Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
1.NOME COGNOME ha chiesto, nei confronti della Presidenza della Regione siciliana – Dipartimento Protezione civile, il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione di posizione – parte fissa prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti regionali di terza fascia a far data dal 1° gennaio 2006, con conseguente condanna della P.A. a corrispondere le differenze retributive dovute.
Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso.
La Presidenza della Regione siciliana – Dipartimento Protezione civile ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 347/2020 ha accolto, riformando la sentenza impugnata e rigettando il ricorso originario.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
La Presidenza della Regione siciliana – Dipartimento Protezione civile ha resistito con controricorso.
L’INPS non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato procura.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, dell’art. 76 legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 , nel testo introdotto dall’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994 e dell’art. 1362 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che ai fini della percezione della retribuzione di posizione parte fissa il COGNOME avrebbe dovuto essere inquadrato come dirigente presso la Regione Siciliana.
Evidenzia che la qualifica formale di dirigente di terza fascia, propria del CCNL regionale, in quanto prevista dalla legge regionale n. 10 del 2000, non avrebbe mai potuto essere attribuita al Parasporo, a fronte dell’applicazione del CC NL edili, prevista dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001.
Precisa che il COGNOME non aveva mai chiesto il riconoscimento dello status di dirigente regionale; aggiunge che a fronte dell’ equiparazione del personale ex RAGIONE_SOCIALE ai dipendenti regionali ex art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994, il COGNOME avrebbe avuto diritto ad un importo pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente regionale equiparato e quello previsto dal CCNL edilizia.
Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di interpretare il CCNL applicabile al rapporto di lavoro in esame ai fini dell’individuazione del trattamento economico spettante; argomenta che ai sensi dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, il trattamento economico va integrato con quanto previsto dall’art. 61 del CCNL dei dirigenti regionali del 5.7.2007, secondo cui ai dirigenti di II e III fascia compete il trattamento economico fondamentale, nel quale è ricompresa la retribuzione di posizione parte fissa.
Sostiene che tale voce non è collegata all’effettiva attribuzione di un incarico, ma spetta al dirigente a fronte del suo inquadramento; evidenzia la volontà delle arti sociali di separare la disciplina della retribuzione di posizione parte fissa (contenuta negli artt. 60 e 61 del CCNL vigente, inseriti nel Capo I, rubricato ‘trattamento economico’) da quella della retribuzione di posizio ne parte variabile
(cui fa riferimento il solo art. 64 del CCNL, inserito nel Capo II, rubricato ‘trattamento economico accessorio’).
L’infondatezza del ricorso nel merito, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 5745/2024), qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e al quale si intende dare continuità, assorbe ogni altra questione.
Come risulta dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, è transitato in utilizzazione nei ruoli dell’Amministrazione regionale sulla base di contratti a tempo determinato sottoscritti in forza di espresse previsioni legislative, ed in particolare dell’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 via via prorogati.
Il suo trattamento economico è stato disciplinato dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, intitolato Trattamento economico dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in base al quale: ‹‹ 1. Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, l’amminist razione regionale corrisponde a regime al personale ex RAGIONE_SOCIALE e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio. 2. L’importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali. 3. Il trattamento economico del personale ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che mantiene l’anzianità di servizio attualmente posseduta maturata nelle società di provenienza e nell’amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio, non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine di trattamento economico già percepito. 4. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati in lire 2.200 milioni (capitolo 116004), si provvede mediante l’utilizzo dei fondi
statali assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 7, comma 1 quinquies, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 ››.
In ordine all’oggetto del contendere (la spettanza o meno dell’indennità di posizione nella sua componente fissa a dipendente, proveniente da altro ente, che non sia stato nominato dirigente in base ad una procedura concorsuale, ma che, in forza di legge, abbia concluso dei contratti a tempo determinato che non attribuiscono la qualifica formale di dirigente, qualora una successiva legge regionale abbia stabilito in suo favore la corresponsione di un’indennità integrativa parametrata al trattamento economico annuo «previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio»), questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il dipendente ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la Regione siciliana ai sensi dell’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 e dell’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l’integrazione prevista dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, la parte fissa dell’indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l’effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità».
E’ dunque conforme a tali principi l a sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda originaria del Parasporo, in quanto non era in possesso della qualifica formale di dirigente di terza fascia, e non risultando dalla medesima che vi sia mai stata da parte del Parasporo assunzione delle responsabilità proprie del dirigente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte