Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
di posizione’, nel contesto dell’art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla ‘struttura della retribuzione’ dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (‘stipendio tabellare’) ed alla lettera d (‘retribuzione di
posizione, parte fissa e parte variabile’), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli ‘assegni’ cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all’estero « tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»;
l’inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell’art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi -così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva -va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest’ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un’altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello; non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell’art. 48, co. 4, cit.
3.3
non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all’art. 31, co. 3 « a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all’estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all’art. 30 (Fondo RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all’atto dell’assegnazione all’estero »;
si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l’assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in godimento prima dell’avvio all’estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all’art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.;
4.
in definitiva, la specialità dell’art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell’ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all’estero quell’emolumento non spettava;
le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento spese nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragion e ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;
5.
peraltro, la disciplina di cui all’ultimo CCNL, costituisce ius superveniens , da conoscere d’ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) e che interferisce con la domanda giudiziale, in quanto essa comprende il periodo fino al 31.8.2025;
in effetti, l’art. 31 del CCNL 2024 cit., prevede una specifica decorrenza dell’attribuzione in esso contenuta, fissata nell’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della nuova contrattazione e tale nuova previsione, introdotta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, va qui considerata, in quanto strettamente pertinente all’oggetto del contendere ed ai motivi di impugnazione (Cass. 20 settembre 2024, n. 25273; Cass. 24 luglio 2018, n. 19617; Cass. 8 maggio 2006, n. 10547);
la previsione del momento iniziale del riconoscimento del diritto contenuta nell’art. 31 cit. attua la possibilità per le disposizioni del
CCNL di regolare la decorrenza dei propri effetti, ai sensi dell’art. 2, co. 2, sempre di quel CCNL;
il CCNL è stato stipulato ai primi di agosto del 2024 e dunque il diritto sussiste per l’anno scolastico successivo, che è il 2024/2025; in ragione di tale ius superveniens il ricorso può dirsi parzialmente fondato, perché effettivamente da quell’anno scolastico la componente rivendicata è dovuta e ciò secondo le modalità di calcolo indicate nella sopravvenuta norma collettiva sopra citata e del tutto chiare;
6.
ciò comporta l’accoglimento del ricorso per cassazione, nei limiti di cui sopra e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la decisione della causa nel merito, con riconoscimento del diritto rivendicato a far data dall’anno scolastico 2024/2025 e fino al 31.8.2025, come da formulazione della domanda;
7.
l’accoglimento in misura del tutto parziale della domanda e la novità della questione, giunta per la prima volta davanti a questa S.C., giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di NOME COGNOME a percepire l’indennità di posizione parte variabile, a partire dell’anno scolastico 2024/2025 e fino al 31.8.2025. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2024.
La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME