Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4571 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4571 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
1.La Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Comune di Cassano Magnago, ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che in parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME, Segretario Comunale iscritto alla fascia A dell’Albo Nazionale, ha condannato il suddetto Comune al pagamento della somma di € 3291,60.
L’ Andolina, nominato Segretario dei Comuni di Magenta e Busto Garolfo a tal fine convenzionati , aveva percepito il trattamento economico previsto dall’art. 37 del CCNL, inclusa la maggiorazione dell’unica voce stipendiale ‘retribuzione di posizione’ di cui all’art. 41, comma 5 del CCNL ; dal 1° ottobre 2017, essendo venuta meno per scadenza naturale la suddetta convenzione, era dapprima rimasto titolare dell’ufficio di Segretario Comunale del solo Comune di Magenta e successivamente collocato in disponibilità dal 1° novembre 2017.
Con decreto del Prefetto di Milano n. 259 del 15.12.2017 era stato poi assegnato d’ufficio alla sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Cassano Magnago e Busto Garolfo (convenzione di fascia B) e in data 21.12.2017 e previa accettazione, era stato nominato titolare della sede di segreteria convenzionata dei suddetti Comuni con effetto dal 1° gennaio 2018.
Nel ricevere lo stipendio di gennaio 2018 dal Comune di Cassano Magnago, l’Andolina aveva riscontrato che la voce ‘retribuzione di posizione’ al netto dell’aumento per il servizio convenzionato, era di € 1695,00 e dunque inferiore di € 1503,00 mensili a quella dovuta, pari ad € 3.198,00 (1/3 dell’importo annuale di € 41.581 attestato dal Comune di Magenta), a fronte del mancato riconoscimento della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL.
La Corte territoriale ha rilevato che nel periodo tra gennaio e settembre 2017, per l’attività di segretario svolta in regime di convenzione per i Comuni di Magenta e Busto Garolfo l’Andolina aveva percepito la retribuzione di posizione di fascia A ex art. 41, comma 3, del CCNL, l’allineamento alla retribuzione di posizione dei dirigenti ex art. 41, comma 5, del CCNL e la maggiorazione della retribuzione di posizione per sede convenzionata ex art. 45, comma 1, del CCNL; ad ottobre 2017 il trattamen to retributivo per l’attività di segretario svolta per il solo Comune di Magenta era composta dalla retribuzione di posizione di fascia A ex art. 41, comma 3, del CCNL, dall’allineamento alla retribuzione di posizione dei dirigenti ex art. 41, comma 5, del CCNL (nulla avendo percepito l’Andolina a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione per sede convenzionata ex art. 45, comma 1, del CCNL in quanto si era sciolta la convenzione)
Ha inoltre evidenziato che tra il 1° gennaio 2018 e il 3.7.2018 presso il Comune di Cassano Magnago l’Andolina aveva percepito l’allineamento alla retribuzione di posizione di fascia A di precedente assegnazione ex art. 43 del CCNL, la maggiorazione della retribuzione di posizione per sede convenzionata ex art. 45, comma 1, del CCNL, e nulla a titolo di allineamento alla retribuzione di posizione dei dirigenti ex art. 41, comma 5, del CCNL.
Il giudice di appello ha evidenziato che nell’elencazione delle voci stipendiali previste dall’art. 43, comma 1, del CCNL non compare la voce di cui all’art. 41, comma 5, relativa all’allineamento della retribuzione del dirigente ed ha pertanto ritenuto che il Segretario Comunale, che come l’Andolina sia stato dapprima collocato in disponibilità e sia successivamente passato da un incarico presso un Comune di fascia A ad un Comune di fascia B, ha il diritto di mantenere la retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 1 del CCNL e la maggiorazione della retribuzione di posizione dovuta per la sede convenzionata di cui all’art. 45 del CCNL, mentre nulla gli è dovuto a titolo di allineamento alla retribuzione di posizione del dirigente di cui all ‘art. 41, comma 5, del CCNL.
Considerato che l’Andolina nel Comune di Cassano Magnago non aveva alcun dirigente da sovraintendere, con una retribuzione superiore a cui allineare la sua retribuzione, per la ragione più liquida ha ritenuto dirimenti tali
argomentazioni ed ha ritenuto assor bite le questioni proposte con l’appello principale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di Cassano Magnago ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 43 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, in relazione ai criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.
Con la prima sottocensura sostiene che all’Andolina avrebbe dovuto essere garantito il medesimo trattamento da ultimo goduto, ivi compresa la retribuzione di posizione.
Evidenzia che l’art. 43 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, nel determinare il trattamento economico dei segretari comunali collocati in disponibilità, fa riferimento alla retribuzione di posizione nel suo complesso, senza alcuna distinzione tra la retribuzione di posizione di base e la maggiorazione per l’alline amento.
Con la seconda sottocensura deduce che in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1 , ai sensi dell’art. 43, comma 2, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali.
Assume che il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede deve essere conservato nel suo complesso anche dopo il collocamento in disponibilità e non può successivamente mutare in ragione del contesto organizzativo dell’ente nel quale il Se gretario viene a trovarsi dopo il suo collocamento in disponibilità.
Con la terza sottocensura precisa che la retribuzione di posizione ha una disciplina unitaria; evidenzia che l’allineamento alla retribuzione di posizione non è una voce a sé stante della retribuzione, ma una maggiorazione, prevista dall’art. 41, comm a 5, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 CCNL Segretari Comunali e Provinciali, in relazione all’art. 41; violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 1366 cod. civ.
Evidenzia che nel caso di specie la maggiorazione prevista dall’art. 41, comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali viene in rilievo in via diretta, ma in ragione dell’applicabilità dell’art. 43 del medesimo CCNL.
Addebita alla Corte territoriale di avere applicato in modo fuorviante l’art. 43 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, che si riferisce solo al trattamento economico in godimento, e non richiede la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione ex art.4, comma 5, del CCNL, presso l’ente di fascia inferiore e prevede che i relativi oneri siano a carico dell’Agenzia.
I motivi, che al di là delle formali doglianze relative alla violazione dei canoni ermeneutici censurano direttamente l’interpretazione del CCNL, vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.
Deve innanzitutto rammentarsi che questa Corte può direttamente interpretare il CCNL, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 40/2006 (v. da ultimo Cass. n. Cass. n. 2276/2024 e Cass. n. 7370/2024).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 43 del CCNL Segretari Comunali 1998-2001 non attribuisce al segretario comunale, dapprima collocato in disponibilità e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il diritto a mantenere il riallineamento di cui all’art. 41, comma 5, del medesimo CCNL .
L’art. 43 del CCNL Segretari Comunali 1998 -2001 prevede infatti:
‘1 . Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art. 19, comma 7, del DPR n. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio composto dalle seguenti voci:
-trattamento stipendiale di fascia;
-indennità integrativa speciale;
tredicesima mensilità;
-retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
-retribuzione di posizione;
-maturato economico, ove spettante;
-retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ‘.
In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente ‘.
Il comma 1 specifica le ‘ voci ‘ da cui è composto il ‘ trattamento economico in godimento ‘ presso l’ultima sede di servizio , tra le quali figura la retribuzione di posizione.
La conservazione del trattamento economico prevista nel comma 2 in favore del segretario collocato in disponibilità in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione si riferisce dunque alle ‘voci’ previste dal comma 1, e non agli importi specifici relativi a tali voci e percepiti presso l’ultima sede di servizio.
Deve altresì rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il riallineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 trova la sua ratio nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l’ente locale (Cass. n. 20065/2016), e ne ha evidenziato la funzione perequativa (Cass. n. 5284/2018; Cass. n. 14675/2022).
Si è in particolare chiarito che ‘ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 267 del 2000 il segretario, oltre a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge e ai regolamenti, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, compiti questi che, per le responsabilità che ne discendono, giustificano il riconoscimento di una indennità di posizione quanto meno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di coordinamento e controllo’ .
5. E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata , che ha escluso il diritto del segretario comunale dapprima collocato in disponibilità e successivamente passato da un incarico presso un Comune di fascia A ad un Comune di fascia B a mantenere il riallineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL percepito prima della collocazione in disponibilità, ed ha verificato l’insussistenza, presso il Comune di Cassano Magnago, dei presupposti per il riallineamento della retribuzione di p osizione dell’Andolina ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME