Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19948 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 19948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 3068-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione
pubblico
impiego
R.G.N.3068/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2164/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2024 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16.10.2017 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME, dirigente veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art. 63 comma 2 del c.c.n.l. dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell’RAGIONE_SOCIALE FG/2 n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello RAGIONE_SOCIALE ripartizione, e condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate, nel periodo 2002/2007, pari a €. 36.994,52; ii) condannarsi l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria per il periodo gennaio 1986/31 ottobre 2005.
La Corte territoriale, effettuata una ricognizione RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche
sulla scorta degli ‘orientamenti applicativi’ dell’RAGIONE_SOCIALE, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento RAGIONE_SOCIALE loro costituzione e ripartizione.
Il giudice d’appello aggiungeva, quanto all’indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. nn. 8842 e 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova del possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell’art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell’art. 52 del c.c.n.l. 3.11.2005, il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3).
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In esito all’esame del primo motivo di ricorso nell’adunanza camerale del 21.2.2024, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE novità delle questioni e del conseguente rilievo nomofilattico, il Collegio ha ritenuto necessario rimettere la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza.
Indi, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e la procura generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento del primo motivo e per l’assorbimento del secondo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 5, 63 e 65 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 5.12.1996, dell’art. 52 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE del 1998-2001, dell’art. 56 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 2002-2003, dell’art. 12 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 2004-2005 e degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.
La Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di ‘fondi separati’, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, da cui traspariva, se lette nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano «voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)», anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l’indebito finanziamento dell’unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici.
La Corte d’appello non s’era così avveduta dell’assoluta illegittimità RAGIONE_SOCIALE deliberazione n. 271 del 27.02.2001 del D.G. RAGIONE_SOCIALE ASL, il quale aveva disposto l’unificazione dei fondi di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ribadendo tale erronea presa di posizione nella delibera n. 683 del 30.04.2001, in cui l’iniziale dicitura ‘tre fondi’, comprensiva anche del fondo dei dirigenti non medici (amministrativi) viene sostituita quella di ‘due fondi’ costituiti, da una parte, dai fondi dei dirigenti medici e veterinari riuniti e, dall’altra parte, dal fondo dei dirigenti non medici.
Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia, previsto dalla norma predetta, è limitato all’individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo,
anche nella vigenza dell’art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è la stessa RAGIONE_SOCIALE ad attribuire – senza necessità di ‘ratifica prefettizia’ – la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all’art. 21 legge n. 833/1978 e all’art. 3 legge n. 283/1962.
3. Il primo motivo è fondato.
Va premesso che questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quella disciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61, 62 c.c.n.l. 5.12.1996 dei dirigenti del ruolo SPTA).
Senonché, la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019), si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici: dalla sequenza contrattuale, il cui lessico adopera sistematicamente il plurale ‘fondi’ per riferirsi alla retribuzione di risultato, si desume, infatti, che le parti collettive abbiano mantenuto distinti i due fondi e comunque le quote relative, rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari almeno fino all’art. 95 del c.c.n.l. 19.12.2019, cit.
Quest’ultima norma contrattuale, come si dirà in seguito, ha istituito dall’1.1.2020 il nuovo fondo per la retribuzione di risultato, stabilendo che le risorse, certificate con riferimento al 2019, dei tre fondi fino ad allora previsti per le tre categorie di dirigenti considerate (medici, veterinari, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle professioni sanitarie) dovessero confluire indistintamente nel nuovo fondo, ma ha comunque precisato che questa operazione dovesse essere effettuata in modo tale da garantire a ciascuna RAGIONE_SOCIALE suddette categorie di dirigenti ‘quote di
riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall’anno di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE presente ipotesi di CCNL’.
Sulle suindicate considerazioni poggiano, in sostanza, le critiche del ricorrente alla sentenza impugnata laddove egli lamenta l’indebito finanziamento del personale dirigente RAGIONE_SOCIALE con risorse destinate in via autonoma ai soli dirigenti veterinari, dal momento che « i primi, essendo più numerosi, finirebbero per ‘accaparrarsi’ una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi» (così a pag. 18 del ricorso per cassazione).
È utile una breve ricognizione, anche nel suo sviluppo diacronico, RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale dalla quale si evince che il convincimento del giudice d’appello in ordine all’unicità del fondo per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poggia su basi testuali.
5.1 L’art. 63 del c.c.n.l. 5.12.1996 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (recante «Finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e premio per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale per i dirigenti di I e II livello del Servizio RAGIONE_SOCIALE) così dispone:
«1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione dei dirigenti.
Al finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 64 e 65 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
Fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi:
Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, il fondo per i
dirigenti medici è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e del fondo sub 2 previsti dagli articoli 123 e seguenti del d.P.R. 384/90 – effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente contratto – determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art. 8, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 537/93. Il fondo per i dirigenti veterinari è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività previsti dagli artt. 130 e 131 per gli Istituti zooprofilattici del d.P.R. 384/90 determinata per l’anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con eventuali risorse aggiuntive di cui all’art 5, comma 2 lettera c). I predetti fondi sono decurtati dell’importo utilizzato ai sensi dell’art. 60, comma 2 a decorrere dalla data ivi indicata.
Le aziende ed enti, dal 1° gennaio 1997, possono altresì utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino ad un massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all’art. 60. In tal caso, i fondi RAGIONE_SOCIALE presente lettera a) sono ridotti in misura corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle incentivazioni.
Fondo per i premi per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale: ».
5.2 Com’è agevole constatare, la dizione testuale si rivela difforme rispetto all’art. 61 del c.c.n.l. del 5.12.1996 per i dirigenti non medici del comparto sanità, il quale prevede:
« 2. Al finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli artt.62, 63 e 64 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi:
Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 – ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo – determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5, comma 2. Dal 1° gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei fondi previsti dall’art. 58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì, utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15%, per incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all’art. 58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo RAGIONE_SOCIALE presente lettera è ridotto in misura corrispondente e proporzionale alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle incentivazioni ».
5.3 Così anche l’art. 52 del c.c.n.l. del 8/6/2000 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (recante «Fondo RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e premio per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale»), dispone:
«1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione.
Al finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi del personale RAGIONE_SOCIALE e veterinario;
Fondo per i premi per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale».
5.4 Tale disciplina è stata confermata dall’art. 56 comma 1 del c.c.n.l. del 3.11.2005 a tenore del quale «L’art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati».
5.5 In ciò la regolamentazione si differenzia dalla lettera dell’art. 52 (‘Fondo RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e premio per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’) del c.c.n.l. dell’8.6.2000 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, il quale, invece, prevede:
« 1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione.
Al finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi ».
5.6 Ed ancora, il c.c.n.l. del 17.10.2008 per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale, quadriennio normativo 2006-2009, stabilisce all’art. 26 (rubricato ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’) che:
«1. L’ art. 12 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3» .
5.7 Sulla stessa linea è l’art. 11 del c.c.n.l. 6.5.2010 per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui rubrica reca ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’, che dispone:
«1. L’ art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 3.
Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente RAGIONE_SOCIALE e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.
Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008».
5.8 La ricostruzione RAGIONE_SOCIALE disciplina non sarebbe completa se non si richiamasse anche il testo dell’art. 95 del c.c.n.l. del 19.12.2019, triennio 2016/2018, per i dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE Sanità, il
quale, da ultimo, nello stabilire la confluenza nel ‘nuovo Fondo per la retribuzione di risultato’ in un ‘unico importo’ delle risorse del Fondo per la quota relativa ai medici e di quelle per la quota relativa ai veterinari, recita:
«1. Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE Ipotesi di CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione di risultato.
Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell’anno di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE Ipotesi di CCNL, come certificati dal competente organo di controllo RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa: a) le risorse del ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’RAGIONE_SOCIALE (quota relativa ai medici); b) le risorse del ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (quota relativa ai veterinari); c) le risorse del ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 (Entrata a regime dell’istituzione RAGIONE_SOCIALE qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, RAGIONE_SOCIALE riabilitazione, RAGIONE_SOCIALE prevenzione e RAGIONE_SOCIALE professione ostetrica) dell’RAGIONE_SOCIALE III con riferimento alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla RAGIONE_SOCIALE professionale, tecnica e amministrativa».
Così ricostruito il quadro complessivo RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale, e tenuto conto di quella contenuta nei contratti applicabili al periodo per cui è causa (2002/2007), s’intende come il dato testuale compendiato soprattutto nell’utilizzo sistematico del plurale ‘fondi’ lascia chiaramente intendere che le parti collettive abbiano inteso
mantenere, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, distinti i due fondi e comunque le rispettive quote. Il che si riflette in termini di illegittimità delle delibere del D.G. dell’RAGIONE_SOCIALE FG 2 n. 291/2001 e n. 683/2001 che, laddove ne hanno incongruamente disposto l’unificazione, vanno, conseguentemente, disapplicate.
Non viene qui in discussione, infatti, un profilo meramente contabile perché secondo quanto assume il ricorrente, e rimasto incontestato, non solo il fondo istituito è stato unificato ma, ai fini del riparto delle risorse complessive, non si è tenuto conto delle (singole) quote – rispettivamente, dei medici e dei veterinari – e ciò inevitabilmente si è riverberato in termini economicamente pregiudizievoli per i veterinari; e ne è intuitiva la ragione, se solo si considera la diversa platea dei destinatari del riparto.
Anche nel parere Aran del 16.3.2015, d’altronde, si richiama il dato secondo cui le «norme contrattuali sulla costituzione dei fondi sono specifiche dei singoli c.c.n.l. riferiti a ciascuna area contrattuale» e si osserva che anche «i criteri per la costituzione dei suddetti fondi delle due aree dirigenziali sono in parte diversi, ragion per cui appare oltremodo difficile ipotizzare la costituzione di un fondo unico tra area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e area SPTA .
In accoglimento del primo motivo, può dunque affermarsi il seguente principio di diritto:
«Nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e con riferimento alla disciplina pattizia contenuta nei contratti succedutisi nel tempo (5.12.1996, 8.6.2000, 3.11.2005, 17.10.2008 e 6.5.2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi e comunque le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e
come tale da disapplicare, la delibera dell’RAGIONE_SOCIALE che tali fondi abbia unificato sia nel momento costitutivo che RAGIONE_SOCIALE ripartizione, andando ad alterare i concreti meccanismi di riparto RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all’esclusivo appannaggio delle parti contrattuali».
10. Il secondo motivo è, invece, infondato alla luce di Cass., Sez. L, n. 8842/2013 e delle successive pronunce conformi (Cass., Sez. L, n. 20851 e 20852 del 15.10.2015; vedi anche Cons. Stato, n. 824/2013).
La Corte d’appello, infatti, ha escluso che l’indennità di Polizia Giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 270 del 1987, art. 55, per il personale RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, per la sua collocazione ed il suo tenore testuale, potesse essere riconosciuta anche al personale dell’area RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di conclusione si appalesa conforme ai principi già enunciati a più riprese da questa Corte, la quale ha affermato, con indirizzo cui va data in questa sede continuità, che per i dirigenti medici e veterinari assume rilievo decisivo ed esclusivo, ai fini dell’insorgenza del diritto all’indennità prevista dall’art. 52 del c.c.n.l. dell’RAGIONE_SOCIALE SPTA del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, il concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste sia dal d.P.R. n. 616 del 1977, art. 27, sia dalla legge n. 283 del 1962, art. 3.
Per contro, nel vigore RAGIONE_SOCIALE precedente normativa, applicabile (si noti) al caso di specie – essendo in contesa fra le parti la spettanza degli emolumenti relativi al periodo gennaio 1986/31 ottobre 2005 -, il diritto all’indennità è subordinato a un meccanismo di formale nomina prefettizia stabilito, dal citato d.P.R. n. 616 del 1977, art. 27. Solo il personale addetto alla materia infortunistica e di igiene del lavoro ne può beneficiare (Cass., Sez. L, n. 20851 e 20852 del 15.10.2015).
D’altronde, nella parte relativa alla disciplina economica del personale dell’area RAGIONE_SOCIALE del d.P.R. n. 270/1987 non vi è alcun riferimento a tale indennità, che non è neppure menzionata dall’art. 111, il quale individua gli istituti comuni alle due aree (RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), sicché, anche in base all’art. 44, d.P.R. citato, l’indennità in parola non può, invero, essere riconosciuta, nella disciplina previgente all’introduzione dell’art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005, al personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. L, n. 8842/2013, cit.; Cass., Sez. L, n. 9767 del 2013).
11. In conclusione, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; deve, invece, essere rigettato, per le ragioni indicate, il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di