Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3106 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 3106 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso N.R.G. 16746-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 18/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 208/2022
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale;
udito l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti principali e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente-ricorrente incidentale
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti principali meglio indicati in epigrafe, dirigenti sanitari non medici presso l’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), agivano in giudizio per ottenere la rideterminazione in senso più favorevole dell’ammontare del fondo per la retribuzione di risultato e la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle conseguenti differenze retributive per gli anni 2008-2018.
Essi lamentavano che l’RAGIONE_SOCIALE aveva calcolato in maniera errata l’ammontare del fondo dopo il 30.6.1997, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva continuato ad applicare i criteri dell’Accordo decentrato regionale per la RAGIONE_SOCIALE del 1992, anziché quelli più favorevoli stabiliti agli artt. 57 e ss. del d.P.R. 384/1990 e richiamati dall’art. 61 comma 1 lett. a) del CCNL Sanità del 5.12.1996 e dalle seguenti edizioni.
A fondamento della pretesa richiamavano la pronuncia di Cass. 1° febbraio 2019, n. 3134 che, in causa intercorsa tra loro e la medesima RAGIONE_SOCIALE, ma inerente al pregresso periodo 2000- 2007, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte genovese che aveva dichiarato legittimo l’utilizzo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dei criteri stabiliti nell’accordo decentrato regionale del 1992.
Secondo la tesi sostenuta in causa, la Cassazione, con quell’ordinanza, aveva statuito definitivamente sul ‘diritto stipite’, ossia sulle modalità di calcolo del fondo, diritto che costituiva il presupposto del diritto di credito rivendicato in questa sede, che dunque andava riconosciuto nelle maggiori misure da essi rivendicate, anche per le annate successive.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, aderendo ai principi stabiliti da Cass. n. 12426/2021, di opposto orientamento rispetto a Cass. n. 3134/2019, rigettava il ricorso.
I dirigenti proponevano appello affidato a due motivi:
con il primo si dolevano del mancato adeguamento del primo giudice ai principi stabiliti da Cass. n. 3134/2019 ed evidenziavano che con il giudizio di rinvio conseguente a tale pronuncia la Corte d’appello di Genova aveva accolto le domande (sentenza n. 36/2022);
con il secondo motivo, riferivano di avere già ottenuto il ricalcolo della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2007 con la sentenza n. 36/2022, cit., che si era conformata alla pronuncia rescindente, sicché sussisteva un definitivo accertamento sulle modalità di calcolo del Fondo.
La Corte d’Appello di Genova rigettava il primo motivo di doglianza alla stregua dell’assunto secondo cui in sede di legittimità l’orientamento invocato dai lavoratori era stato superato con decisioni successive che avevano consolidato l’indirizzo di segno opposto espresso da Cass. n. 12426/2021
Essa rigettava anche il secondo motivo perché basato su un presupposto erroneo, in quanto non era vero che vi fosse stato passaggio in giudicato della sentenza n. 36/2022, stante il fatto che nei riguardi di essa pendeva ricorso per cassazione.
La Corte territoriale sul punto evidenziava altresì che il diritto rivendicato era riferito alla « corretta determinazione del fondo », la quale avviene con delibere assunte a inizio anno, essendo le risorse fissate ed attribuite secondo criteri suscettibili di variazione di anno in anno in relazione a ogni singolo lavoratore.
Pertanto, poiché il periodo cui si riferiva la domanda (2008-2018) era diverso da quello considerato nel giudizio di rinvio deciso con sentenza n. 36/2022 (2000-2007) gli appellanti erano tenuti ad allegare e dimostrare i distinti fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive rivendicate nel
successivo torno di tempo, senza poter vantare l’automatico effetto del giudicato.
I dirigenti hanno proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE si è opposta con controricorso contenente ricorso incidentale, assistito da memoria, basato su un solo motivo.
La causa, dapprima avviata a trattazione in sede camerale, è stata quindi rimessa ad udienza pubblica, stante il rilievo nomofilattico delle questioni coinvolte.
Il AVV_NOTAIO Ministero ha depositato note scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale come poi confermato nelle conclusioni di udienza.
Sono in atti memorie della RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché nullità della sentenza per motivazione illogica (art. 360 n. 4 c.p.c.) e, ancora, omessa, insufficiente, apparente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la sentenza è errata nella parte in cui non traspone al caso di specie i principi applicati nella sentenza del giudice di rinvio n. 36/2022, vertente tra le stesse parti e sulla medesima questione, sebbene
relativa ad annualità precedenti.
Se è vero, infatti, che tale ultima sentenza, resa dalla Corte d’appello come giudice del rinvio di Cass. n. 3134/2019 cit, non era passata in giudicato, perché impugnata in cassazione, è vero anche che essa si rivela pregiudiziale, sicché la Corte d’appello, anziché adottare la sentenza impugnata, avrebbe dovuto attendere che intervenisse il giudicato e sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.
Era del resto errato dare rilevanza al fatto che ogni anno il fondo e le erogazioni variavano, in quanto restava comunque fissato che l’ammontare iniziale ed il calcolo per determinarlo erano stati stabiliti dalla sentenza resa inter partes ed erano fissi ed invariabili, come elemento sul quale procedere ogni anno successivo al calcolo del premio di risultato.
Con il secondo mezzo, subordinato al primo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del CCNL dell’Area della RAGIONE_SOCIALE sanitariaRAGIONE_SOCIALE ed amministrativa del 5 dicembre 1996, così come interpretato dall’accordo intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE firmatarie il 12 luglio 2001, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con conseguente violazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/90.
Si deduce, inoltre, falsa applicazione del d.P.R. n. 270/1987 e violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si sostiene che la sentenza va censurata in quanto ritiene corretta la quantificazione del fondo di risultato sulla base dei criteri dell’Accordo Regionale del 1992, in aderenza ai principi di diritto espressi da Cass. n. 12426/2021 e pronunce successive che parte ricorrente ritiene erronei tanto da sollecitare la
rimessione della questione alle sezioni unite di questa Corte.
Nel ricorso incidentale di contro, la RAGIONE_SOCIALE denuncia (art. 360, comma 1, n. 4-5 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello è errata nella parte in cui compensa le spese del secondo grado di giudizio « alla luce dei predetti mutamenti della giurisprudenza nella materia d’esame », in quanto sostanzialmente secondo l’RAGIONE_SOCIALE l’indirizzo di legittimità cui aveva aderito il giudice d’appello si era ormai consolidato quanto meno al tempo della proposizione del gravame.
I motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, secondo l’ordine logico -giuridico delle questioni.
In fatto ed in sintesi è accaduto -aggiornando altresì la situazione alle sopravvenienze verificatesi tra l’adunanza camerale e l’udienza pubblica -quanto segue:
i ricorrenti hanno agito con una prima causa, riguardante il periodo 2000-2007, rivendicando il diritto alle differenze retributive conseguenti a quello che per essi era il corretto calcolo del fondo per la retribuzione di risultato;
-tale domanda, in esito anche alla pronuncia di questa S.C. n. 3134/2019, resa nel precedente giudizio inter partes , è stata accolta dalla Corte d’Appello di Genova, con sentenza passata in giudicato stante il rigetto, da parte di Cass. 5 maggio 2025, n. 11726, dell’ulteriore ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio e riconosciuta corretta in quanto conforme al principio formulato in sede rescindente nel medesimo processo;
nelle more, i ricorrenti hanno agito ex novo rivendicando analoghi effetti di miglior trattamento retributivo per il periodo 2008-2018;
-quest’ultima domanda è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Genova, nella sentenza qui impugnata;
ciò, per un verso, sul presupposto (ora pacificamente superato) che la sentenza resa nel giudizio precedentemente instaurato non fosse ancora passata in giudicato e che comunque, la determinazione dei fondi deve avvenire con delibera assunte all’inizio di ogni anno e che i fondi possono variare di anno in anno, sicché, risultando il periodo oggetto della presente causa diverso da quello coinvolto dal precedente giudizio, i ricorrenti avrebbero dovuto nuovamente allegare e dimostrare i distinti fatti costitutivi delle loro pretese alle differenze retributive;
per altro verso, la Corte distrettuale manifestava di aderire al successivo e da essa ritenuto ormai consolidato orientamento di questa RAGIONE_SOCIALEC. che, in senso opposto a quanto ritenuto da Cass. n. 3134 del 2019 cit., aveva affermato che era da ritenere legittima la originaria costituzione di fondi
quale effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE in considerazione degli accordi regionali sul tema.
La disciplina della vicenda oggetto di causa risale ad una pluralità di contratti collettivi che vanno elencati, riportandone i contenuti rilevanti.
6.1 Intanto – premesso che dalla narrativa del ricorso per cassazione e della sentenza impugnata risulta che il contendere riguarda il ‘fondo per la retribuzione di risultato’ (art. 61 lett. a CCNL 1996 riportato di seguito) -va fatto riferimento al primo contratto di Area, che contiene le norme originarie di regolazione del tema.
Si tratta del CCNL 5 dicembre 1996 (quadriennio normativo 1994-1997 e per il biennio economico 1994-1995).
L’art. 61 di esso è rubricato come riguardante il ‘ finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i Dirigenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ed ha previsto, per quanto qui interessa, ai primi due commi che:
« 1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei Dirigenti.
Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli artt.62,63 e 64 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi:
Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo – determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5,
comma 2. Dal 1 gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei fondi previsti dall’art. 58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì, utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15%, per incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all’art. 58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente lettera è ridotto in misura corrispondente e proporzionale alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle incentivazioni.
(omissis) ».
Il successivo art. 62 rubricato come riguardante la ‘produttività per i Dirigenti del RAGIONE_SOCIALE‘ ha previsto a propria volta quanto segue ai commi sotto riportati:
« 1. La retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Il fondo di cui all’art.61 è pertanto destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali
(omissis)
In attuazione dei fini indicati nei commi precedenti, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l’approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei Dirigenti
responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello:
definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione;
assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al Dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1;
I Dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e metodologie del comma 4, nei confronti delle singole unità operative che compongono l’articolazione medesima.
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal Dirigente responsabile dell’articolazione aziendale a tutti i Dirigenti dell’unità operativa, sono assegnati formalmente secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 53 e 54 con l’indicazione dell’incentivo economico connesso in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera c).
L’erogazione dell’incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all’art. 56, che ne definisce parametri e standard di riferimento.
La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all’unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può essere anche periodica, per stati di avanzamento.
(omissis)
Il servizio di controllo o nucleo di valutazione di cui al comma 7 svolge anche un’attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto da trasmettere all’A.Ra.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato dell’amministrazione ».
6.2 I CCNL 5.12.1996 (parte economica biennio 1996 -1997) e 8.6.2000 (normativo quadriennio 1998 – 2001 ed economico 1998 -1999) non hanno rilievo diretto, non riguardando i periodi coinvolti nelle diverse cause tra le parti, potendosi però rilevare che in essi si fa richiamo al sistema dell’art. 61 lett a) cit. ed al consolidamento delle risorse per gli anni successivi (art. 7 del CCNL 5.12.1996) ed ancora agli artt. 61 ss. citt. ed al consolidamento delle risorse al 31.12.1997 (art. 52 del CCNL 8.6.2000).
6.3 La dinamica segue analogamente con il primo dei CCNL che riguardano i periodi di cui alla causa definita con sentenza passata in giudicato tra le parti che è quello ancora datato 8.6.2000, ma riguardante il biennio 20002001, parte economica, che all’art. 9 richiama l’art. 52 del precedente CCNL 8.6.2000 e consolida i fondi al 31.12.1999; segue poi l’art. 51 del CCNL 3.11.2005 (parte economica biennio 2002 -2003), di conferma dell’art. 9 del CCNL precedente e consolidamento dei fondi al 31.12.2001; l’art. 11 del CCNL 5.7.2006 (biennio economico 2004 -2005) che conferma l’art. 51 del precedente CCNL e consolida i fondi al 31.12.2003; l’art. 27 del CCNL 17.10.2008 (biennio economico 2006 -2007) che conferma l’art. 11 del precedente CCNL e consolida i fondi al 31.12.2005; l’art. 10 del CCNL 6.5.2010 (biennio economico 2008 -2009) che richiama l’art. 27 e dispone il consolidamento degli importi pregressi . Dinamica poi ripresa, dopo il blocco contrattuale dal CCNL del triennio 2018, che richiama l’art. 10 del precedente CCNL e consolida i
2016corrispondenti valori.
In sostanza, le regole di attribuzione della retribuzione di risultato sono sempre quelle di cui agli artt. 61 ss. sopra citati ed i valori dei fondi delle
annate precedenti sono andati mano a mano a costituire, consolidandosi in forza di espresse previsioni delle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, i fondi delle annate successive, con previsioni generali di riassegnazione delle eventuali somme non utilizzate di anno in anno, nonché, sempre da parte dei successivi CCNL, di integrazioni, incrementi, rettifiche, fissazioni di condizioni e quant’altro.
È su queste basi normative che va svolto il ragionamento rispetto agli effetti del giudicato maturato tra la RAGIONE_SOCIALE e i lavoratori ricorrenti, per le annate 2000-2007 e sul rilievo di esso rispetto alle annate successive.
7.1 Non è dirimente in sé il solo fatto che di tempo in tempo sia mutata la contrattazione collettiva di riferimento.
Al di là del fatto che, tra il periodo oggetto del precedente giudicato (2000-2007) e quello oggetto di causa (2008-2018) vi è la sopravvenienza di una nuova contrattazione collettiva (il biennio fino al 31.12.2007 è stato regolato dal CCNL 17.10.2008, dopo vale il CCNL 6.5.2010 e contrattazioni successive) vi è da considerare che, il ‘consolidamento’ dei valori dei fondi precedenti ha l’effetto di trascinare quanto calcolato per gli anni anteriori a quanto rileva per gli anni successivi.
Pertanto, se l’effetto del giudicato fosse quello di fissare stabilmente tra le parti quei valori dei fondi, esso, pur nel mutare di altri elementi (incrementi, riduzioni, modifiche del personale; modifiche degli obiettivi e delle quote attribuite a ciascuna unità etc.), rimarrebbe comunque -per quelle stesse parti -intangibile, sicché, i calcoli di quanto dovuto negli anni successivi muoverebbe comunque da una base diversa e maggiore e pertanto l’interesse alla valorizzazione di quel giudicato sussisterebbe comunque.
7.2 Il ragionamento è però un altro e si radica nella struttura stessa del finanziamento di certe voci retributive attraverso i c.d. fondi.
I fondi, dovendo essere determinati e poi ripartiti, hanno chiaramente la funzione di gestire la spesa attraverso una quantificazione precisa delle
risorse economiche, che deve essere altresì trasparente, trattandosi di suddividere risorse economiche tra più lavoratori destinati a concorrere su di esse.
A tal fine, l’art. 61 del CCNL prevede come si è visto che (comma 1) « le risorse finanziarie …. sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti» mediante l’utilizzazione (comma 2 lett. a) di un apposito « fondo per la retribuzione di risultato», che è (comma 3) «costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva» di una serie di valori indicati nella norma collettiva, con incrementi e decurtazioni i cui dettagli qui non interessano.
L’art. 62 del medesimo CCNL, oltre a richiamare i principi di funzionamento di cui si è detto, ovverosia (nel contesto del comma 1) il « rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture» , regola (al comma 4 e ss.) un’articolata procedura secondo cui :
-«la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l’approvazione del bilancio …. definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali (…………..);
-la stessa direzione «assegna a ciascuna articolazione aziendale» , oltre alle risorse strumentali, «la quota parte del fondo della retribuzione di risultato» pertinente alla medesima;
-i Dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono allo stesso modo «nei confronti delle singole unità operative che compongono l’articolazione medesima»;
-quindi a tutti i dirigenti delle unità operative sono assegnati gli obiettivi «formalmente secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi»;
-infine, l’incentivo viene erogato in forma «strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
7.3 Il ragionamento va intanto svolto dall’angolazione del singolo rapporto di lavoro.
Rispetto ad esso, sul piano retributivo, gli effetti permanenti che consentono l’operatività del giudicato nei rapporti di durata sono quelli che riguardano una voce destinata a ripetersi in modo sempre uguale, per lo più riportata alla natura periodica e costante di essa.
Tale non è la retribuzione di risultato, che di anno in anno si determina sulla base della fissazione delle risorse e quindi del loro riparto sulla base di obiettivi fissati e poi da valutare nel loro raggiungimento.
Il meccanismo è dunque in sé estraneo a quelle connotazioni di permanenza che sono proprie del giudicato di durata e subito di seguito si vanno a dire le ragioni per cui non si può attribuire portata stabile verso taluni ad un ammontare di risorse che di anno in anno deve essere uguale per tutti coloro che partecipano alla dinamica di tale voce retributiva.
7.4 In effetti la regolazione collettiva, con i fini di prevedibilità e trasparenza che la caratterizzano, non consente di ipotizzare, a meno di un sovvertimento del sistema così rigorosamente disciplinato, che i fondi possano essere, nella loro determinazione ‘annuale’, di misura differenziata per taluno dei lavoratori.
Essi esprimono infatti il coacervo da suddividere e quindi sono destinati a confluire in un ammontare che non può non essere unitario ed uniforme per tutti coloro che devono partecipare alla suddivisione.
Ipotizzare un effetto anche su anni successivi del giudicato maturato per anni precedenti in favore di taluno significherebbe viceversa affermare che il fondo degli anni successivi avrebbe misure differenziate a seconda dei lavoratori.
È del resto parimenti da escludere l’estensione in bonam partem del giudicato a chi non fu parte del precedente processo, stante l’efficacia di esso, in assenza di norme esplicite in senso diverso, solo tra i contendenti (art. 2909 c.c.), il che è coerente con l’esigenza di evitare che solo presso
un’RAGIONE_SOCIALE si realizzi una regolazione disparitaria dei fondi in senso contrastante con l’assetto giuridico di essi valido in via generale sul territorio nazionale.
In definitiva, ipotizzare che gli enti, nel determinare i fondi degli anni successivi, possano essere vincolati, nel determinare le risorse ‘consolidate’, a fare riferimento solo per alcuni lavoratori ad importi diversi e maggiori, altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva in esame, ponendosi contro il sistema quale disciplinato dalla contrattazione e con i fini di controllo della spesa e di trasparenza che lo governano, non ultimo anche quello di assicurare la parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7.5 Tutto ciò non esclude che, rispetto ad ogni determinazione annuale, i lavoratori abbiano azione finalizzata ad accertare a quanto ammonti la voce retributiva ad essi dovuta, previo accertamento incidentale di quale avrebbe dovuto essere il corretto ammontare dei fondi, come è pacifico che possa accadere (Cass. 5 dicembre 2023, n. 33975; Cass., S.U., 11 novembre 2022, n. 33365).
Ma ciò senza possibili effetti ‘di durata’, per quanto si è sopra detto.
Come anche -ma non è il caso di specie -promuovere azione risarcitoria per perdita di chance se proprio non vi sia stata costituzione del fondo (v., per i principi, seppure rispetto ad altre omissioni degli iter riguardanti l’attribuzione di voci retributive mediante fondi, Cass. 29 luglio 2025, n. 21769; Cass. 9 marzo 2023, n. 7110).
7.6 Pertanto, non sono qui in discussione i principi consolidati per cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la
propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione (così, in ambito lavoristico, Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493; v. in ambito previdenziale, Cass., S.U., 7 luglio 1999, n. 383 ed analoghi principi sono stati espressi in altri settori, come quello tributario). Tuttavia, tali principi, come precisato nel contesto del medesimo indirizzo giurisprudenziale (Cass, 18 agosto 2020, n. 17223; Cass. 15 luglio 2019, n. 18901; Cass. 20765/2018, cit.) possono operare nella misura in cui il giudicato riguardi effetti permanenti del rapporto di lavoro interessato e non quando si inseriscano profili di discontinuità, anche in ragione della struttura delle fattispecie, come è per il sistema delle voci retributive erogate sulla base della ripartizione di fondi da determinare in periodi prefissati e in forza di criteri valutativi potenzialmente variabili delle prestazioni.
7.7 Ne deriva che è corretto l’assunto della Corte territoriale la quale, in adesione alla tesi della RAGIONE_SOCIALE quale poi sviluppata anche nelle difese in sede di legittimità, ha ritenuto che ogni periodo annuale ha una sua autonomia di dinamica fondi-obiettivi-erogazioni, sicché chi agisce non può fondare i propri diritti sul pregresso giudicato, ma deve « allegare e dimostrare » ex novo i fatti costitutivi dei propri maggiori diritti, « senza di conseguenza poter vantare alcun automatico effetto dell’eventuale giudicato ».
8. Da quanto sopra deriva che non è possibile fondare il riconoscimento dei maggiori diritti sul giudicato riveniente da Cass. 3134/2019 cit. e da Cass. 11726/2025, citt.
Il primo motivo di ricorso -rispetto al quale sono superate le questioni che attengono alla necessità di sospendere il giudizio in attesa del giudicato, medio tempore formatosi e qui valutato – va dunque rigettato nel merito.
Non è infatti fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, sul presupposto che il ricorso per cassazione non avesse censurato l’argomentazione della Corte di merito in ordine alla portata
variabile dei fondi ed alla necessità di allegare e provare ex novo la loro erronea formazione, in quanto tale profilo è chiaramente posto in discussione dall’avere il motivo fatto leva sugli effetti di durata del giudicato inter partes .
Viene allora in evidenza il criterio di calcolo da utilizzare nella determinazione dei fondi ed in particolare la questione controversa attiene alla legittimità o meno della valorizzazione di quanto stabilito negli accordi regionali prima del transito al nuovo regime di cui al CCNL del 5.12.1996. In proposito, dopo il precedente su cui si è formato il giudicato inter partes , si è consolidato un orientamento uniforme -in rimeditazione di quel primo arresto -sintetizzato nella massima per cui « in tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all’art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, per “quote storiche”, spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione del citato art. 61, in quanto l’espressione “quote storiche”, come confermato anche dall’ interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le quote come “originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990”, nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 19941997, e prima del passaggio al nuovo sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali ».
Tale orientamento, mai più messo in discussione, è stato fatto proprio successivamente da Cass. 7 aprile 2021, n. 9319; Cass. Cass. 11 maggio 2021, n. 12426; Cass. 28 maggio 2021, n. 14992; Cass. 9 giugno 2021, n. 16163; Cass. 27 giugno 2023, n. 18379; Cass. 28 dicembre 2023, n. 36124; Cass. 11 gennaio 2024, n. 1222; Cass. 11 gennaio 2024, n. 1238. Si tratta di interpretazione che si fonda sia sulla valorizzazione piena del senso da attribuire alla salvaguardia delle ‘quote storiche’, intese come
« quota massima spendibile » (Cass., S.U., 15 dicembre 2017, n. 30222), sia sulla considerazione, nel contesto della contrattazione volta alla interpretazione autentica dell’art. 61 cit. ed in particolare del preambolo, dell’intento delle parti collettive di « fare soprattutto riferimento all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 del CCNL ».
Per ogni altro migliore argomento si fa rinvio alla motivazione dei precedenti appena citati, anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., senza necessità in questa sede di reiterare affermazioni già ripetutamente esplicitate da questa S.C.
9.1 Ciò comporta il rigetto anche del secondo motivo del ricorso principale.
Va tuttavia disatteso anche il ricorso incidentale.
Al di là della questione sul consolidarsi o meno del nuovo indirizzo di legittimità già prima della proposizione dell’appello, va evidenziata in via assorbente, a giustificare pienamente la compensazione delle spese di secondo grado, l’evidente novità e complessità rispetto alla quale la motivazione della sentenza impugnata è da intendersi integrata ex art. 384, u.c., c.p.c. – della questione sulla portata delle pronunce, tra le stesse parti ma riguardanti annate precedenti, già assunte nel presente contenzioso e tutto ciò anche alla luce di Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77.
Proprio quest’ultima novità, in una con il contestuale rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione delle spese anche per il giudizio di legittimità.
Va anche esplicitato il seguente principio: « in ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l’autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo,
destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo di tempo in tempo delle situazioni giuridiche interessate, come accade nel caso di voci retributive accessorie della RAGIONE_SOCIALE sanitaria (retribuzione di risultato) da attribuire sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno e per anno e che devono essere uguali, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto ».
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto, per il ricorso principale ed incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME