Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14132 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12647-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevevre le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1806/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2018 R.G. n. 813/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
–
Medici
–
Indennità
posizione
variabile.
R.G.N. 12647/2019 CC 18/04/2024
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bari confermava la decisione di primo grado di accoglimento dei due distinte opposizioni a decreto ingiuntivo, riunite in corso di causa, proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti da NOME COGNOME per le somme, rispettivamente, di Euro 7.169,21 e 15.551,91, a titolo di differenze retributive per l’indennità di posizione variabile relative al periodo ottobre 2008-gennaio 2012.
La lavoratrice propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, e deposita memoria ex art. 380. bis.1. c.p.c.
Resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE della Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 53, 55 del c.c.n.l. di categoria del 5.12.1996 e dell’art. 39 del c.c.n.l. del 2000, nonché del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.1. Assume parte ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE, in cui sono confluite, a seguito di l.r. Puglia n. 39 del 2006, le tre A.U.S.L. FG1, FG2, FG3, non ha provveduto ad effettuare né la preliminare graduazione delle funzioni, né il conferimento degli specifici incarichi ai dirigenti. Conseguenza di tale premessa, si argomenta nel motivo, è che le somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione di posizione variabile avrebbero dovuto rimanere invariate, sino alla nuova graduazione delle funzioni ed al conferimento dei nuovi incarichi. Si insiste che solo una nuova graduazione delle funzioni dirigenziali avrebbe potuto giustificare il decremento della quota di retribuzione di posizione variabile del dirigente medico e che, in mancanza di detto intervento, la neocostituita RAGIONE_SOCIALE disponendo la diminuzione delle quote di retribuzione ha agito in totale carenza di potere e in aperta violazione di legge, operando una modifica del tutto illegittima del trattamento retributivo.
1.2. Invariato l’incarico ricoperto dalla dirigente, invariata la normativa anche contrattuale di riferimento, si insiste, sussiste un ‘diritto quesito’ alla percezione dell’emolumento nella misura precedentemente fissata.
Con la seconda doglianza si lamenta l’insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte ritenuto parzialmente annullata la delibera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2379 del 2008. Si argomenta l’erroneità della decisione di appello, laddove, pur rilevando che la delibera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 406 del 2012 con la quale veniva modificata la retribuzione di posizione parte variabile – era stata successivamente dichiarata nulla con delibera n. 406 del 2012, afferma che ‘l’annullamento riguardava solo la parte prettamente economica della delibera, non essendo stata in alcun modo attinta la premessa del medesimo atto deliberativo’.
2.1. Si rappresenta che non corrisponde al vero che la delibera n. 406 del 2012 abbia annullato la precedente delibera n. 2379 del 2008 solo con riguardo alla parte economica, non essendo affatto precisato quale parte della stessa sia stata posta nel nulla. Si insiste, in ogni caso, che, seppur non condiviso l’argomento speso innanzi, la premessa di detta delibera (quella nella quale veniva disposto che i criteri per l’attribuzione della retribuzione di posizione dovevano esser ridisegnati) sarebbe comunque illegittima, con diritto della dirigente alla percezione a titolo di retribuzione variabile delle somme pretese con i ricorsi monitori.
Ai fini della decisione ritiene il Collegio di riportarsi ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di diritto alla percezione della retribuzione di posizione parte cd. variabile da parte dei dirigenti medici, qui condivisi, anche in ordine al percorso motivazionale da intendersi qui richiamato pure ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
3.1. Giova al riguardo ricordare che in tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, c.c.n.l. area medica e veterinaria del 2000, non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione ( cfr. Cass. 37004/2022). Sul tema, va pure rammentato che
il giudice di legittimità ha anche affermato che, quanto alla dirigenza medica, l’obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l’omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l’adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento (cfr . Cass. n. 7110/2023). Nel solco del costante insegnamento del giudice di legittimità (fra le tante si vedano anche Cass. n. 29859/2022; Cass. n. 10613/2023; Cass. n. 28209/2023) va quindi ribadito che la graduazione delle funzioni da parte del datore -nella specie l’ RAGIONE_SOCIALE -costituisce presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di posizione parte variabile, in difetto del quale il dipendente potrà solo agire per il risarcimento del danno.
3.2. Tanto premesso, sul piano fattuale, dalla sentenza di appello impugnata emerge che: a) con l.r. Puglia n. 39 del 28.12.2006 è stata disposta la unificazione delle tre AUSL FG1, FG2, FG3; b) che, sulla base di detto intervento normativo, con la delibera n. 2379 del 25.7.2008 il Commissario RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE disponeva – in ragione della necessità riorganizzativa connessa all’unificazione di cui innanzi – la determinazione, in via provvisoria, di una serie di parametri ai fini della quantificazione della retribuzione di posizione, salvi successivi conguagli.
3.3. E’ altresì incontestato tra le parti che a detta deliberazione sia seguita quella n. 406 del 2012 del Commissario RAGIONE_SOCIALE che poneva nel nulla la sopraindicata determinazione provvisoria.
Orbene, con il primo motivo parte ricorrente assume che, nonostante la mancata graduazione delle funzioni da parte della ‘unificata’ RAGIONE_SOCIALE, il dirigente medico, qui ricorrente in cassazione, avrebbe comunque avuto diritto quesito alla percezione
dell’indennità di posizione parte variabile nella misura precedentemente spettante.
4.1. Il primo motivo è infondato.
4.2. Sulla scorta degli insegnamenti del giudice di legittimità innanzi richiamati la retribuzione di posizione parte variabile compete solo all’esito della graduazione delle funzioni, in mancanza della quale può esser concessa – sussistendone i presupposti – solo tutela risarcitoria non invocata nel presente giudizio.
4.3. La disposta unificazione delle tre strutture preesistenti, come innanzi ricordate, nella nuova struttura RAGIONE_SOCIALE doveva necessariamente comportare l’adozione di un nuovo provvedimento di graduazione delle funzioni, pacificamente non adottato.
4.4. La conseguenza è alcun diritto quesito vanta la ricorrente che, invece, come innanzi evidenziato, avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni azionando la diversa azione risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Il secondo mezzo è inammissibile per una pluralità di ragioni.
5.1. In disparte la formulazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. senza il rispetto dei presupposti indicati dal giudice di legittimità in Sez. U. n. 23021 del 2014, mancando la deduzione della diversa ricostruzione degli aspetti fattuali della vicenda in termini difformi in primo grado ed in appello ed in disparte, altresì, la violazione dell’art. 366 c.p.c., sub specie del principio di specificità, non essendo riportata, nemmeno in stralcio e quanto agli elementi essenziali, la delibera del Commissario Straordinario n. 2379 del 2008 della quale si assume la Corte territoriale avrebbe dato erronea interpretazione, ritenendo la sopravvivenza della stessa nella parte in cui veniva disposta la necessaria riorganizzazione dei criteri volti alla parametrazione del riconoscimento della retribuzione di risultato, il mezzo è inammissibile, a monte, perché non si confronta con la ratio decidenti principale della sentenza impugnata che nega ogni diritto agli emolumenti pretesi per non aver il nuovo ente, RAGIONE_SOCIALE, provveduto alla graduazione delle funzioni.
Risulta del tutto inconferente rispetto a quanto si è innanzi detto, poi, la reiterata affermazione – nella memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
della spettanza alla ricorrente degli emolumenti pretesi in ragione dell’applicazione degli artt. 50-55 del c.c.n.l. di categoria, perché essa non si confronta affatto con gli approdi giurisprudenziali innanzi richiamati, in virtù dei quali il riconoscimento delle pretese retributive azionate nel presente giudizio necessita, come innanzi chiarito, del provvedimento di graduazione delle funzioni, nello specifico, da parte della neonata RAGIONE_SOCIALE, provvedimento mai adottato. Alcuna modifica illegittima del trattamento retributivo, quindi, è stata posta in essere, ma semplicemente un inadempimento datoriale da parte della RAGIONE_SOCIALE nella mancata adozione del provvedimento di graduazione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.4.2024
La Presidente
(NOME COGNOME)