Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36124 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27645/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Ancona, n. 385/2016, pubblicata il 22 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME , tutti psicologi inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata nell’RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto, con separati ricorsi notificati il 15 febbraio 2003, di accertare il loro diritto ad ottenere dall’Az ienda RAGIONE_SOCIALE la determinazione RAGIONE_SOCIALE giusta retribuzione di risultato e, per l’effetto, la corresponsione delle differenze retributive a partire dall’anno 1989, secondo il chiarimento intervenuto con la clausola di interpretazione autentica del 21 luglio 2001.
Il Tribunale di Pesaro, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, con sentenza parziale n. 422/2014 e con sentenza definitiva n. 195 del 2015, in parziale accoglimento dei ricorsi, ha rideterminato in £ 488.037.588,50 il fondo dell’anno 1993 dell a ex RAGIONE_SOCIALE e le quote storiche spettanti, aderendo all’interpretazione del calcolo del 5% a montante del pregresso periodo 85/89 ed a destinazione esclusiva dei dirigenti sanitari (ex RAGIONE_SOCIALE b) tra cui gli psicologi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro le due sentenze menzionate.
La Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 385/2016, ha rigettato l’appello.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all ‘ art. 61 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell’ area RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del Servizio RAGIONE_SOCIALE, come autenticamente interpretato in data 12 luglio 2001.
Censura l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALE previsione contrattuale posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, deducendo, in sintesi, che:
la disposizione di interpretazione autentica non avrebbe potuto comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni sanitarie;
il fondo spettante a norma del d.P.R. n. 384 del 1990 sarebbe stato legittimamente determinato nella vigenza RAGIONE_SOCIALE normativa sul contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica;
-l’ ammontare del fondo avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto delle determinazioni assunte dalla Regione in base all ‘art. 5, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 407 del 1990.
A sostegno del suo assunto la parte ricorrente richiama la sentenza di questa Corte di cassazione n. 3304 del 2012 e contesta il riferimento, contenuto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione contestata, alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013.
Con il secondo motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Essa deduce, in particolare, che:
le delibere adottate dalla Regione e da essa RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del fondo dell’ex RAGIONE_SOCIALE B non costituirebbero un atto di gestione del rapporto di lavoro, ma sarebbero espressione di potestà autoritativa;
la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nella sentenza impugnata si riferirebbe a provvedimenti RAGIONE_SOCIALE Regione Veneto tempestivamente impugnati davanti al giudice amministrativo;
sussisterebbe la legittimazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione decentrata nella materia delle incentivazioni anche nella vigenza del d.P.R. n. 384 del 1990;
ove si fosse ritenuto che l ‘ accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 intendeva annullare gli accordi intervenuti a livello regionale, il relativo onere di spesa sarebbe caduto a carico RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE, in violazione delle previsioni dell ‘art. 6, comma 1, legge n. 724 del 1994.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, meritano accoglimento.
Innanzitutto, si rileva che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013, posta dalla corte territoriale a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione del secondo motivo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, è stata cassata da questa sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione con sentenza n. 12425 dell’11 maggio 2021 , preceduta di poco dalla sentenza, di analogo contenuto, RAGIONE_SOCIALE stessa IV sezione, n. 9319 del 7 aprile 2021.
Queste ultime due sentenze RAGIONE_SOCIALE S.C. hanno premesso che, nella prima tornata contrattuale, il CCNL 1994/1997 dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto il 5 dicembre 1996, (in prosieguo: CCNL 1994/1997) introdusse il nuovo sistema incentivante RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato, erogata in base al raggiungimento di obiettivi, finanziata da un apposito fondo.
In particolare, l’art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL 1994/1997 disciplinò la formazione del fondo, nei seguenti termini:
«Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo – determinata per l ‘ anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall ‘ art.8, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 537/93».
Pacifica è l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE decurtazione finale del 30%, di cui al richiamato art. 8, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537 del 1993.
La questione di causa attiene, invece, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE base di partenza, ovvero RAGIONE_SOCIALE «somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90».
Infatti, secondo le odierne parti controricorrenti RAGIONE_SOCIALE avrebbe illegittimamente ridotto tale somma complessiva e, decurtando le risorse, avrebbe liquidato ai dirigenti una retribuzione di risultato inadeguata.
In sostanza, dalla illegittima determinazione del fondo all ‘ atto RAGIONE_SOCIALE sua iniziale costituzione sarebbe derivato il parziale pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato, anche negli anni successivi.
Le sentenze RAGIONE_SOCIALE S.C. n. 9319 del 7 aprile 2021 e n. 12425 dell’11 maggio 2021 (poi seguite da Cass., Sez. L, n. 18379 del 27 giugno 2023, le cui conclusioni questo Collegio pure condivide), hanno evidenziato che il nuovo fondo per la retribuzione di risultato era determinato in un importo pari alla somma dei precedenti fondi di produttività, come disciplinati, nel regime pubblicistico del rapporto di lavoro, dal d.P.R. n. 384 del 1990.
Tali fondi erano collegati al sistema delle «incentivazioni», introdotto dal d.P.R. n. 348 del 1983, in sostituzione dell ‘ ex-istituto delle «compartecipazioni».
Il detto d.P.R. n. 348 del 1983, artt. da 59 a 66, prevedeva la erogazione di «incentivazioni RAGIONE_SOCIALE produttività», al fine di un miglioramento generale RAGIONE_SOCIALE qualità del servizio e RAGIONE_SOCIALE sua economicità (riduzione RAGIONE_SOCIALE spesa esterna).
L ‘ istituto, in sintesi, era così articolato:
i compensi venivano corrisposti a fronte dello svolgimento da parte degli operatori sanitari di attività autorizzate oltre l ‘ orario di lavoro (in plusorario);
il d.P.R. n. 348 del 1983 stabiliva tetti massimi settimanali di plusorario autorizzabile per ciascuna categoria di personale;
la quantificazione del compenso avveniva ripartendo l ‘ apposito «fondo di incentivazione», costituito presso ciascuna RAGIONE_SOCIALE, tra tre categorie di personale, secondo quote percentuali stabilite dal d.P.R. nr. 348 del 1983: medici (categoria A), personale RAGIONE_SOCIALE (categoria B), restante personale (categoria C);
la liquidazione avveniva a consuntivo, essendo necessaria una fase di preventivo controllo sulla effettiva maggiore produttività ed una verifica delle disponibilità costituite dalle risorse affluite all ‘ apposito fondo (per tutte: Consiglio di Stato, sez. III, n. 4994 dell’ 11 ottobre 2013).
Il d.P.R. n. 228 del 1987 – di rinnovazione degli artt. 46, 63, 64 del d.P.R. n. 348 del 1983 – aumentava a quattro le categorie tra le quali ripartire il fondo, introducendo la categoria A2 – biologici, chimici, fisici; tanto in attuazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato n. 308 del 28 aprile 1986, che aveva annullato, in parte qua , il d.P.R. n. 348 del 1983, evidenziando la necessità di dare un autonomo riconoscimento al personale non-medico laureato.
Con il d.P.R. n. 270 del 1987, accordo collettivo per il triennio 1985/1987, la categoria dei laureati non-medici veniva individuata come categoria B) – biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.
Il medesimo d.P.R. n. 270 del 1987 -artt. 66 ss. (artt. 101 e seguenti per i medici) – prevedeva due forme di incentivazione RAGIONE_SOCIALE produttività, aggiungendo alla produttività ex artt. 59 ss. d.P.R. n. 348 del 1983, la produttività «per obiettivi», quest ‘ ultima legata a singoli progetti e finanziata con un apposito fondo.
La legge n. 407 del 1990, art. 5, stabilì la decadenza dal 1° febbraio 1991 dei provvedimenti disposti in applicazione degli istituti economici e normativi del d.P.R. n. 270 del 1987, tra l’ altro in relazione alle incentivazioni, e l ‘ obbligo di applicare dalla stessa data i corrispondenti istituti del d.P.R. n. 384 del 1990, limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative.
Il d.P.R. n. 384/1990 -artt. 57 ss. (nonché 123 ss. per i medici) – confermava la struttura del sistema incentivante:
incentivazione (lettera a); produttività per obiettivi (lettera b).
L’esposizione sin qui compiuta costituisce, per Cass, Sez. L, n. 12425 dell’11 maggio 2021, la premessa per una più chiara comprensione RAGIONE_SOCIALE norma di interpretazione autentica di cui al CCNL del 12 luglio 2001.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del fondo per la retribuzione di risultato, infatti, occorreva procedere alla ricognizione RAGIONE_SOCIALE quota dei precedenti fondi spettante al personale laureato non-medico ovvero alla ex-categoria B.
Si trattava del personale che, con la privatizzazione, era confluito nell ‘ area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non-medica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito era sottoscritto il CCNL 1994/1997.
Con l ‘ accordo di interpretazione autentica le parti sociali hanno precisato che il termine «quote storiche spettanti a ciascun ruolo», utilizzato dall ‘ art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL 1994/1997, non è riferito a quanto «corrisposto» o «speso» dalle singole aziende nell ‘ anno 1993, ma all ‘ importo del fondo «spettante» a ciascun ruolo e, dunque, alle quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato».
Come si legge nella premessa dell ‘ accordo di interpretazione autentica, la espressione «quote storiche spettanti» era ispirata dal fatto che il pagamento delle quote di produttività da parte delle aziende avveniva in epoca successiva all ‘ anno di riferimento, sicché, se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse «spese» nell ‘ anno 1993, anziché su quelle «spettanti», ne sarebbe derivato un indiretto abbattimento del fondo, non prefigurato dalla norma pattizia.
L ‘ accordo di interpretazione autentica non ha risolto il contenzioso avviato dai dirigenti non medici; sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 30222 del 15 dicembre 2017, che ha superato il diverso orientamento in epoca precedente espresso dalla sezione lavoro (Cass., Sez. L, n. 18463 del 26 ottobre 2012; Cass., Sez. L, n. 3304 del 2 marzo 2012; Cass., Sez. L, n. 24248 del 21 novembre 2007).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la «quota storica spettante» all ‘ ex categoria B non deve essere determinata sulla base delle somme «virtuali» del precedente fondo di incentivazione delle attività svolte in plusorario, quali
risultanti dalla applicazione del solo art. 58 del d.P.R. n. 384 del 1990, ma sulla base del cd. massimo spendibile, ovvero tenendo conto:
da un lato, dei limiti massimi di plus orario settimanale (stabiliti dall ‘ art. 61, comma 2, dello stesso d.P.R. in sette ore settimanali);
dall ‘ altro, del numero dei laureati non medici in servizio presso le singole Aziende nell ‘ anno 1993 (ciò sul rilievo che essi sono in numero molto più limitato dei medici sicché, a ragionare diversamente, avrebbero goduto di un trattamento superiore a questi ultimi, trascendendo di molto la logica perequativa che aveva condotto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE loro categoria).
In definitiva, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, la «quota storica» va determinata:
sulla base del valore unitario del plus orario, definito nell ‘ art. 61, comma 7, d.P.R. n. 384 del 1990, moltiplicato per il numero massimo delle ore di plus orario consentito (dal l’ art. 61, comma 2, citato) e per le unità di personale impegnato nell ‘ attività incentivata.
Dal quadro sin qui tracciato, emerge l ‘ errore commesso dalla sentenza qui impugnata (oltre che dalla precedente sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013) nell ‘ affermare il valore decisivo – nel senso RAGIONE_SOCIALE fondatezza dell ‘ originaria domanda dei dirigenti non medici -dell ‘ accordo di interpretazione autentica.
A volere attribuire rilevanza all ‘ accordo di interpretazione autentica, esso deporrebbe, anzi, in senso opposto.
Nella premessa, infatti, detto accordo fa salve le pattuizioni decentrate nel frattempo intervenute, nei seguenti termini:
«che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all ‘ accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell ‘ azienda immediatamente prima dell ‘ applicazione dell ‘ art. 61 del CCNL».
In sintesi, come osservato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE S.C. n. 12425 dell’11 maggio 2021 e dalla precedente Cass., Sez. L, n. 9319 del 7 aprile 2021:
dalla norma di interpretazione autentica risulta che le «quote storiche» non fanno riferimento a quanto «speso» dalle Aziende nell’anno 1993;
le Sezioni Unite hanno chiarito che la «quota storica» dell ‘ ex RAGIONE_SOCIALE non deve essere determinata in misura astratta, ma secondo il criterio del «massimo spendibile» ( id est : tenendo conto sia del limite di plusorario autorizzabile, pari a 7 ore settimanali, che del numero dei laureati non medici in servizio in ciascuna RAGIONE_SOCIALE nell’anno 1993);
resta aperta la diversa questione RAGIONE_SOCIALE rilevanza degli accordi regionali intervenuti, negli anni 1990/1993, a ridurre l ‘ importo del fondo, come nella fattispecie di causa.
Sulla questione questa sezione RAGIONE_SOCIALE S.C. si è pronunciata, però, con le sentenze n. 12425 dell’11 maggio 2021 e n. 9319 del 7 aprile 2021 che, superando espressamente il contrario precedente rappresentato dall’ ordinanza n. 3134 del 1° dicembre 2019 (che aveva ritenuto l ‘ inapplicabilità degli accordi regionali, in quanto la competenza ad intervenire sul fondo era riservata ai contratti collettivi nazionali di lavoro) hanno evidenziato come venisse in questione il rilievo di una contrattazione decentrata che non riguardava i dirigenti già passati al regime RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato – né si era svolta in epoca successiva al 30 giugno 1997 – ma che era intervenuta nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al CCNL 1994/1997.
Si trattava di stabilire, allora, se i fondi determinati per l ‘ anno 1993 ai sensi del d.P.R. n. 384 del 1990 – ai quali rinviava l ‘art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994/1997 – dovessero tenere conto (o meno) degli accordi regionali conclusi sino a quella data.
Le sentenze appena citate hanno affermato che le parti collettive avevano inteso riferirsi anche a detti accordi regionali.
Infatti, la norma contrattuale utilizza la espressione «quote storiche» ed il CCNL di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 le definisce come quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato».
Si tratta di una RAGIONE_SOCIALE regolativa già utilizzata dalle leggi intervenute a contenere l ‘ importo dei fondi dopo il d.P.R. n. 384 del 1990.
Al riguardo, l’ art. 2, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modif., dalla legge n. 359 del 1992, disponeva che le somme relative ai fondi di incentivazione previsti dai singoli accordi di RAGIONE_SOCIALE non potessero essere attribuite in misura superiore ai corrispettivi «stanziamenti di bilancio» per l ‘ anno finanziario 1991.
L ‘ anno successivo, l ‘ art. 8, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 537 del 1993, ha previsto che, per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 10 gennaio 1994, l ‘ importo dei fondi di incentivazione di cui agli artt. 58 e 124 del d.P.R. n. 384 del 28 novembre 1990, non può eccedere il 70 per cento degli «stanziamenti» relativi all ‘ anno 1991.
Le disposizioni legislative hanno assunto, dunque, come riferimento il monte in precedenza «stanziato» in ciascuna azienda nell ‘ anno 1991 ai fini del pagamento dell ‘ emolumento.
Con la medesima RAGIONE_SOCIALE il CCNL 1994/1997 ha inteso fare riferimento a quanto assegnato a ciascun RAGIONE_SOCIALE di personale sotto il profilo «storico» e, dunque, anche in attuazione degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima RAGIONE_SOCIALE applicazione dell ‘art. 61.
Una diversa interpretazione comporterebbe che, in base all ‘ art. 61 del CCNL 1994/1997, si dovrebbe procedere, ora per allora, ad un nuovo calcolo delle somme da destinare ai fondi di cui agli artt. 57 ss. del d.P.R. n. 384 del 1990, con recupero ex post delle economie sino ad allora realizzate.
Tale effetto è stato escluso dalle parti collettive appunto con il prevedere il riferimento alle quote «storiche».
Anche dalla interpretazione autentica risulta, in premessa, il riferimento delle parti collettive «all ‘ accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell ‘ azienda immediatamente prima dell ‘ applicazione dell ‘ articolo 61 del CCNL»; si legge nel dispositivo che le quote storiche spettanti sono le quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti DPR 384/1990, applicati prima del passaggio al nuovo sistema RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato».
Il riferimento è, dunque, all ‘ applicazione degli artt. 57 ss. d.P.R. n. 384 del 1990, avvenuta immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona , in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità, enunciando il seguente principio di diritto:
«Con riferimento alla formazione del fondo per la retribuzione di risultato, di cui all ‘art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994/1997 dell ‘ area RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Sanità, per quote storiche spettanti a ciascun ruolo si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell ‘ applicazione del suddetto art. 61».
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 7