica, venendo in rilievo la posizione del direttore sanitario); 2) ovvero l’individuazione di un unico limite , dovendosi leggere la disposizione in commento (cfr. art. 2 cit.) nel senso che la locuzione ‘ salvo il limit e minimo di cui al primo periodo’ dispone che il direttore sanitario ha sempre diritto alla percezione di un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE in favore del dirigente apicale, anche
qualora sia superiore all’80% del trattamento base attribuito al direttore generale.
Così ricostruite le questioni a decidersi, il Collegio dà atto che i precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 26515/2013, Cass. n. 7303/2020, Cass. n. 12351/2021, Cass. n. 25623/2024) si sono occupati di temi contigui a quelli qui in rilievo, ma giammai specificamente di quelli all’attenzione nel presente giudizio.
In particolare, per quanto qui in rilievo, in relazione alla questione posta sub b) l’interpretazione della locuzione ‘ salvo il limite minimo di cui al primo periodo’ – è utile rammentare quanto Cass. n. 25623/2024, con ampio rinvio ed adesione a Cass. n. 12359/2021, ha già precisato, ovvero che: a) il trattamento del direttore generale, a differenza di quello dei direttori sanitario e amministrativo, è previsto dall’art. 1 del d.P.C.M. n. 502 del 1995 con riferimento a precisi parametri, senza un chiaro richiamo alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE, con la previsione di un tetto massimo e la facoltà di un aumento percentuale in presenza di determinati requisiti; b) il trattamento del direttore sanitario e del direttore amministrativo ( ex art. 2 del d.P.C.M., come novellato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001) è collegato espressamente a quello previsto dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa, prevedendo come tetto massimo: l’ottanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.
L’interpretazione della citata normativa (art. 2, comma 5) nel senso della previsione, di un doppio tetto, minimo e massimo, o per converso della previsione di un unico tetto, non è stata tuttavia affermata funditus da questa Corte.
Quanto alla seconda delle questioni poste in ricorso, ovvero quale sia la posizione apicale, in relazione alla quale va
parametrato il limite minimo della posizione retributiva, del pari non vi sono precedenti di legittimità, potendosi riassumere il tema in decisione nella verifica se l’aggancio alle posizioni apicali, cui la norma in commento fa rinvio, debba intendersi compiuta in astratto rinviando semplicemente alle posizioni di dirigente di struttura complessa o in concreto declinandosi, al contrario, con riguardo alla retribuzione più elevata all’interno dell’azienda (nella specie, quella del direttore di dipartimento) . 6. In relazione ad entrambi i temi in discussione, osserva il Collegio, è necessario procedere all’ esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017), quali sono quelle qui all’attenzione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 22.1.2026
La Presidente NOME COGNOME