Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26296 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/09/2025
1.Il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda proposte da NOME COGNOME (dipendente della Regione Calabria presso il settore Attività TerritorialeLEA dal 1992), volta ad ottenere la liquidazione del compenso relativo alla funzione di responsabile amministrativo dei programmi di ricerca finalizzata, ex art. 12 d.lgs. n. 502/1992, dal luglio 2011 al febbraio 2012, svolta al di fuori del normale orario di lavoro e della sua normale articolazione.
La COGNOME aveva lamentato di avere inutilmente richiesto e sollecitato la liquidazione di tale compenso, che era risultato disponibile ed impegnato come spesa, per l’importo di € 13.276,50, giusta nota n. 216991 del 28.6.2013 a firma del dirigente di settore.
La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto dalla regione Calabria avverso tale sentenza, ha rigettato la domanda originariamente proposta dalla COGNOME nel ricorso di primo grado.
La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.
Il giudice di appello ha ravvisato, nell’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione di accordare un trattamento economico aggiuntivo, una violazione dei limiti derivanti dalla quantificazione della retribuzione operata dai contratti collettivi non giustificata da una prestazione lavorativa resa oltre il normale orario di lavoro.
Ha ritenuto non provata la prestazione resa in regime di straordinario, e non dovuta quella eseguita dalla COGNOME in orario di lavoro.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Regione Calabria ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Richiama la lettera prot. n. 128775 SIAR del 20.4.2016, da cui risulta che la retribuzione per l’attività svolta al di fuori dell’orario di servizio e del normale orario di lavoro ricadeva nella voce Personale del piano economico dell’Unità di Coordinamento di ogni singolo progetto, del quale era stata affidata la responsabilità amministrativa alla COGNOME, come stabilito all’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute; evidenzia che con ordine di servizio del 5.4.2011 prot. n. 7636 la Azzarito era stata autorizzata al rientro nei giorni di martedì, giovedì e venerdì fino al 31.12.2011, mentre con ordine di servizio del 13.1.2012 prot. n. 13759 la medesima era stata autorizzata a svolgere le attività al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro fino al 31.12.2012.
Sostiene che il compenso che può essere corrisposto per l’attività lavorativa extracurricolare svolta dal dipendente al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro e autorizzata dalle amministrazioni pubbliche non può essere qualificato come retribuzione ordinaria, né come retribuzione per lavoro straordinario e deve essere pagato con i fondi rimessi dal Ministero della Salute alla Regione Calabria per lo svolgimento del progetto di cui al decreto n. 16553 del 30.12.2014.
2. Il motivo è inammissibile.
La censura richiama la lettera prot. n. 128775 SIAR del 20.04.2016, che a sua volta fa riferimento all’ordine di servizio del 5 aprile 2011 prot. n. 7636, con cui la Dott.ssa COGNOME è stata autorizzata con ‘al rientro nei giorni di martedì, giovedì e venerdì fino al 31.12.2011 ‘ , all’ordine di servizio del 13.1.2012 prot. n. 13759 con cui ‘si autorizzava la dott.ssa NOME COGNOME a svolgere le attività al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro fino al31.12.2012′; evidenzia che secondo la medesima lettera ‘la retribuzione per l’attività svolta al di fuori dell’orario di servizio e del normale
orario di lavoro, ricade alla voce personale del piano economico dell’Unità di Coordinamento di ogni singolo progetto, del quale alla dipendente è affidata la responsabilità amministrativa, come stabilito all’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute; la retribuzione per l’attività svolta per il periodo luglio 2011/febbraio 2012, viene quantificata, al lordo delle trattenute, in € 13.276,50 di cui € 3.248,40 oneri per l’Ente ed € 10.028,10 quale compenso da erogare tramite busta paga.’
Il motivo si incentra sulla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (norma non menzionata dalla sentenza impugnata); inoltre, pur avendo fatto riferimento alle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 502/1992, non indica gli atti organizzativi dell’Amministrazione adottati ai sensi dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
Attesa l’inammissibilità del primo motivo, deve pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo, che risulta privo di rilevanza, con il quale il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che, a fronte dell’infondatezza del gravame, la Regione Calabria avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME